Un’unica sanzione per più violazioni Imu/tari/tasi anche se riferite a più anni

Di 18 Luglio, 2016 0 2
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Soldi 150 Sappiamo che a molti sono arrivate sanzioni per mancato pagamento delle imposte comunali, troppo spesso dovute all’impossibilità effettiva di pagare queste imposte. Se queste fanno riferimento a più anni, viene fissata la sanzione pari al 30% dell’imposta non pagata per ognuno delle imposte e per ognuno dei periodi di imposta (oltre ovviamente agli interessi legali+3% annuali).

Tuttavia una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, la n. 13392 del 30 giugno 2016, dichiara l’applicabilità del principio del cumulo giuridico anche in tema di imposta comunale sugli immobili quindi anche della Tasi che ha le stesse basi dell’Imu e probabilmente anche per la Tari, ovvero di quel principio disciplinato dall’articolo 12 del D.Lgs 47/97 che dispone l’applicazione di un’unica sanzione, debitamente elevata, nel caso in cui il contribuente, con un’unica azione o omissione, commetta più violazione anche relative a tributi diversi, più violazioni formali della stessa disposizione o quando commette più violazioni relative a tributi diversi e a periodi d’imposta diversi.

Il cumulo giuridico si contrappone al regime sanzionatorio previsto in caso di concorso materiale di reati per effetto del quale vengono applicate tante pene quanti sono i fatti di reato commessi. Per effetto del cumulo giuridico, invece, a prescindere dal numero di reati commessi in regime di concorso formale o di continuazione la pena è unica ed è pari alla pena relativa alla violazione più grave aumentata sino al triplo. È previsto, peraltro, un limite massimo all’incremento della pena base che è quello della somma delle pene applicabili con riferimento ai reati realizzati in concorso formale o in forma continuata.

In sostanza, quando l’amministrazione notifica l’ultimo avviso di accertamento, è tenuta a rideterminare le sanzioni tenendo conto della sanzione unica, deve cioè applicare sulla sanzione più grave (generalmente sono tutte uguali) l’aumento dalla metà al triplo, e quindi della metà; se le sanzioni riguardano più tributi deve fare l’aumento del quinto e poi deve fare un ulteriore aumento da ¼ al doppio, e quindi di 1/4. Questa è la sanzione unica per più anni che dovrà essere determinata tenendo conto delle sanzioni comminate in precedenza e pertanto, se le stesse eccedono la sanzione unica, alla sola sanzione unica si dovrà fare riferimento.

Inoltre se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento, perché la sanzione è unica, e se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, è determinabile la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

Orbene, possiamo certamente concludere, senza timore di essere smentiti, che è vigente il principio secondo cui la sanzione unica può essere definita nella misura di 1/3. Ovviamente all’adesione, il cumulo giuridico non può essere applicato in quanto è in vigore una norma specifica che afferma “vale con riferimento il singolo anno e il singolo tributo” e che pertanto non prevede l’applicazione di questo istituto.

Ad esempio se ci contestano un mancato pagamento o un accertamento retroattivo avremo queste possibili evoluzioni . La seconda (Imu), la quarta (Imu+Tasi) e la sesta riga (Imu+Tasi+Tari) riferiscono la regola generale che prevede il cumulo materiale delle sanzioni (tot crimina tot poenae) ossia quella che viene erogata per ciascuna violazione commessa (somma delle singole sanzioni). La terza (Imu), quinta (Imu+Tasi) e settima riga (Imu+Tasi+Tari) riguarda la deroga a tale principio e l’applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni tramite il quale viene irrogata unica sanzione per la pluralità delle sanzioni applicando la sanzione più grave con gli aumenti previsti dalla legge ricordando che la sanzione derivante dal cumulo giuridico non può mai superare quella risultante dal cumulo materiale.

Ipotizziamo ad esempio una tripla contestazione Imu Tasi e Tari, la prima con sanzione pari a 30€, la seconda (Tasi) pari a 3€ e l’ultima (Tari) pari a 20€ (chiaramente facenti riferimento ad un unico “illecito”), il cumulo va così calcolato (calcoli approssimati)

 1 anno2 anni3 anni4 anni5 anni
Sanzione tradizionale
Imu
30€∼60€∼90€∼120€∼150€
Sanzione
con cumulo

Imu
*(30+1/4)=
37,5€
(30+1/2)+
+1/4=

56,25€
[(30+1/2)+
+1/2]+1/4=

84,375€
114,375€**
Sanzione tradizionale Imu+Tasi33€∼66€∼99€∼132€∼165
Sanzione
con cumulo
Imu+Tasi
*** (30+1/5)+
1/4=
45€
 [(30+1/5)+
+1/2]+1/4=
67,50€
97,25€***130,25€***
Sanzione tradizionale Imu+Tasi+Tari53€∼106€∼159€∼212€∼265€
 Sanzione
con cumulo
Imu+Tasi+Tari
****(30+1/5)+
1/4=
45€
[(30+1/5)+
+1/2]+1/4=
67,50€
101,25€151,875€

* non applicabile;
** non più di 30€ rispetto alla sanzione standard
*** non più di 33€ rispetto alla sanzione standard
**** non più di 53€ rispetto alla sanzione standard.

Tutto dipende quindi dalla risolutezza del responsabile del servizio tesoreria che in base alla sentenza della cassazione dovrà rimodulare le sanzioni applicate (non gli interessi che restano invariati) e che in verità avrebbe dovuto applicare tale principio fin dall’introduzione del cumulo, ma che evidentemente è più “conveniente” non applicare. Ricordiamo che la sanzione se pur elevabile da 1/2 fino al triplo, viene fissata ad 1/2 perché più favorevole al contribuente.

Il cumulo giuridico ha, infatti, la funzione di attenuare il maggior rigore del cumulo materiale delle sanzioni e, pertanto, non può comportare l’irrogazione di una sanzione uguale o maggiore di quella che deriverebbe dalla somma delle singole sanzioni irrogabili per ciascuna delle infrazioni commesse così come stabilito dal D.Lgs 471/1997 il quale ha abrogato tutte le norme incompatibili con il suddetto decreto.

Tornando alla sentenza, questa riguardava due accertamenti di imposta e altri due di rettifica. Nonostante i ricorsi bocciati da entrambe le commissioni tributarie (provinciale e regionale) il contribuente impegnava il ricorso in cassazione la quale ribadirà che in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo è applicabile anche all’Ici secondo l’istituto della continuazione sancito dall’articolo 12, comma 5 del D.Lgs n. 472/1997 applicabile anche quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi diversi, il cosiddetto cumulo giuridico in quanto più favorevole allo stesso contribuente.

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