Se il parchimetro non ha il bancomat il parcheggio è “gratis”

Di 21 Luglio, 2016 0 0
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Parcometro 150 Secondo quando stabilito dal comma 901 della Legge di stabilità 2016, i Comuni sono obbligati ad adeguare entro il 1° luglio 2016 i propri dispositivi di controllo della durata della sosta a pagamento per permettere il pagamento elettronico dotandoli di sistemi di pagamento tramite Pos (bancomat o carte di credito).

In caso contrario i cittadini non incorreranno in alcuna sanzione per il mancato pagamento della sosta sulle strisce blu fino a quando quei sistemi non saranno installati. Come detto questa “sosta gratuita” decorrerà dal 1° luglio data dopo la quale gli automobilisti possono sentirsi legittimati a sostare gratuitamente se il parchimetro non è adeguatamente attrezzato per i pagamenti tramite Pos, il tutto senza incorrere in alcuna sanzione per il mancato pagamento della sosta.

In questo periodo transitorio, tuttavia, grazie alle modifiche apportate al decreto legge 179/2012 dalla stessa legge di Stabilità 2016, sono possibili deroghe qualora i Comuni dimostrino di non aver potuto ottemperare all’obbligo per «oggettiva impossibilità tecnica».

Infatti secondo la Commissione Bilancio alla Camera, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici “non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica”. La definizione “Casi di oggettive impossibilità tecniche” è ripresa da una sentenza della Cassazione (17892 del 2009) relativa al divieto di scarichi nel suolo e nel sottosuolo dove è precisato che “L’impossibilità tecnica consiste, […], nell’impossibilità di attuare sotto il profilo tecnico un altro scarico”.

Le amministrazioni dovranno dunque dimostrare che non hanno potuto ottemperare all’obbligo per “oggettiva impossibilità tecnica” qualora ci siano reali difficoltà di collegamento della colonnina ad una linea ADSL o se questa è posizionata in zone con cattiva ricezione del segnale 3/4G. Per poter pagare infatti con carta di debito o credito c’è bisogno di una connessione telefonica al POS installato nella macchinetta e questo, visto che non c’è al momento, potrebbe rappresentare una “oggettiva impossibilità tecnica” che va comunque valutata caso per caso. Quindi, se si può utilizzare un POS mobile o si può facilmente creare una linea connessione dati non c’è alcuna impossibilità tecnica.

Non ci resta che attendere al varco le prime controversie tra cittadini pronti ad eccepire l’assenza del Bancomat come condizione ostativa al pagamento, con quanto ne consegue e già descritto, e comuni pronti ad invocare la “difficoltà oggettiva”

Normativa di riferimento

  • Comma 4, articolo 15, del Dl 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012. “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
  • Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 comma 1, articolo 7 comma 1 lettera f) Un amministrazione può “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane”.

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