Niente appalti autonomi anche sotto i 1.000 euro per l’acquisizione di beni e servizi attinenti l’informatica

Di 31 Agosto, 2016 0 0
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Computer 150

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Umbria, col parere 28 aprile 2016, n. 52, ha espresso l’ennesimo parere molto restrittivo su norme vincolistiche dell’ordinamento, specificamente rivolto all’articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, in risposta ad un quesito riguardante la possibilità di acquistare beni e servizi informatici, di valore inferiore alla soglia dei 1.000 euro, evitando il tramite di Consip spa e degli altri soggetti indicati dal medesimo comma 512.

Secondo la Corte dei conti anche per acquisizioni di beni e servizi informatici di modico valore e di importo inferiore ai 1000 euro le amministrazioni sono comunque tenute alla complessa disciplina specificamente prevista dalla legge di Stabilità per il 2016. Agli acquisti informatici, infatti, non si estende la previsione dell’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato dall’articolo1, comma 502, sempre della legge 208/2015: tale disposizione permette alle amministrazioni di procedere direttamente ad acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 1.000 euro senza passare né dalla Consip o altri soggetti aggregatori, né da centrali di committenza.

A giudizio della magistratura contabile questo non vale per l’acquisto di beni e servizi informatici, anche di importo inferiore ai 1.000 euro. La ragione consiste nella natura speciale dell’articolo 1, comma 512, della legge 508/2015, tale da renderlo inidoneo all’estensione analogica della disciplina generale del comma 502.

Vogliamo far presente che nonostante la sentenza sia stata emessa ad aprile 2016, il nostro Comune liquidava con atto n. 41 del 4 agosto la ditta Tecnoavant di Montaldi Simone per un importo di 2.654,35 € come liquidazione di spesa preventivamente impegnata per assistenza sistema informatico e acquisto computer per ufficio di segreteria consegnato nel mese di luglio e previsto  da apposita determina n. 38 del 06/07/2016, violando probabilmente la disposizione della corte dei conti in quanto acquisto fatto al di fuori delle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori probabilmente senza preventiva autorizzazione motivata da giustificare l’acquisto diretto.

Il parere della sezione Umbria evidenzia che il quadro normativo derivante dalla legge di stabilità 2016 comporta l’esonero degli enti locali dell’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione solamente per gli acquisti di beni e servizi di carattere generico fino al valore di 1.000 euro. Nei casi, invece, degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività vige invece un diverso regime, «in quanto la recente normativa, considerandoli una speciale categoria merceologica cui vengono destinate specifiche disposizioni di legge, impone, senza alcuna distinzione di valore, il ricorso alle convenzioni Consip o dei soggetti aggregatori».

Questo è quanto suggerisce l’interpretazione letterale della norma ai sensi della quale è consentito l’approvvigionamento di tali beni «esclusivamente» tramite i soggetti indicati dal legislatore: il che elimina altre modalità di acquisto autonomo.

Però, anche l’interpretazione sistematica secondo la Corte dei conti conduce allo stesso esito. Infatti, possibilità di approvvigionamento al di fuori delle modalità previste dal citato comma 512 è ammessa solamente per beni non disponibili o idonei o nei casi di necessità e urgenza e nel rispetto di una precisa ed onerosa procedura che richiede l’autorizzazione preventiva motivata dell’organo di vertice amministrativo, e la successiva comunicazione all’Anac e all’Agid.

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