Per l’agevolazione sugli immobili rurali si richiedono altre caratteristiche

Di 19 Agosto, 2016 0 0
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Rurale 150

La Cassazione con la sentenza 16179 del 3 agosto scorso torna in via eccezionale sulle sue stesse sentenze emesse nel 2015 nelle quali aveva ritenuto esenti dall’imposta municipale i fabbricati rurali, in presenza dei requisiti di legge, a prescindere dal loro inquadramento catastale. Con questa ultima decisione ha affermato che la legittimità dell’esenzione per avere diritto ai benefici fiscali non può essere collegata solo alla ruralità degli immobili. Sempre tornando sulle stesse decisioni, la Cassazione se pur ribadendo valido l’effetto retroattivo delle autocertificazioni presentate dagli interessati per l’annotazione di ruralità le ha limitate ai 5 anni immediatamente precedenti e non oltre, richieste comunque valide solo se abbiano fatto domanda di variazione catastale nelle categorie A/6 (Abitazioni di tipo rurale) se destinati a abitazione o D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) se strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

Infatti secondo i supremi giudici, i fabbricati strumentali all’attività agricola devono essere obbligatoriamente classificati catastalmente nelle categorie A/6 o D/10. Ciò costituisce «un presupposto necessario ed indefettibile» per l’esclusione del fabbricato dall’assoggettamento all’Ici oggi Imu. Nonostante questo orientamento sia «stato disatteso da alcuni precedenti di questa Corte (Cass. 16973/2015; 10355/2015; 14013/2013) secondo i quali l’esenzione spetterebbe al contribuente in ragione del solo carattere di ruralità dell’immobile», pone in rilievo la Cassazione che si tratta «di alcune pronunce isolate», «alle quali non si ritiene di dover dare seguito». Tra l’altro, ricordano i giudici, la retro attività dei benefici fiscali non può andare oltre il quinto antecedente la data di presentazione dell’autocertificazione da parte dei contribuenti con la quale hanno attestato la sussistenza dei requisiti.

È una questione molto dibattuta e come abbiamo visto, non ha ancora trovato una soluzione condivisa nella giurisprudenza di legittimità e di merito, anche per via dei continui cambiamenti normativi. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Cagliari, quarta sezione, con la sentenza n . 29 dell’1 febbraio 2016, non si è allineata alla tesi della Cassazione, in quanto ha stabilito che per il riconoscimento dell’esenzione Ici per i fabbricati rurali strumentali non conta la categoria catastale. L’immobile va considerato rurale se utilizzato per la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli dei soci indipendentemente dalla categoria catastale.

La posizione assunta dalla Cassazione anche alla luce di una precedente pronuncia a sezioni unite (18565/2009) è stata sempre quella di legare l’esenzione alla categoria catastale, tranne in alcuni casi (come quelli recentemente discussi nel 2015), che, come evidenziato con la pronuncia in esame, non fanno testo.

Anche secondo i giudici della commissione tributaria regionale di Milano, sezione staccata di Brescia (67), con la sentenza n. 1014 del 22 febbraio 2016, l’inserimento dell’annotazione di ruralità negli atti catastali attesta i requisiti «a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda», se prodotta entro il 30 settembre 2012 e quindi a partire dal 1° gennaio 2006. Secondo la commissione regionale «per i fabbricati aventi funzioni produttive connesse alle attività agricole è acclarato il requisito della ruralità se censiti nella categoria D/10». Per gli immobili strumentali non accatastati nella suddetta categoria, invece, la ruralità va riconosciuta in presenza della «specifica annotazione ottenibile mediante domanda all’Agenzia del territorio».

Si ricorda che i fabbricati rurali strumentali (categoria D/10) sono esenti da IMU, ma assoggettati a TASI con aliquota massima pari all’1 per mille. Per quanto riguarda i fabbricati rurali abitativi (categoria D/6), qualora l’immobile non costituisca abitazione principale per il proprietario, questi è tenuto al versamento di IMU e TASI; qualora, invece, tale immobile sia l’abitazione principale del contribuente, la tassazione comprende la sola TASI.

Che dire, l’ennesimo pasticcio nato da una normativa che varia troppo spesso da un anno all’altro. Possiamo comunque affermare che l’esenzione è sempre garantita se l’immobile è accatastato in una delle due categorie A/6 o D/10 e può comunque essere richiesta anche per gli anni precedenti purché l’immobile sia accatastato nelle due categorie già indicate. In tutti gli altri casi ci si scontrerà inevitabilmente con le sentenze che purtroppo non hanno un’unica forma.

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