La strana “sorte” del Fondo crediti di dubbia esigibilità

Di 1 Agosto, 2016 0 0
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Soldi Volano 150

L’art. 6, c. 17, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review), convertito in legge n. 135/2012, impone agli enti locali di istituire, già a partire dal bilancio 2012, un Fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi del titolo I e III dell’entrata aventi un’anzianità superiore a 5 anni. In realtà il fondo entrerà a regime solo nel 2014 mantenendo la quota del 25%, successivamente incrementata per il 2015 al 36% e prevista al 55% per il 2016.

Il fondo di svalutazione creditiha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili, crediti per i quali è certo il titolo giuridico ma è divenuta dubbia e difficile la riscossione per condizioni oggettive, al fine di preservare l’ente da possibili squilibri”. In poche parole un credito legalmente riconosciuto ma difficilmente riscuotibile.

La costituzione e la quantificazione del fondo stesso non ha natura obbligatoria essendo demandata alla valutazione dei singoli enti. Addirittura molti comuni hanno preferito non costituire il fondo svalutazione crediti in quanto rilevano accertamenti delle entrate solo se effettivamente riscosse, prassi comunque non corretta in quanto non è fedele al principio contabile della veridicità del bilancio stesso, che deve rendere una informazione corretta e veritiera della situazione finanziaria dell’ente.

Per il bilancio 2016 ad esempio la regola generale prevede che all’interno del Fondo devono confluire tutti i crediti difficilmente incassabili a ritroso del 2010 (dal 2011 al 2016 non possono entrare nel fondo in quanto di anzianità inferiore ai 5 anni).

È vero, gli enti possono omettere la costituzione del fondo ma solo se abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito (ovvero se il titolo giuridico da cui scaturisce il credito non sia più valido, prescritto o sub-judice) o in riferimento all’elevato tasso di riscuotibilità (ovvero il credito deve presentare caratteristiche tali da rendere estremamente probabile la sua riscossione, nonostante il decorso di oltre cinque anni, tenuto conto delle condizioni di solvibilità del creditore che devono essere analiticamente dimostrate). Cioè il Fondo può non costituirsi se il credito non ha basi legali o è agevolmente incassabile.

Tutte queste circostanze vanno puntualmente dettagliate e motivate dal responsabile del servizio competente che ha in carico il credito e certificate dall’organo di revisione.

Inoltre ogni anno il Fondo va aggiornato e quest’anno era prevista entro il 31 luglio una doppia verifica:

  • in sede di salvaguardia, occorre verificare l’adeguatezza del Fondo accantonato nel risultato di amministrazione, riferito ai residui attivi conservati nel conto del bilancio (ovvero riferita ai crediti ancora da riscuotere degli anni precedenti, residui attivi);
  • in sede di assestamento, gli enti devono verificare l’adeguatezza del Fcde stanziato nel bilancio di previsione (ovvero riferita ai crediti in corso di formazione, in competenza)

L’aggiornamento è determinato sulla base della media delle riscossioni in conto residui degli ultimi cinque esercizi (metodo analitico) ovvero semplicemente sommando all’importo quantificato per la prima volta con il riaccertamento straordinario dei residui la quota di fondo stanziata nel bilancio dell’esercizio 2015 (metodo sintetico).

L’obbligo di incrementare il Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato sussiste quando, successivamente alla data di approvazione del rendiconto, sono subentrate situazioni tali da determinare un aggravamento del rischio di inesigibilità. In assenza di criteri matematici la determinazione della ulteriore quota da vincolare è rimessa alla valutazione discrezionale del responsabile finanziario, tuttavia adottando un criterio di prudenza, tenuto conto degli importi in gioco e della situazione finanziaria complessiva dell’ente, il responsabile ha anche la facoltà di ridurlo, operazione sicuramente sconsigliata nel caso in cui l’ente;

  • abbia chiuso in disavanzo straordinario di amministrazione (caso che ha interessato anche il nostro Comune che ha registrato un disavanzo straordinario di 550 mila € nel 2014 poi ratealizzato in 30 annualità);
  • presenti un deficit di cassa;
  • abbia utilizzato meccanismi di gradualità per l’accantonamento a Fcde;
  • presenti un andamento crescente dei residui attivi ovvero un andamento decrescente delle riscossioni che condurranno, di anno in anno, a dover accantonare a fondo importi superiori rispetto a quelli calcolati attualmente.

Oltre ai crediti, anche la percentuale di accantonamento al fondo (che quest’anno corrisponde al 55%) può essere aumentata, in via prudenziale e a discrezione dell’ente, oppure ridotta. La riduzione è però ammessa nel caso in cui nel bilancio risulti accantonata una quota superiore a quella minima prevista dall’ordinamento (tenuto conto, anche, del meccanismo di gradualità che consente di stanziare il 55% del fondo nel 2016, il 70% nel 2017 e l’85% nel 2018) ovvero quando le riscossioni in conto competenza delle entrate presentino un andamento migliore rispetto alla media del quinquennio su cui era stata calcolata la percentuale del fondo, ovvero solo qualora si assiste ad un reale aumento dei crediti precedentemente indicati come difficilmente incassabili. Il Fcde di competenza inoltre può essere finanziato dall’avanzo libero limitatamente alle quote “svincolate” dal fondo crediti del risultato di amministrazione. 

Ora se vi ricordate nel 2014 il nostro comune quantificava in 148 mila € tale Fondo presumendo quindi crediti difficilmente riscuotibili fino a 600 mila € qualora fossero stati considerati al 25% (minimo di legge) o precisamente pari a 148 mila € se considerati integralmente. Stranamente nell’ultimo rendiconto 2015, con grande sorpresa, questo fondo sembra sia stato azzerato, come chiaramente visibile nel stralcio successivo

2016

Anche nel bilancio di previsione 2016 non si fa alcun riferimento a tale Fondo. Quindi ci domandiamo se l’aver azzerato tale Fondo corrisponde anche all’azzeramento del credito senza che questo sia stato incassato o miracolosamente siano stati saldati tutti i crediti dichiarati come difficilmente esigibili anche se in questo caso avremmo dovuto averne contezza?

