Uno stop dall’Anac agli incentivi per la progettazione interna, salvo deroghe

Di 15 Luglio, 2016 0 0
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2% 150 Con il nuovo codice dei contratti con il quale si stabilisce la nuova disciplina degli incentivi definita dall’articolo 113 del Dlgs 50/2016, l’Anac chiarisce che le attività di progettazione svolte da dipendenti delle amministrazioni pubbliche non possono essere remunerate con il sistema di incentivazione.

Quindi in caso di ricorso alla progettazione interna non può essere applicata l’incentivazione del 2%, in quanto espressamente vietata dalla legge delega 11/2016.

La problematica interpretativa si concentra su un particolare aspetto del comma 1 art. 113 della disposizione, il quale prevede che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Al comma 2 invece si stabilisce la composizione del fondo di incentivazione, stabilendo che a valere sugli stanziamenti previsti in base al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Risulta evidente che l’incentivo risulta focalizzato sulle fasi di programmazione, di impostazione e gestione della gara, nonché di esecuzione e di controllo dell’appalto, escludendo di fatto le attività di progettazione, salvo deleghe motivate

La confusione su questo aspetto è nata dal comma 3 il quale prevede che l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori: tra queste funzioni rientra anche la progettazione e proprio tale indicazione ha confuso molte amministrazioni.

Si ridimensiona quindi il ruolo del responsabile LL.PP. che oggi, salvo deleghe motivate, vede svanire uno dei requisiti che lo hanno portato dell’incarico (mai del tutto sfruttato integralmente) relativi proprio alla possibilità di redigere progetti internamente.

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