Sono nulle le cartelle notificate dall’agenzia delle entrate via Pec

Di 20 Agosto, 2016 0 0
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Email 150 Una recente sentenza della CTP di Latina (n.992/01/2016) ha stabilito che le cartelle notificate dall’agenzia delle entrate via Pec sono nulle in quanto la posta elettronica certificata non offre le garanzie tipiche della raccomandata tradizionale, poiché non contiene l’originale della cartella, ma solo una copia informatica priva di sottoscrizione e attestazione di conformità; inoltre, tale modalità di notificazione non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario, attestando unicamente l’immissione del documento nella casella Pec, a prescindere da ogni verifica sulla effettiva apertura e lettura del messaggio.

Nel caso specifico un contribuente contestava alcune cartelle di pagamento pervenute tramite Pec che la Ctp di Latina ha rilevato determinate criticità sulla notifica che incide sull’impugnata intimazione. Inoltre trattandosi di notifica di atti che incidono sulla sfera patrimoniale del cittadino contribuente il quale ha, costituzionalmente, diritto alla piena e legittima conoscenza di ogni atto che riporti una pretesa tributaria, di conoscere l’an e il quantum della pretesa e di approntare, eventualmente, le proprie difese.

Ne consegue che l’amministrazione finanziaria, affinché la pretesa tributaria diventi certa e esigibile, deve garantire, al destinatario della stessa, la conoscenza attraverso una regolare e legittima procedura notificatoria degli atti impositivi.

Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec (ma anche degli altri atti emessi dall’agente della riscossione e/o dalle Agenzie delle entrate), come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice dell’amministrazione digitale.

Le due criticità riscontrate della posta elettronica certificata non offre le stesse garanzie della raccomandata tradizionale e non garantisce la piena prova dell’effettiva consegna del documento al destinatario. Invece, con il sistema tradizionale della notifica cartacea, tale circostanza è garantita dal postino, dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore in quanto pubblici ufficiali e, come tali, capaci di dare «fede privilegiata» alla propria attestazione di consegna (sia essa la relata di notifica o il registro di consegne delle raccomandate a.r.).

Nel caso della Pec, l’attestazione di spedizione e d’immissione della mail nella casella del destinatario è fornita solo da un sistema informatico automatizzato, privo quindi di alcuna garanzia di certezza per il contribuente.

Il gestore della posta certificata garantisce soltanto la disponibilità del documento nella casella di posta elettronica del destinatario, a prescindere da ogni possibile verifica della effettiva apertura e lettura del messaggio.

Ebbene, la semplice disponibilità di un documento nella casella Pec non equivale all’avvenuta consegna del documento al destinatario, il quale potrebbe non leggerla per svariate ragioni non sempre dipendenti dalla propria volontà. Rispetto al sistema raccomandata, la Pec lascia incerto l’esito della sua ricezione oltre che la data di effettiva avvenuta conoscenza del messaggio, alterando il dies a quo per eventuali contestazioni successive.

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