Sanzioni per chi non rispetta il “porta a porta”

Di 12 Agosto, 2016 0 0
Tempo di lettura: 3 Minuti

Indifferenziata 150 Viola la disciplina comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, il cittadino scoperto a depositare e smaltire la propria spazzatura, in maniera indifferenziata, usufruendo dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani delle aree cimiteriali o dei mercati rionali, anziché rispettare la modalità di raccolta «porta a porta», nei giorni e orari prestabiliti e negli appositi contenitori.

Giunge fino alla Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, decisa con la sentenza 12 luglio 2016 n. 14251, la controversia sulla legittimità della sanzione amministrativa di 150 euro, inflitta a un cittadino per il mancato rispetto delle disposizioni comunali in materia di spazzatura, per non aver effettuato la raccolta differenziata in un Comune abruzzese in cui è attivo il servizio «porta a porta» per i rifiuti urbani.

La decisione dei giudici di legittimità ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, che a sua volta ha respinto il ricorso contro la decisione con cui il Giudice di Pace aveva respinto l’opposizione da parte di un cittadino contro l’ordinanza con cui gli era stata inflitta la sanzione per violazione della disciplina dello smaltimento rifiuti, avendo accertato le autorità comunali che il ricorrente, domiciliato in una zona residenziale servita con le modalità di raccolta differenziata «porta a porta», aveva smaltito la propria immondizia in alcune buste di plastica all’interno dei cassonetti dei rifiuti solidi urbani del cimitero comunale, rinvenendo all’interno buste di corrispondenza a lui indirizzate.

Come rilevato dai giudici di merito, la raccolta a domicilio deve avvenire con la preventiva separazione dei rifiuti per tipologia di materiale e il conseguente deposito negli appositi contenitori colorati forniti ai cittadini, secondo le disposizioni del regolamento comunale, «senza l’utilizzo delle buste di plastica», ritenendo in questo modo provata la violazione da parte del cittadino sanzionato, quantomeno per aver riempito le buste della spazzatura in modo non corretto essendo stata trovata al loro interno, oltre ai rifiuti indifferenziati, anche della documentazione cartacea intestata a suo nome.

Di norma, invero, i regolamenti comunali sanzionano in varia misura il mancato rispetto delle corrette modalità di raccolta, conferimento e smaltimento, punendo lo smaltimento non conforme per l’errata differenziazione dei materiali, il deposito fuori dalle aree di raccolta o dagli appositi contenitori ovvero al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti, come pure l’uso errato dei contenitori, il rovistamento negli stessi, pubblici o privati, e soprattutto lo smaltimento di rifiuti prodotti al di fuori del territorio comunale. Sanzioni più pesanti puniscono, inoltre, l’abbandono incontrollato o lo sversamento, più gravi se riguardanti rifiuti pericolosi.

A propria difesa, recita la sentenza, il cittadino lamentava il mancato assolvimento dell’onere della prova riguardo la propria responsabilità almeno solidale nella commissione dell’illecito sanzionato, tenendo in considerazione che proprio le modalità concrete di raccolta differenziata coinvolgono, oltre al cittadino responsabile del conferimento negli appositi contenitori, anche gli operatori addetti alla raccolta «porta a porta» degli stessi, ritenendo, quindi, spettasse alla Pubblica amministrazione di fornire la prova che dal «ritrovamento dei sacchetti presso il cimitero comunale» derivi, come conseguenza logica e incontestabile, la propria colpevolezza per il loro collocamento.

Ad avviso del Collegio, confermando quanto stabilito dai giudici di merito, la responsabilità del cittadino, identificato dal ritrovamento della corrispondenza a lui indirizzata, deriva dall’articolo 6 della legge 689/1981, cosiddetta «Legge di depenalizzazione», che attribuisce in via presuntiva la responsabilità, in solido con l’autore della violazione, al proprietario «della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione», se non prova che l’utilizzazione stessa sia avvenuta contro la propria volontà.

La norma richiamata, conclude la Cassazione, introduce una «presunzione di colpa relativa» nei confronti del soggetto sanzionato dalla contravvenzione, superabile offrendo prova contraria, mentre nel caso deciso appare incontestabile alla Corte che il ritrovamento della corrispondenza personale del cittadino, in un luogo dove non avrebbe dovuto trovarsi, dimostri, innanzitutto, la violazione delle disposizioni in materia di raccolta differenziata da parte sua, non avendo, nonostante quanto argomentato, fornito alcuna prova, anche solo presuntiva, che la responsabilità per la violazione sia attribuibile alla condotta degli addetti dalla stessa Amministrazione al ritiro «porta a porta» dei rifiuti differenziati.

Articolo prelevato dal sito Unitel

Nessun Commento Presente.

Rispondi