Affidamenti con danno erariale se l’«estrema urgenza» è fittizia

Di 29 Agosto, 2016 0 0
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Perdere soldi 150

Gli affidamenti di lavori di estrema urgenza sulla base di presupposti di emergenza non veritieri sono illegittimi, in quanto violano i principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa e il criterio del confronto concorrenziale sancito dal Codice dei contratti pubblici; di conseguenza, causano danno erariale.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, con la sentenza 177/2015 ha condannato il tecnico comunale che ha affidato i lavori, il segretario generale e l’assessore che hanno partecipato al procedimento di formazione e di adozione della relativa delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio rifondere (in diversa misura in rapporto alle differenti responsabilità) una somma di poco meno di 100mila euro, quantificata in rapporto alla spesa priva di utilità accollata al bilancio comunale. Nella sentenza viene rilevato che gli affidamenti di tre lavori in base all’articolo 176 del Dpr 207/2010 sono in realtà avvenuti su presupposti assolutamente non attendibili, quindi in violazione delle condizioni richieste dalla norma per l’esperimento di questa particolare procedura.

I magistrati contabili denunciano tre gravi criticità, evidenziando anzitutto l’incompletezza e l’inattendibilità della contabilità dei lavori reperita, l’inattendibilità di quanto attestato in ordine alla reale tempistica di esecuzione dei lavori e degli atti redatti e firmati dai soggetti competenti. Un secondo profilo di censura riguarda i costi effettivamente sostenuti dall’azienda affidataria per l’esecuzione dei lavori, poiché dagli accertamenti condotti dalla Guardia di finanza risultavano noleggi di macchinari industriali e consegne di materiali in data anteriore all’affidamento ufficiale dei lavori nonché in data posteriore alla dichiarazione di ultimazione degli stessi (tanto da far dubitare sulla veridicità degli atti tecnici della stesa amministrazione affidante). La sentenza prova infine come sia stato disatteso quanto normativamente stabilito in materia di procedure amministrativo-contabili, dal momento che all’ordine di esecuzione di lavori non è seguita la deliberazione autorizzativa con la quale si sarebbe dovuto provvede anche alla copertura della spesa (peraltro adottata dopo la delibera di riconoscimento di debito fuori bilancio).

La maggior parte del danno è stata imputata al tecnico incaricato che ha proceduto all’affidamento dei lavori, il quale ha certificato che questi sono stati eseguiti a regola d’arte solo molto tempo dopo la loro ultimazione e addirittura dopo la deliberazione di riconoscimento del debito. Di minore rilevanza è risultato il danno attribuito al segretario generale, il quale, nella sua attività di verifica giuridico-amministrativa avrebbe dovuto rilevare la carente documentazione, o quantomeno la violazione di quanto previsto dalla legge in tema di regolarizzazione dell’ordinazione fatta a terzi, con i correlati limiti oggettivi relativi al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio. Nella distribuzione del danno rientra anche l’assessore relatore della proposta di riconoscimento del debito che, in considerazione degli obblighi di sovrintendenza che fanno carico delegato del sindaco per il settore di sua competenza, non ha rilevato che, alla data di adozione della delibera, la documentazione agli atti dell’ente non consentiva di asserire che la somma complessiva fosse correlata a una accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l’amministrazione: requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento di un debito fuori bilancio.

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