Le mancate denunce e gli omessi pagamenti dell’Imu e della Tasi scontano sanzioni ridotte

Di 13 Luglio, 2016 0 0
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Con la riforma delle sanzioni, entrata in vigore 1 anno prima del previsto e anticipata al 1 gennaio 2016 cambiano i termini per il ravvedimento per coloro che non hanno pagato o hanno effettuato un versamento insufficiente della prima rata 2016 di IMU e TASI. Il ravvedimento sprint ovvero quello possibile dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016 con il quale era possibile ottenere la riduzione ad 1/10 della nuova sanzione ordinaria dell’1% al giorno, non è chiaramente più possibile.

Se, invece, si provvede a pagare dal 1° al 16 luglio, il ravvedimento operoso fissa una sanzione pari all’1,5% mentre dal 17 luglio al 14 settembre 2016 (ossia 90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento) la sanzione è dell’1,67%. In maniera analoga a quanto avveniva prima della riforma, si applica poi il 3,75% nel caso in cui il pagamento venga eseguito dal 15 settembre 2016 fino al termine utile per la presentazione della dichiarazione riguardante l’anno nel corso del quale si è commesso la violazione e dunque entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata IMU e TASI 2016, che scadeva, come detto sopra, il 16 giugno scorso.

Non vi è la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, con riferimento all’IMU e alla TASI (così come per la TARI) una volta oltrepassato il termine per presentare la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Il Comune, tuttavia, esercitando la rispettiva potestà regolamentare, ha facoltà di prevedere altre ipotesi di ravvedimento operoso.

Si ricorda che le nuove regole, vigenti dal 1° gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni che sono state commesse prima di questa data, e anche per gli accertamenti già emessi, fatta eccezione per quelli che sono diventati definitivi.

In riferimento alle dichiarazioni Imu-Tasi del 2015, scadute lo scorso 30 giugno, quest’anno è stato introdotto il termine breve di 30 giorni (ovvero se la denuncia è presentata entro il 30 luglio) entro il quale la sanzione base è dimezzata  e ridotta al 5 per cento. Mentre se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza (ovvero entro il termine massimo del 30 giugno 2017) la sanzione è ridotta del 12,5% (un ottavo del 100%).

In caso di infedele dichiarazione (non omessa dichiarazione che è sanzionata come indicato nel paragrafo precedente) è possibile regolarizzazione la posizione entro 90 giorni, con il versamento della sanzione ridotta del 5,56% (un nono del 50%), allegando la denuncia corretta. Superati i 90 giorni (ovvero entro il termine massimo del 30 giugno 2017), la sanzione è comunque ridotta del 6,25% (un ottavo del 50%) ai quali vanno aggiunti gli interessi legali (3% più tasso legale).

Per tutti coloro che hanno omesso o presentato una dichiarazione errata Imu-Tasi nel 2015 (termine di regolarizzazione scaduto lo scorso 30 giugno) possono usufruire ancora del ravvedimento operoso, ridotto al 5% se si paga entro il 30 luglio.

Non tutto però può essere regolarizzato. Ad esempio gli immobili detenuti dalle società costruttrici, se pur totalmente esenti da Imu, lo sono esclusivamente se presentano la denuncia entro il 30 giungo dell’anno successivo. Quindi gli immobili che hanno usufruito dell’agevolazione nel 2015 avrebbero dovuto presentare apposita domanda entro il 30 giugno 2016. Trascorso questo termine l’agevolazione è automaticamente ed irrevocabilmente decaduta, anche se si tratta a tutti gli effetti di un caso più unico che raro visto che i regolamenti Imu e Tasi non obbligano generalmente a presentare alcuna denuncia per ottenere l’agevolazione corrispondente.

Inoltre la denuncia non è obbligatoria anche per altri casi, tra cui le variazioni delle proprietà immobiliari sia perché sono atti che il Comune può attingere dai dati catastali sia perché gli atti notarili sono disponibili nel Mui (modello unico informatico) accessibile da qualsiasi amministrazione locale. Inoltre anche le agevolazioni relative all’abitazione principale possono essere ottenute direttamente attingendo informazioni dai dati dell’anagrafe comunale ivi incluse l’indicazione delle relative pertinenze.

Chiaramente se non sussiste l’obbligo di denuncia questo non evita il pagamento delle imposte alla scadenza cosi come fissate dalla legge. Ad esempio nel caso di acquisto di un fabbricato registrato nel 2015, non sussiste alcun obbligo di denuncia ma bisogna sempre e comunque regolarizzare i pagamenti.

Diversamente è obbligatorio denunciare l’acquisto di un’area fabbricabile e le sue variazioni di valore. Allo stesso modo, il contribuente deve dichiarare la data di inizio e di fine dello stato di inagibilità o inabitabilità di un immobile, a meno che il Comune non ne sia a conoscenza per altre vie (come l’ordinanza di sgombero del fabbricato).

Nel caso in cui si commette sia l’omissione o l’infedeltà dell’adempimento dichiarativo sia qualora si saltano i relativi pagamenti o qualora questi siano insufficienti, la violazione da regolarizzare è solo quella relativa alla mancata dichiarazione che include la sanzione per l’illecito sul versamento (che quindi non va pagata).

Se la violazione è l’omessa presentazione della denuncia, il ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza costa il 10% dell’imposta non versata (un decimo del 100%).

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