La tassa rifiuti si prescrive in 5 anni

Di 2 Agosto, 2016 0 3
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Le tabelle a fondo pagina riassumono i termini di prescrizione e decadenza.

Scadenze orologio 150 Vi sono arrivate le richieste di versamento della tassa sui rifiuti (Tari) e con esse anche le intimazioni di pagamento degli arretrati?. Ma fino a quanto tempo si può tornare indietro senza che intervenga la prescrizione?

La prescrizione, come è noto, segna il termine massimo entro cui il debitore è tenuto al pagamento di una prestazione economica: una volta scaduto tale termine, nulla più è dovuto e il debitore è definitivamente libero dall’obbligo di pagamento. Questo vale anche in materia fiscale, sempre che, nell’arco di tale periodo, non sia intervenuto un sollecito di pagamento: esso, infatti, ha l’effetto di interrompere la prescrizione e far decorrere il termine nuovamente da capo, a partire cioè dal giorno successivo al ricevimento dell’atto interruttivo.

Il pagamento di tale tributo può essere richiesto direttamente dal Comune con un’ingiunzione fiscale o demandato tramite Equitalia attraverso la cartella di pagamento. Il Comune può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (Art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006). Per esempio, se il pagamento della Tari è dovuto per l’anno 2013, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, l’imposta si prescrive il 31 dicembre 2019.

In una recente sentenza del Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 3940/05/16) si ribadisce che dopo la notifica della cartella di pagamento relativa alla tassa comunale sui rifiuti, l’agente della riscossione ha a disposizione cinque anni di tempo per riscuotere le somme o per notificare atti interruttivi altrimenti la pretesa si estingue ed è possibile formulare l’eccezione in sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento.

Pertanto, nel 2016 si sono prescritti tutti gli arretrati relativi all’anno 2010 e quelli per gli anni precedenti (2009, 2008, 2007, ecc.). A partire dal 1° gennaio 2017 si prescriveranno anche gli arretrati del 2011. Il tutto, ovviamente, sempre che, in tale forbice di tempo, non si stato notificato un atto interruttivo della prescrizione.

Solo se il contribuente ha presentato opposizione contro la cartella o contro l’ingiunzione e ha perso la causa, la prescrizione non è più di 5 anni bensì di 10: questo perché il titolo diventa la sentenza stessa e per tutti i provvedimenti giudiziali il termine di prescrizione è decennale.

Affinché sia tutto valido è necessario, però, che la richiesta di pagamento degli arretrati sia inviata, dal Comune, con una raccomandata a.r.. L’invito informale a regolarizzare la posizione per posta semplice, non è valido né a mettere in mora il debitore, né a interrompere la prescrizione; tuttavia, esso può essere regolarizzato con un nuovo atto sempre che, nel frattempo, non sia intervenuta la prescrizione. Per la tassa rifiuti, non essendo prevista una denuncia annuale, non è prevista la notifica dell’avviso di accertamento.

Premettendo che i contribuenti devono presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dell’immobile, la denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. Tale denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali. E che questa ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente deve denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l’immobile di residenza o l’abitazione principale ovvero dimorano dell’immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell’ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l’amministrazione, dell’ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell’occupazione o detenzione. Questa può essere presentata anche via posta e in qual caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Accanto alla prescrizione, la pubblica amministrazione deve rispettare anche il termine di decadenza.

Esistono 3 livelli di decadenza, la decadenza dell’avviso di accertamento, la decadenza per l’iscrizione a ruolo e la decadenza per la notifica della cartella.

La prima, che non si applica alla tassa rifiuti perché non essendo prevista una denuncia annuale non è neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento, gira intorno alla data del 1° gennaio 2007.

  • Per i tributi successivi a tale per effetto della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni;
  • Per i tributi precedenti al 1° gennaio 2007, visto che il suddetto termine quinquennale è stato introdotto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in vigore dal 1 gennaio 2007, le nuove regole si applicano solo se i rapporti di imposta erano ancora pendenti (con esclusione quindi di tutti quelli che a questa data erano prescritti o decaduti) alla data del 1 gennaio 2007, ossia se a tale data non erano ancora decorsi i previgenti termini previsti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993. Ciò in base al comma 171, dell’articolo 1 della Legge n. 296, secondo cui: “Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Al contrario, per i rapporti di imposta non più pendenti alla data del 1 gennaio 2007 valgono i termini in precedenza vigenti (previsti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n. 507/1993), ossia:

  • in caso di denuncia infedele o incompleta, il Comune deve notificare un avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, a pena di decadenza;
  • in caso di omessa denuncia, il Comune deve notificare l’avviso di accertamento d’ufficio entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata, a pena di decadenza.

