Il termine per il rimborso della tariffa rifiuti e un probabile “incidente” di percorso

Di 6 Luglio, 2016 0 0
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Inganno 150 L’8 giugno veniva pubblicato sull’albo pretorio un avviso relativo alla disponibilità adel modello per la richiesta del rimborso TARI. Come al solito l’allegato non contiene il modulo ma replica semplicemente l’avviso. Ricordiamo che il rimborso è dovuto per l’errato invio dei moduli di pagamento stabiliti con una delibera di giunta dichiarata illegittima dal Ministero dell’Interno il quale aveva ripristinato la tariffa 2014 annullando l’incremento stabilito per il 2015, fatto che comunque non ha generato alcun disavanzo a dimostrazione che l’incremento era senza motivazione. Ci è giunta voce che arrivano notizie fuorvianti sulla scadenza del rimborso che veniva erroneamente fissata al 23 giugno, termine coincidente con la fine della pubblicazione dello stesso avviso, poi spostata al 28.

Tuttavia secondo il regolamento IUC, precisamente l’art. 25 (modalità dei rimborsi), il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente (unica motivazione che giustifica il mancato rimborso automatico da parte della stessa amministrazione) entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Le somme liquidate dal comune possono essere compensate con gli importi dovuti a titolo Tari. Sulle somme rimborsate spettano al Contribuente gli interessi nella misura annua di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo a decorrere dalla data dell’eseguito versamento. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Inoltre in base all’art. 26 (compensazione ed accollo) ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi.
Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all’ufficio tributi una comunicazione, dalla quale risultano:

  1. i tributi sui quali sono maturati i crediti d’imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
  2. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito compensato; La compensazione è ammessa solo se il credito d’imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

Facendo un rapido confronto (da prendere solo come riferimento e non come valore assoluto visto che consigliamo sempre di rivolgersi al responsabile del procedimento) tra la tariffa illegale del 2015 e quella del 2014 applicata anche al 2015 queste dovrebbero essere le tariffe del rimborso riferite alla sola quota fissa (la quota variabile è leggermente superiore solo nel caso di 6 o più occupanti i quali pagano 0,27 € invece di 0,26€).

Occupanti20142015Differenza
1 occupante86,55 €92,38 €5,83 €
2 occupanti151,46 €161,67 €10,21 €
3 occupanti194,73 €207,87 €13,14 €
4 occupanti238,01 €254,06 €16,04 €
5 occupanti313,74 €334,89 €21,15 €
6 o più occupanti367,84 €392,63 €>24,79 €

Tuttavia in base all’art. 27 (importi di modesto ammontare) ai sensi del combinato disposto dagli art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici/00) gli importi annui fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. Il limite di esenzione di 12€ si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributoNon si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00 (dodici/00) per ogni singola partita. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva e non da seguito alle istanze di rimborso.

Quindi si potrebbe ipotizzare che in relazione all’art. 27 sopra citato e ai sensi del combinato disposto dagli art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non sono rimborsabili importi inferiori ai 12,00€ ovvero in tutti i casi in cui qualsiasi immobile sia occupato da 1 o 2 occupanti visto che il primo avrebbe diritto ad un rimborso di 5,83€ ed il secondo di 10,21€. Il problema si presenta anche in caso di più immobili in quanto il rimborso con un’importo inferiore ai 12€ non è procedibile se riferito ad ogni singola partita e non all’insieme di due o più partite. Cioè se una famiglia composta di 2 occupanti possiede due immobili, su nessuno dei due si dovrebbe ottenere il rimborso perché singolarmente non arrivano a 12€.

Infine in base a quanto stabilito all’art. 28 (sanzioni ed interessi) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro e la sanzione prevista al comma 2, cosa che evidentemente non è applicabile se l’infedele dichiarazione viene dalla stessa amministrazione (la sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi).

Sappiate quindi che il rimborso cade in prescrizione solo dopo 5 anni e potete chiedere il ristoro anche dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento.

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