Da domani la nuova Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) con obbligo di pubblicità sui siti degli enti

Di 27 Luglio, 2016 0 0
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Scia documenti 150 Entrano in vigore oggi (28 luglio) le nuove disposizioni, sia per le attività economiche o produttive sia per gli interventi edilizi di piccola entità quali (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, per le varianti a permessi di costruire), riguardo la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che ha sostituito la DIA (Denuncia di Inizio Attività) e ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per l’iscrizione in albi e ruoli, che saranno operative entro il 1° gennaio 2017.

Le nuove regole, previste dall’articolo 2 del Dlgs 126/2016, si applicano a tutte le Scia, di competenza statale, regionale e di enti locali per fornire informazioni esaustive ai cittadini e alle imprese, ma soprattutto per assicurare adempimenti certi e uniformi, per ciascun tipo di attività diventa obbligatorio lo strumento della modulistica unificata che deve indicare anche gli eventuali documenti da allegare

Il decreto impone alle P.A. di pubblicare nel frattempo sul loro sito dal 28 luglio, per ciascuna attività economica, l’elenco delle condizioni e requisiti per iniziarla o modificarla, precisando quelli che devono essere autocertificati dall’imprenditore o asseverati da tecnici abilitati, imponendo di indicare la fonte normativa in riferimento a quelli obbligatori. Solo qualora vi siano difformità sulla documentazione presentata è possibile richiedere moduli non prestabiliti.

La violazione delle norme sulla pubblicità, già dal 28 luglio, è un illecito disciplinare per il funzionario addetto, con rischio di sospensione dal servizio e privazione della retribuzione da tre a sei mesi.

È prevista la possibilità per il privato di riunire i vari adempimenti in un unico documento, ad esempio se un’attività economica è soggetta a più Scia, per esempio comunale e quella edilizia e ad attestazioni rilasciate da altri enti, il privato presenta una Scia unica all’ente competente e può iniziare immediatamente l’attività.

Se invece un’attività economica è soggetta sia alla Scia che al preventivo rilascio di pareri di altri enti o all’esecuzione di verifiche preventive, il privato deve inviare con la Scia anche l’istanza per il rilascio del parere e della verifica e può iniziare l’attività non subito ma dopo il rilascio del parere. Se si riscontra una carenza nella documentazione e questa può essere eliminata dal privato lo invita a provvedere entro un termine non inferiore a trenta giorni e nel frattempo è consentita la prosecuzione dell’attività ad eccezione di due casi: quando il privato ha inviato attestazioni false e quando trattasi di attività che comporta pericoli per l’ambiente, la salute, i beni culturali e il paesaggio.

Infine lo stesso D.Lgs integra l’articolo 21 della legge 241/90 relativo alle sanzioni stabilendo che è responsabile il pubblico «dipendente che non abbia agito tempestivamente» quando la Scia non sia conforme a legge.

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