La seconda, che viene dopo l’avviso di accertamento riguarda l’iscrizione a ruolo però abrogata nel 2007

Anche qui lo spartiacque è il 1° gennaio 2007. Per effetto della della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, se si riceve una cartella per tributi locali relativi ad anni anteriori al 2007, è bene verificare che il Comune abbia effettuato l’iscrizione a ruolo entro l’anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo. Altrimenti si può eccepire la decadenza ai sensi dell’articolo 72 citato, allora vigente. Successivamente al 1 gennaio 2007, non rileva la data dell’iscrizione a ruolo.

La terza tratta la decadenza della notifica della cartella di pagamento

Sempre la Legge finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, comma 163) che ha stabilito: “Per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo” e che in mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (Corte di Cassazione, sentenza n. 10590 del 9 maggio 2007, secondo cui “il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all’accertamento definitivo”). L’accertamento diviene definitivo decorsi 60 giorni dalla data di notifica. La norma si applica ai rapporti d’imposta “pendenti” (con esclusione quindi di tutti quelli che a questa data erano prescritti o decaduti) al 1° gennaio 2007, data d’entrata in vigore della legge (comma 171).

Che deve fare il contribuente se gli viene notificata una richiesta di pagamento per un arretrato dell’imposta sui rifiuti che ormai si è prescritto? La prima cosa da fare è presentare un’istanza in autotutela al Comune (con raccomanda a.r. o con posta elettronica certificata), ricordando che tale istanza non sospende i termini del ricorso. In caso di mancato riscontro o di risposta negativa, e sempre entro i termini di legge per procedere all’impugnazione, bisogna presentare un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. Per importi fino a 3.000 euro, il contribuente può stare in giudizio senza bisogno della difesa di un professionista.

Riassumendo:

  • la prescrizione dei tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) si applica in 5 anni (nel 2016 si sono prescritti gli arretrati a partire dall’anno 2010 a ritroso);
  • questa si interrompe solo se nel frattempo è arrivata una nuova intimidazione di pagamento che di fatto fa ripartire il conteggio di altri 5 anni;
  • il contribuente ha l’obbligo di denunciare l’inizio, la fine o la modifica di un’occupazione (entro il 20 gennaio successivo all’anno di imposta). Una volta presentata la denuncia la tassa viene ripartita per anno solare (vedi riquadro successivo);
  • l’ufficio tributi, anche se solo fino al 2007 visto che adesso questa regola è stata abrogata, rilevato il non pagamento era obbligato ad inserire il contribuente negli elenchi dei debitori dell’erario per tributi e accessori relativi a un periodo di imposta entro il 31 dicembre dell’anno successivo. L’iscrizione a ruolo dava l’avvio alle procedure che devono essere messe in atto dagli agenti per la riscossione delle somme dovute;
  • la notifica di pagamento deve però essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno altrimenti risulta a tutti gli effetti nulla;
  • infine bisogna rispettare il termine di decadenza che scatta a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Infine ecco un prospetto riassuntivo

AnnoTermine presenta_
zione denuncia inizio o modifica occupa_
zione
DecadenzaPrescri_
zione (1)
per iscri_
zione a ruolo
per notifica della cartella dalla data di accerta_
mento
per avviso di accerta_
mento. per denuncia infedele o incompleta
per avviso di accerta_
mento per omessa denuncia
200220-01-’0315-12-’0331-12-’0631-12-’06(2)31-12-’07(3)01-01-’08
200320-01-’0415-12-’0431-12-’0731-12-’07(2)31-12-’08(3)01-01-’09
200420-01-’0515-12-’0531-12-’0831-12-’08(2)31-12-’09(3)01-10-’10
200520-01-’0615-12-’0631-12-’0931-12-’09(2)31-12-’10(3)01-01-’11
200620-01-’0715-12-’0731-12-’1031-12-’10(2)31-12-’11(3)01-01-’12
200720-01-’08abrogato31-12-’11(5)31-12-’12(4)31-12-’12(4))01-01-’13
200820-01-’09abrogato31-12-’12(5)31-12-’13(4)31-12-’13(4))01-01-’14
200920-01-’10abrogato31-12-’13(5)31-12-’14(4)31-12-’14(4))01-01-’15
201020-01-’11abrogato31-12-’14(5)31-12-’15(4)31-12-’15(4)01-01-’16
201120-01-’12abrogato31-12-’15(5)31-12-’16(4)31-12-’16(4))01-01-’17
201220-01-’13abrogato31-12-’16(5)31-12-’17(4)31-12-’17(4))01-01-’18
201320-01-’14abrogato31-12-’17(5)31-12-’18(4)31-12-’18(4)01-01-’19
201420-01-’15abrogato31-12-’18(5)31-12-’19(4)31-12-’19(4)01-01-’20
201520-01-’16abrogato31-12-’19(5)31-12-’20(4)31-12-’20(4)01-01-’21
201620-01-’17abrogato31-12-’20(5)31-12-’21(4)31-12-’21(4)01-01-’22

