Obbligo di pubblicazione su Internet anche per le planimetrie del Prg

Di 27 Agosto, 2016 0 0
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Planimetrie 150

Il Tar Puglia, con la sentenza n. 1253 del 16 settembre, allarga ulteriormente le maglie dell’accesso civico, disciplinato dall’articolo 39 del Dlgs 33/2013 per tutelare il «diritto di chiunque» di richiedere documenti, informazioni o dati qualora sia stata omessa la loro pubblicazione sulla sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale obbligando la pubblicazione sul sito istituzionale delle planimetrie relative al piano regolatore generale e le informazioni in base alle quali il Comune ha apportato modifiche al tracciato di una strada.

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza, che è tenuto a segnalarlo all’ufficio di disciplina ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, al vertice politico e all’Oiv.

L’amministrazione ha l’obbligo di procedere alla pubblicazione entro trenta giorni. Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo il quale provvede una volta verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione.

Nel caso giudicato dal Tar Puglia viene invocato l’articolo 39 del “decreto trasparenza”, che riguarda l’attività di pianificazione e governo del territorio. Qui è previsto l’obbligo per le Pa di pubblicare i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione e loro varianti. Per tali atti è necessario pubblicare anche gli schemi di provvedimento prima dell’approvazione, le delibere di adozione o approvazione, i relativi allegati tecnici. Una sezione apposita deve essere dedicata alla documentazione relativa alle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale vigente nonché alle proposte di trasformazione in attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati di realizzare opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Sulla base di questi presupposti normativi, la società ricorrente aveva chiesto al Comune la pubblicazione delle informazioni necessarie a rendere trasparenti e coerenti fra loro le previsioni normative e grafiche degli strumenti urbanistici, avendo rilevato una difformità di una maglia prevista nelle Nta (norme tecniche di attuazione) rispetto alle tavole grafiche del Prg. Aveva altresì chiesto di pubblicarsi gli atti e le informazioni in base ai quali il Comune avrebbe consentito di apportare modifiche al tracciato di una via. A fronte della mancata pubblicazione, la società aveva invocato l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del segretario comunale, il quale aveva assegnato al dirigente trenta giorni, senza che questi avesse poi provveduto.

Il Tar Puglia accoglie il ricorso della società ed estende il perimetro del Dlgs 33/2013 anche ai documenti di cui è stata chiesta la pubblicazione. Per quanto riguarda la prima richiesta, i giudici amministrativi se la cavano rilevando come essa sia stata ritenuta ammissibile dallo stesso Comune attraverso il segretario, titolare dei poteri sostitutivi, che ha chiesto la pubblicazione di quanto richiesto al dirigente del servizio, il quale non vi ha poi dato seguito. Parimenti ammissibile, secondo il Tar, l’altra istanza anche se non presa in considerazione dal segretario, in quanto lo stato della strada in questione risulta effettivamente diverso da quello rilevato dalle tavole grafiche del Prg e da una apposita variante, talché è legittima la richiesta di chi intende conoscere gli atti e i documenti che hanno modificato le previsioni di piano.

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