La sosta oltre il tempo sulle strisce blu corrisponde all’omesso acquisto e quindi è sanzionabile da 25 a 99 €

Di 6 Agosto, 2016 0 0
Tempo di lettura: 3 Minuti

Parchimetro 150 La Suprema corte, con la sentenza n. 16258 si discosta dai pareri del ministero dei trasporti, l’ultimo datato 2015 (n. 2074), con il quale si era ribadito che la sanzione prevista dal codice della strada scatta solo in caso di omesso acquisto del “biglietto” orario o per le violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata, mentre nell’ipotesi di sosta nelle aree in cui si può restare a tempo indeterminato lo “sforamento” deve essere considerato un inadempimento contrattuale.

La sentenza della Cassazione invece i Giudici dichiarano che la sosta dell’auto nelle strisce blu con il ticket scaduto merita la multa al pari di quanto avviene quando l’automobilista non si munisce affatto di “biglietto”. La permanenza oltre il tempo pagato è, infatti, un illecito amministrativo e non un semplice inadempimento contrattuale. L’infrazione, come avviene nell’omesso acquisto del “biglietto” orario, si traduce in un’evasione tariffaria in violazione dell’articolo 7, comma 15, del codice della strada, norma introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta della sosta.

La sentenza tratta di un ricorso presentato da un automobilista che aveva affermato che non era legittima la multa inflittagli per aver lasciato l’auto nelle strisce blu oltre 1 ora, illegittima perché la sosta oltre il termine coperto dal ticket risulta una violazione dell’obbligazione contrattuale, quindi regolata dal codice civile, istituita nel momento dell’acquisto e del rilascio del ticket di parcheggio.

A supporto della decisione la Cassazione cita una sentenza della Corte dei conti (n. 888/2012) secondo cui la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket «oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dall’applicazione della sanzione per violazione delle norma che disciplinano la sosta in aree a pagamento).

Anche per la Suprema corte, nel caso di sosta a pagamento su suolo pubblico, se questa si protrae oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si violano le prescrizioni dettate dall’articolo 7 comma 15 del codice della strada che cita “Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.”

Quindi, se la sosta a pagamento non ha limiti di tempo continua ad applicarsi l’articolo 7, comma 14 sia che non venga effettuato il pagamento, sia che non sia rinnovato in caso di protrazione della sosta oltre il periodo per il quale è stata corrisposta la tariffa. Se la sosta è a tempo determinato previo pagamento, troveranno applicazione gli articoli 157, comma 6 per l’omessa attivazione del sistema di controllo della durata della sosta, qualunque esso sia, e l’articolo 7, comma 15 per la protrazione della sosta, per ogni periodo successivo.

Quindi la sosta nelle strisce blu a tempo scaduto ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in un inadempimento contrattuale, «trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico».

Nessun Commento Presente.

Rispondi