Il nuovo codice dei contratti pubblici

Di 30 Agosto, 2016 0 0
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Contratto 150 Tra le modifiche principali introdotte dal nuovo codice dei contratti pubblici abbiamo:

  • l’avvalimento previsto acquisire lavori per le capacità economiche di altri soggetti ma sono valide solo se quest’ultimi eseguono direttamente i lavori o servizi.
  • l’introduzione progressiva nei progetti l’utilizo del Bim(Building Information Modeling), per migliorare la qualità della progettazione e ridurre il ricorso alle varianti. L’utilizzo costituirà parametro di valutazione dei requisiti premianti per la qualificazione delle stazioni appaltanti.
  • in relazione alle commissioni di aggiudicazione è prevista la creazione presso l’Anac di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, in possesso di specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità, nello specifico settore cui si riferisce il contratto, distinto in due sezioni: ordinaria, che contiene esperti che possono essere individuati dall’Anac su richiesta delle stazioni appaltanti e speciale, per le procedure svolte da soggetti aggregatori. Possibilità di nomina di componenti interni alle stazioni appaltanti solo in caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e di non particolare complessità. La stazione appaltante dovrà assumere adeguate misure per prevenire e contrastare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di gara. Si prevede che i commissari di gara, al momento dell’accettazione dell’incarico rendano dichiarazione sostitutiva sulla inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione
  • è confermata la possibilità di affidamento diretto per lavori servizi e forniture fino a 40.000,00 euro, introducendo l’obbligo di motivazione. Per lavori fino a 150.000,00 euro e servizi fino a soglia comunitaria è possibile ricorrere a procedura negoziata invitando almeno 5 operatori, estesi a 10 per lavori fino ad 1 milione di Euro.
  • è Previsto un unico criterio di aggiudicazione ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa che ricomprende le ipotesi di aggiudicazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dell’elemento prezzo o costo, seguendo, in quest’ ultimo caso, un approccio costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita. Il criterio fondato sull’elemento prezzo diventa residuale e può essere utilizzato solo nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 95 del codice:
    • per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
    • per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
    • per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Tuttavia le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

  • è introdotto l’obbligo di inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei Cam, “criteri ambientali minimi”, definiti con decreto del Ministero dell’Ambiente, finalizzati allo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale.
  • è introdotto il Dgue quale modello autodichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Si utilizza per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto disciplinate dal codice, incluse le procedure di importo inferiore alle soglie previste dall’articolo 35. Rimesso alla discrezionalità della stazione appaltante l’uso del modello nell’ipotesi di affidamento diretto di contratti di importi inferiore a 40.000 euro.
  • è previsto, in sede di gara, per procedure al prezzo più basso, il sorteggio tra 5 metodi di calcolo della soglia di anomalia, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento. Esclusione automatica delle offerte anomale solo per gare al prezzo più basso, per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per forniture e i servizi standardizzati e di carattere ripetitivo fino a soglia comunitaria. Sono previsti la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo ed il partenariato per l’innovazione; si ricorre a quest’ultimo nelle ipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente forniture, servizi o lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.
  • è obbligatoria la programmazione biennale, delle acquisizioni di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000,00 euro, nonché la progettazione dei singoli interventi, sia di servizi che di forniture, indipendentemente dagli importi delle medesime.
  • è previsto un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, gestito dall’Anac, diretto a valutarne l’effettiva capacità tecnico organizzativa basata sull’accertamento quinquennale di requisiti afferenti la qualità, l’efficienza e la professionalizzazione. La qualificazione è conseguita in rapporto alla tipologia della complessità del contratto e per fasce di importo. Allo stato attuale la disciplina non è vigore: i requisiti di qualificazioni sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe delle stazioni appaltanti.

è stabilito l’obbligo di pubblicazione degli elenchi dei concorrenti esclusi ed ammessi entro due giorni dall’adozione del provvedimento, nonché la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti per consentire la proposizione del ricorso entro 30 giorni.

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