In poche e semplici parole. Non sappiamo come sia stato possibile azzerare il Fondo crediti e la quota che questo ha coperto dei crediti inesigibili:

  • se era al minimo di legge e quindi al 25%, ovvero in realtà i crediti erano di circa 590 mila €, negli anni successivi questi non si sarebbero azzerati (visto l’impossibilità di incassarli integralmente) ma si sarebbe dovuto costituire un nuovo Fondo con il 36% del residuo ancora da incassare, per poi nel 2016 passare al 55% del residuo e così via;
  • se era invece già al 100% vuol dire che qualcuno ha lavorato talmente male da far scadere e quindi rendere inutili crediti per 150 mila € che non può esigere e che evidentemente erano in bilancio solo per giustificare spese che in realtà erano senza copertura, sfruttando fino all’inverosimile crediti che erano solo carta straccia che poi lo sono diventati davvero nel momento in cui la Legge ha obbligato a creare  il Fondo.

Ora il 1° gennaio 2016 è “scaduto” il credito che il nostro Comune (e quindi tutti noi) vantava (o sarebbe dire meglio vantavamo) nei confronti dell’ex Sindaco Margani in relazione alla prima sentenza nella quale veniva condannato al risarcimento di 40 mila € che di sicuro non è stata saldata come da Lui ammesso nel 2012, sentenza che poi in secondo grado di giudizio veniva confermata in via definitiva al pagamento di una somma più ingente e quantificata in quasi 120 mila € da aggiungere agli oltre 80 mila € attribuiti alla vecchia giunta, per i quali nessuno ne conosce il destino. Qui troverete la prima e la seconda parte dell’articolo in cui evidenziavamo il percorso della sentenza che aveva portato al risarcimento danni ottenuti dal dipendente Arch. Tuzi per il suo demansionamento per il quale ha ottenuto un ingente rimborso, totalmente legittimo, ma che, a personale giudizio avrebbe dovuto pagare colui che lo ha commesso l’illecito.

Il tesoriere ha, in rispetto al principio contabile della veridicità del bilancio stesso che deve rendere una informazione corretta e veritiera della situazione finanziaria dell’ente, dovuto inserire questo credito in bilancio e che quest’ultimo vi è confluito nel 2010 andando probabilmente a incrementare il risultato di amministrazione.

Ora dalla prima sentenza sono trascorsi più di 5 anni, quindi quei 40 mila €, inizialmente attribuiti al solo Margani (poi incrementati a 193.384,00 € di cui 119.384,00 € a carico del stesso), corrispondono ad un fondo crediti 2016 pari ad almeno 22 mila € (55%), fondo che invece viene previsto a 0 € come se o il credito fosse stato stralciato (il che non è possibile) o che il Margani abbia effettivamente liquidato quella parte di debito (il che è comunque impossibile).

Sappiamo che alla prima sentenza era stato proposto appello, che di per se non sospendeva l’efficacia della sentenza di primo grado ossia se anche si dava corso all’impugnazione era obbligatorio comunque pagare quanto disposto nella sentenza di condanna impugnata che può comunque dare origine all’esecuzione forzata per recuperare le somme riconosciutegli dal giudice, anche se contro la sentenza è stato proposto appello. Solo il Giudice dell’appello poteva riconoscerne la sospensiva qualora riteneva fondate le ragioni dell’appellante e, quindi, il probabile l’accoglimento dell’appello o quando l’esecuzione forzata poteva comportare conseguenze economiche gravissime e irreversibili per il debitore.

A dimostrazione però dell’esecuzione forzata intrapresa per il recupero del credito l’amministrazione aveva assunto un legale, l’Avv. Irene Bartolomucci del foro di Cassino tramite delibera di Giunta n°3 del 18.01.2011, per predisporre appunto ogni atto per recuperare le somme dovute a seguito di sentenza di condanna e risarcimento per danno erariale (i famosi 40.000 € + interessi), incarico successivamente integrato a seguito della sentenza esecutiva Corte dei Conti n°66/2012 (quella che aveva portato il ristoro della condanna a circa 120.000 €), incarico che sembra non aver prodotto risultati visto che nulla è stato pubblicato in merito. Quindi per dare seguito all’esecuzione forzata vuol dire che questi soldi erano stati comunque inseriti in bilancio.

Facciamo presente infine che nel 2018, anno in cui scadranno i 5 anni anche della seconda condanna che era subito esecutiva ed inserita in bilancio nel 2012, il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà assorbirne l’85% ovvero 101.474,40 €, per poi salire a 119.384,00 € nel 2019, anno in cui dovrà essere inserito il totale della condanna se questa, come probabile ipotizzare, resterà ancora da saldare. Tutte somme che vanno comunque incrementate dagli interessi maturati dal 2010 (nella parte dei 40.000 ), inglobando dal 2012 anche la restante parte attribuitagli dalla seconda condanna.

Quindi oltre ogni più negativa previsione visto anche gli estremamente esigui avanzi di amministrazione registrati negli ultimi 2 anni che hanno toccato complessivamente un totale di appena 27.500€. Che dire sarà difficile scegliere se l’anno orribile per il bilancio comunale sarà il 2017 o il 2018 non trascurando che il 2016 può ancora riservare sorprese.

Ennesime domande che rimarranno prive di riscontro.

Ennesima prospettiva estremamente negativa a carico dell’intera comunità.

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