La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

Di 26 Agosto, 2016 0 0
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Digitalizzazione 150

Il 12 agosto (18 mesi dal dpcm 13 novembre 2014 che lo ha previsto) sarebbe dovuto entrare in vigore il decreto sull’obbligo di dematerializzare dei provvedimenti (e dei procedimenti) amministrativi che slitta in attesa di un decreto della Funzione pubblica che dovrà riscrivere le regole tecniche sono scattate le regole tecniche disposte dal dpcm del 13 novembre 2014 di attuazione del Codice dell’amministrazione digitale, finalizzate alla dematerializzazione dei documenti amministrativi, rilevante per la trasparenza amministrativa, più che per la forma degli atti da adottare.

La tempistica è definita perché dall’entrata in vigore del dlgs, il dicastero di palazzo Vidoni avrà quattro mesi di tempo per approvare il decreto ministeriale con le nuove istruzioni tecniche. Fino a quel momento l’obbligo per gli enti pubblici di adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti sarà sospeso. Ma chi lo vorrà potrà adeguarsi prima.

Vediamo tutte le novità introdotte dal decreto legislativo che riscrive a oltre dieci anni di distanza il Codice dell’amministrazione digitale del 2005 (dlgs 82).

Domicilio digitale e Spid. Per i cittadini sono in arrivo molte novità. Arriva il “domicilio digitale” che permetterà di ricevere sulla propria casella di posta elettronica certificata notifiche e comunicazioni. I cittadini potranno indicare la propria casella al comune di residenza per facilitare le comunicazioni con le p.a. L’accesso sarà attraverso il pin unico (il sistema Spid), in collegamento con l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.

E sempre attraverso Spid si potrà accedere ai servizi pubblici con un unico nome utente e un’unica password. Prenotare visite mediche, pagare tributi, iscrivere i propri fi gli a scuola saranno pratiche a portata di click, senza la necessità di dover memorizzare e conservare decine di password.

Le pubbliche amministrazioni saranno obbligate ad accettare pagamenti attraverso i sistemi elettronici, inclusi gli strumenti di micro pagamento e il credito telefonico.

Gli enti che non si adegueranno alla rivoluzione digitale rischieranno di subire azioni collettive, vere e proprie class action, da parte dei cittadini. Le azioni collettive saranno attivabili non solo in caso di mancata erogazione dei servizi online, ma anche qualora gli standard dei servizi siano inferiori a quelli previsti dalla legge.

Banda larga negli uffici pubblici. Le amministrazioni dovranno rendere disponibili agli utenti la connessione internet wifi presso i propri uffici. Quando gli uffici sono chiusi, la connessione sarà a disposizione di tutti i cittadini che potranno accedervi senza bisogno di particolari sistemi di autenticazione. Il governo è infatti tornato sui propri passi rispetto all’idea di rendere il servizio accessibile solo agli utenti Spid perché una scelta del genere avrebbe tagliato fuori i turisti, il cui accesso alla rete, invece, va incentivato.

Validità dei documenti informatici. Se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale e formati nel rispetto delle regole tecniche previste dal decreto, i documenti informatici faranno piena prova fi no a querela di falso. Società a controllo pubblico e società quotate.

Ufficio per il digitale. La responsabilità della transizione al digitale sarà affidata a un unico ufficio dirigenziale assegnato a un responsabile dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali.

L’attenzione si sposta quindi sulla necessità che i documenti originali delle pubbliche amministrazioni siano necessariamente prodotti in modalità informatica nativa, completata con uno degli strumenti che assicurano l’immodificabilità:

  • la sottoscrizione con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata;
  • l’apposizione di una validazione temporale;
  • il trasferimento a soggetti terzi con posta elettronica certificata con ricevuta completa;
  • la memorizzazione su sistemi di gestione documentale che adottino idonee politiche di sicurezza;
  • il versamento ad un sistema di conservazione.

Tuttavia, la dematerializzazione si accompagna all’obbligo di formare i fascicoli informatici di gestione dei procedimenti, secondo le regole stabilite dall’articolo 41 del dlgs 82/2005, il cui comma 2-bis, in particolare, dispone che «il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l’identificazione e l’utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa».

Queste norme non sono fini a se stesse, cioè utili sono a un diverso modo di produrre e conservare i documenti amministrativi, ma, come detto prima, mirate a garantire trasparenza piena e accessibilità all’attività amministrativa. La normativa fin qui esaminata, infatti, è da mettere in stretta correlazione con l’articolo 1, comma 30, della legge anticorruzione, la 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni «hanno l’obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase».

È evidente che l’obbligo di trasparenza imposto dalla normativa anticorruzione presuppone l’esistenza di un sistema di produzione dei documenti di carattere informatico, con la garanzia dell’immodificabilità, ma soprattutto l’esistenza di un sistema di gestione del flusso procedimentale, utile per distinguere le varie fasi e capace di rappresentare on line, utilizzando strumenti telematici, lo stato del procedimento. Il sistema dovrà completarsi con modalità che consentano a ciascun interessato di accreditarsi in modo univoco al sistema (tramite strumenti come pin e user id e password) e accedere in visualizzazione allo stato delle pratiche, per rendersi conto in tempo reale dell’andamento e, anche, per accedere direttamente agli originali o alle copie autenticate dei provvedimenti adottati.

La «reingegnerizzazione» dei processi di cui molti parlano, dunque, non sta tanto nella modalità con la quale si producono i documenti, quanto, soprattutto, nella messa a punto degli strumenti di accesso online, che la legge anticorruzione pretende già da quattro anni.

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