Ultimo esame per il modello standard per la Scia

Di 21 Giugno, 2016 0 0
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Scia La Scia (segnalazione certificata di inizio attività), è la comunicazione che va trasmessa alla Pubblica Amministrazione quando si avvia un intervento (ad esempio in edilizia) che non ha bisogno di un’autorizzazione espressa rilasciata dalla stessa P.A..

Dopo ben sette modifiche in cinque anni si va verso l’esame di consiglio di Stato e Parlamento del decreto che contiene il “manuale d’uso” che descrive le regole e le procedure da seguire per la presentazione della Scia.

Il sistema dovrà essere pronto entro il 1° gennaio 2017.

Il primo obiettivo del decreto è quello di mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni necessarie ed eliminare i documenti superflui. Sui siti delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Scia dovranno essere pubblicati i moduli unificati relativi alle attività economiche, come già attuato per la richiesta dei titoli edilizi.

Poiché solo una parte del contenuto dei moduli può essere unificato a livello nazionale visto la diversità delle norme regionali e comunali, viene imposto alle Pubbliche Amministrazioni di inserire per ciascuna delle attività interessate:

  • situazioni e fatti che devono essere autocertificati;
  • le attestazioni di competenza dei tecnici abilitati.

Mediante la Segnalazione Certificata Inizio Attività possono essere realizzati interventi edilizi di manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici e realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e i servizi tecnologici, sempre che con la realizzazione di tali interventi non siano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non venga modificata la destinazione d’uso), di restauro e risanamento conservativo (quelli necessari a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili) e varianti al permesso di costruire (rilasciato in precedenza per l’esecuzione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e in questi casi può essere presentata in corso d’opera e, comunque, prima della dichiarazione della ultimazione dei lavori assentiti con il titolo abilitativo principale).

Per evitare ingiustificate richieste di dati e documenti da parte degli enti questi devono specificare per ciascuno le norme che li prevedono.

L’altro versante della semplificazione è nell’interlocutore unico, che dovrà smistare la documentazione quando la richiesta del cittadino o dell’impresa coinvolge le competenze di più uffici.

Viene inoltre regolamentato il caso in cui per avviare una attività occorre più di una Scia. In questo caso può essere presentata una unica Scia che comprende tutte le documentazioni ma ogni Pubblica Amministrazione controllerà i documenti di competenza.
L’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della Scia unica. Se al controllo risulta carente dei requisiti l’ente che ha ricevuto la Scia, se ritiene possibile regolarizzarla, prescrive le misure al segnalante, ma sospende l’attività solo se le dichiarazioni sono false o l’attività incide su interessi sensibili come ambiente e beni culturali.

L’assenso, anche silenzioso, dovrà di regola arrivare in 30 giorni, con avvio immediato dell’attività «segnalata» nella Scia: se poi un controllo individua vizi non irrimediabili, ci si potrà mettere in regola in 30 giorni senza interrompere l’attività. Visto la complessità della documentazione le scadenze dovranno essere esplicite: l’ufficio che riceve l’istanza dovrà infatti rilasciare una ricevuta, anche in via telematica, nella quale è scritta la data entro cui deve arrivare la risposta, esplicita o tramite silenzio assenso.

Vengono individuate anche le sanzioni a carico dei dirigenti degli uffici che non pubblicano gli standard o che chiedono documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dai modelli i quali inciampano in un illecito disciplinare che a seconda della gravità del caso li sospenderà da servizio e stipendio per un periodo da tre giorni a sei mesi.

Il decreto esclude dalle autorizzazioni anche quelle paesaggistiche ossia quelle che riguardano aree vincolate sempre nel limite di opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, e prevede un iter alleggerito per una serie di opere considerate a basso impatto (per esempio gli incrementi non superiori a 100 metri cubi o al 10% della volumetria originaria) o per i rinnovi di autorizzazioni già ricevute in passato.

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