La demolizione negli abusi edilizi non si prescrive

Di 18 Agosto, 2016 0 0
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Demolizione case 2 Una recente sentenza della Cassazione (sentenza n. 9949 dello scorso marzo) ha infatti stabilito che la prescrizione non si applica all’ordine di demolizione degli abusi edilizi deciso dal giudice penale e che, in Italia, non può trovare diretta applicazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo orientata a non tollerare pene senza termine di prescrizione. La demolizione è una sanzione amministrativa e non una pena “nel senso individuato dalla Corte Edu e non è soggetta alla prescrizione”.

I supremi giudici affermano il seguente principio di diritto: “La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art.’31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso“. La Cassazione prosegue aggiungendo che: “per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una ‘pena’ nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 del codice penale“.

Con questo verdetto, i supremi giudici hanno dichiarato “inammissibile” il ricorso del proprietario di una casa realizzata nell’isola di Ischia, afflitta da alte percentuali di abusivismo, per il quale il proprietario aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione dell’ordine di demolizione di un manufatto agricolo, edificato senza permesso nel 1995, e trasformato in civile abitazione ultimata nel 2004. Nella prima sentenza, il Tribunale di Napoli aveva rigettato l’istanza di revoca o annullamento dell’ingiunzione a demolire con ordinanza emessa il due marzo del 2015. La Cassazione con questa sentenza ha dato piena legittimazione al via libera alla distruzione dell’edificio abusivo e al ripristino della situazione originaria.

L’abuso edilizio è un reato molto comune, dal quale tuttavia ci si salva spesso grazie alla prescrizione. Con una certa approssimazione possiamo definire abuso edilizio quell’attività di realizzazione dell’opera edile senza il rispetto delle specifiche normative di settore.

Una materia è particolarmente vasta e complessa, caratterizzata dalla presenza di più livelli di legislazione, sia statale che regionale e da un sistema sanzionatorio misto, sia di natura penale che amministrativa.

In linea generale, possiamo dire che sono da intendersi abusi edilizi quegli interventi di realizzazione di manufatti edilizi iniziati e/o continuati in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative o realizzate in modo difforme da quanto autorizzato (si è, ad esempio, autorizzati alla costruzione di un terrazzo di 100 metri quadrati e se ne realizza uno di 150 metri quadrati).

Gli illeciti in materia edilizia sono tutti contravvenzioni per i quali si applica la prescrizione.

La prescrizione è una modalità di estinzione definitiva di un reato per intervenuta decorrenza temporale dall’esecuzione del reato. Le leggi italiani prevedono diverse durate di prescrizione per rispettive tipologie di reato, tra cui quelli di abuso edilizio. Si premette che gli illeciti in materia edilizia sono tutti contravvenzioni, ovvero puniti con arresto e ammenda.

Ad oggi per i reati edilizi si prescrivono in base al fatto che sia iniziata o meno l’azione penale:

  • 4 anni: assenza di processo penale e nel caso in cui nessuno si sia accorto dell’abuso;
  • 5 anni, in presenza di processo penale avviato perchè intervengono cause di sospensione e interruzione prescrittive;

Il calcolo della decorrenza prescrittiva inizia da precisi momenti che in sintesi sono:

  1. ultimazione dell’opera: con tale concetto si intende il completamento di tutte le lavorazioni, comprese le rifiniture interne (non deve essere in pratica più necessario il compimento di ulteriori azioni).
  2. emissione della sentenza di primo grado e/o dall’esecuzione del provvedimento che interrompe l’attività (es. sequestro) sempreché, in questo caso, l’attività edificatoria sia effettivamente interrotta;
  3. per ipotesi di desistenza volontaria. A tal fine non è sufficiente la sospensione dei lavori essendo necessario poter determinare sulla base di elementi concreti quali, ad esempio, la risalenza nel tempo dell’ultimo atto edificatorio, la volontà di interrompere la costruzione in modo definitivo.

I reati edilizi sono illeciti cosiddetti a forma libera. Questo significa che qualunque persona apporti un apprezzabile contributo alla realizzazione del manufatto abusivo è potenzialmente perseguibile per l’abuso.

Potranno, pertanto, essere perseguiti non solo il proprietario, il direttore dei lavori, il titolare del permesso di costruire o l’impresa edile che sta realizzando (o ha realizzato) l’abuso, ma anche gli operai impegnati nella costruzione, sulla base della considerazione che, in mancanza, l’opera non poteva essere realizzata.

Se, tutto sommato, una accorta strategia difensiva può riuscire nel risultato di conseguire la prescrizione del reato, sfruttando adeguatamente i cosiddetti tre gradi di giudizio (primo grado, appello e cassazione) sicché l’imputato può giovarsi di una sentenza di “non doversi procedere” per estinzione del reato dovuto alla prescrizione, discorso diverso deve essere fatto relativamente alle sanzioni amministrative.

Per le sanzioni amministrative, infatti, la legge così come ribadito dalla Cassazione non prevede alcun termine di prescrizione e/o di decadenza, sicché, in linea generale, l’azione amministrativa è imprescrittibile.

In altri termini, nel caso in cui sia accertato un abuso edilizio, mentre l’imputato potrà giovarsi della prescrizione del reato e quindi uscire indenne dal processo penale, l’amministrazione pubblica potrà, ed anzi dovrà, comunque procedere, anche a distanza di molti anni, alla irrogazione delle sanzioni amministrative che, nei casi più gravi, possono comportare anche l’abbattimento del manufatto abusivo ed il ripristino dello stato dei luoghi a spese del proprietari o committente i lavori, sanzioni amministrative (demolizione e sanzione pecuniaria) seguono il bene e quindi colpiscono il proprietario attuale, anche se ignaro del reato.

L’abusivismo edilizio, nel nostro ordinamento penale, è punito con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10.328 a 103.290 euro, nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione.

Nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio e in quello di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo (paesistico, ambientale ecc….) in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso la pena è sempre dell’arresto è fino a due anni, ma il minimo dell’ammenda sale a 30.986 €. Con la relativa sentenza di condanna, il giudice ordina la demolizione delle opere abusive.

Infine una costruzione abusiva, anche se risalente nel tempo, difficilmente sfugge alle sanzioni, se vi è interesse all’eliminazione dell’abuso: nemmeno il decorso di 20 anni basta a consolidare la situazione (Consiglio di Stato 4470/2013), perché ne occorrono almeno 50 per essere ragionevolmente sicuri di una certa immunità (Consiglio di Stato, 3 ottobre 2013, n. 4889).

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