Il Comune è responsabile per la scarsa manutenzione della rete fognaria

Di 19 Luglio, 2016 0 0
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allagamento 150 In una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13945 del 7 luglio) ha affermato che il Comune risponde per i danni subiti da un cittadino a seguito dell’allagamento dei suoi locali dovuti alla scarsa manutenzione della rete fognaria in quanto una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali rientrano nella sfera di controllo dell’ente pubblico che, come custode, ne risponde ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile.

La sentenza discute di una causa intentata da un proprietario di unità immobiliare condominiale che aveva chiesto un risarcimento al proprio Comune per i danni causati dall’allagamento del proprio garage che secondo il proprietario era dovuto ad una cattiva manutenzione della rete fognaria alla quale il proprio immobile era regolarmente collegato.

L’amministrazione si opponeva dichiarando che l’evento si era verificato un una proprietà privata e non comunale. L’amministrazione perderà sia il primo che il secondo grado di giudizio e avverso alle sentenze sfavorevoli si rivolgeva alla Corte di Cassazione adducendo che il problema era dovuto anche a causa della mancanza di un sistema antirigurgito, assenza che avrebbe causato perlomeno un concorso di colpa.

La Cassazione nell’evidenziare di aver già discusso in merito ad uno stesso quesito ribadiva che chiunque realizzi un impianto fognario nel momento in cui si immette nel sistema delle fognature comunali passa sotto la sfera di controllo dell’ente pubblico che in qualità di custode ne risponde ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, dei danni causalmente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito.

Affermava inoltre che in base ai principi di responsabilità solidale secondo il quale anche in presenza di un nesso causale terzo non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito (Cassazione n. 6665/2009). Secondo tale principio in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino è causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo (il comune), al proprietario condomino che abbia agito chiedendo l’integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto causale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l’articolo 1227, primo comma, del Cc ma l’articolo 2055, primo comma che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.

La responsabilità del Comune non può essere diminuita, rispetto al condomino danneggiato neppure ipotizzando un concorso di colpa del condominio, perché la mancata presenza di un sistema antirigurgito potrà, al massimo, avere rilievo in un eventuale giudizio di rivalsa promosso dal Comune nei confronti del condominio.

In altre parole il proprietario condomino può chiedere integralmente i danni al Comune il quale potrà successivamente rivalersi in parte nel confronto del condominio nel qual caso sussista un concorso di colpa ad esempio se manca un sistema antirigurgido.

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