(1) se non interviene un atto che la interrompe (esempi nuovo avviso di pagamento con raccomandata).
(2) entro il 31 dicembre del terzo anno dalla presentazione della denuncia (in questo caso fissata al 20 gennaio dell’anno successivo a quello della variazione).
(3) entro il 31 dicembre del quarto anno dalla presentazione della denuncia (in questo caso fissata al 20 gennaio dell’anno successivo a quello della variazione).
(4) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
(5) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo o in mancanza di un atto di accertamento (come nel caso di omesso pagamento della TARSU), il termine suindicato coincide con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta.

Per quanto riguarda l’occupazione parziale di un immobile, secondo l’art. 64 dello stesso decreto, la tassa è corrisposta per anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è iniziata l’utenza, ad esempio se un’occupazione è iniziata il 10 ottobre, l’obbligo di pagare la tassa decorre dal 1° novembre, data di inizio del bimestre solare. Allo stesso modo, la cessazione dell’obbligazione decorre dal bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia di cessazione (I soggetti destinatari del servizio hanno l’obbligo di comunicare, entro 60 giorni, le variazioni avvenute dopo la costituzione dell’utenza). Pertanto, se l’occupazione è cessata il 15 aprile, ma la denuncia è presentata il 14 giugno, il contribuente avrà diritto all’abbuono del tributo solo a partire dal 1° agosto, da cui inizia il bimestre solare successivo. A differenza della denuncia di occupazione, la denuncia di cessazione non costituisce un obbligo per il contribuente, bensì un onere, per cui se non provvede alla sua presentazione è tenuto al pagamento della tassa per l’anno in corso. Per le annualità successive può invece dimostrare di non aver continuato l’occupazione; inoltre, può liberarsi dall’obbligo del pagamento della tassa, se il pagamento è stato effettuato dall’utente che è subentrato nell’occupazione ovvero se il comune ha provveduto a recuperarla in seguito ad accertamento.

La seguente tabella spiega meglio la corrispondenza della tariffa per anno solare

Inizio occupazioneDenuncia entroInizio pagamento 
14 aprile 201520 gennaio 201601 maggio 2015 
01 gennaio 201620 gennaio 201701 marzo 2016 
10 febbraio 201620 gennaio 201701 marzo 2016 
31 dicembre 201520 gennaio 201601 gennaio 2016 
Fine occupazioneData obbligo segnalazioneData presentazione denunciaData fine pagamento
15 aprile 201514 giugno 201514 giugno 201531 luglio 2015
15 aprile 201514 giugno 201516 aprile 201531 aprile 2015
15 novembre 201514 gennaio 201616 novembre 201531 dicembre 2015
22 dicembre 201520 febbraio 201623 dicembre 201531 dicembre 2015
22 dicembre 201520 febbraio 201623 febbraio 201629 febbraio 2016
30 dicembre 201528 febbraio 201631 dicembre 201501 gennaio 2016
31 dicembre 201529 febbraio 201601 gennaio 201629 febbraio 2016
01 gennaio 201601 marzo 201601 gennaio 201629 febbraio 2016

Queste sono solo prospetti informativi. Per ogni dubbio basterà contattare l’ufficio tributi del vostro comune per ottenere ulteriori chiarimenti.

Nel dettaglio la sentenza discuteva di una notifica di pagamento notificata da Equitalia basata su sette cartelle di pagamento relative alla ex imposta rifiuti Tarsu, tutte però notificate oltre 5 anni prima della nuova intimazione di pagamento, cartelle che erano divenute definitive per mancata impugnazione. Il contribuente sollevava un’eccezione di pagamento dichiarando appunto che erano trascorsi 5 anni mentre Equitalia si opponeva dichiarando che la prescrizione fosse decennale a prescindere dalla natura del credito. La Ctp di Milano accoglieva il ricorso del contribuente dichiarando che la mancata impugnazione delle cartelle non è equiparabile ad una sentenza che secondo l’articolo 2953 del codice civile ha una prescrizione di 10 anni. Ribadiva che il termine di prescrizione dopo la notifica della cartella rimane quella riferito al tributo stesso. La Ctp precisa che la tassa comunale sui rifiuti si configuri come una prestazione periodica e, come tale, soggetta alla prescrizione quinquennale stabilita dall’articolo 2948, comma 4, del codice civile che fa riferimento a tutto ciò che deve pararsi periodicamente ad anno o in termini più brevi così come ribadito dalla sentenza della Cassazione (n. 4283/2010). I tributi locali (tassa per lo smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) – dice la Corte – sono “elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzati da una ‘causa debendi’ di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l’utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall’ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso” (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

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