L’esclusione degli imbullonati va presentata entro il 15 giugno

Di 14 Giugno, 2016 0 0
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Macchinari 150 Affinché la nuova rendita ridotta possa avere efficacia dal 1° gennaio 2016, e quindi rientrare nell’acconto da versare entro il 16 giugno, è necessario che la proprietà presenti una dichiarazione di variazione catastale tramite DOCFA, entro il 15 giugno 2016. Chi non rispetta questa scadenza, avrà la facoltà di presentare in qualunque momento la dichiarazione catastale per lo sgravio degli imbullonati dalla rendita, in questo caso però, si perde la retroattività e gli effetti della nuova rendita decorrono dal prossimo anno.

Come già discusso, la legge di stabilità 2016, n. 208/2015, articolo 1, comma 21, contiene nuove disposizioni per l’adeguamento delle rendite catastali degli immobili a destinazione speciale o particolare, censiti nel gruppo delle categorie “D” ed “E”, valide a decorrere dal 1° gennaio 2016. Secondo quanto stabilito occorre distinguere gli impianti che valorizzano il fabbricato da quelli funzionali al processo produttivo. I primi continuano a essere rappresentati nella rendita catastale, mentre i secondi, a partire da quest’anno, ne devono essere esclusi.

Le novità concernono l’esclusione nella stima diretta per la determinazione della rendita catastale di macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo. In riferimento ai contratti di leasing il soggetto passivo è sempre l’utilizzatore, per tutta la durata del contratto. Qualunque sia l’immobile concesso in locazione finanziaria (area edificabile o fabbricato), dunque, il pagamento di Imu e Tasi dovrà essere eseguito dal locatario.

In merito agli impianti fissi, e quindi per gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni, la norma precisa che si devono considerare solo quelli che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, per diverse utilizzazioni dell’unità immobiliare.

Le nuove disposizioni hanno voluto dare un respiro immediato agli imprenditori, rendendo possibile la riduzione dell’importo dell’Imu sin dal 2016. Non solo. Per garantire parità di trattamento tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, è stata introdotta la possibilità di aggiornare i dati catastali relativi alle immobilizzazioni già iscritte, per la rideterminazione della rendita nel rispetto dei nuovi criteri, cioè scorporando quegli elementi che in base alla nuova legge non costituiscono più oggetto di stima catastale.

Alla norma, è seguita la circolare 2/E/2016 dell’agenzia delle Entrate, che ha contribuito a specificare alcune fattispecie di esclusione, come ad esempio le presse o gli essicatori, e tra gli impianti di grandi dimensioni, gli altoforni o le raffinerie.

La circolare ha precisato che la disposizione non è una norma di interpretazione autentica e quindi ha effetto solo dal 2016. La Direzione centrale del catasto ha diramato il 27 aprile la nota 60244 del 27/4/2016 con le direttive operative per gli uffici periferici, dove precisa che, in caso di accertamenti di opere ultimate prima del 31 dicembre 2015 negli atti del catasto occorre dare evidenza sia della rendita calcolata secondo le vecchie regole sia di quella aggiornata alla luce della legge n. 208/2015, ciò sia per dichiarazione di parte, che in caso di accertamento d’ufficio.

Infine per i fabbricati invenduti delle imprese costruttrici vale l’esenzione dall’Imu, a condizione che gli immobili non siano locati. Bisogna tuttavia ricordarsi di presentare la denuncia entro il 30 giugno dell’anno successivo, per non decadere dall’agevolazione. Tali unità immobiliari sono soggette a Tasi, salvo diversa deliberazione comunale, nella misura base dell’1 per mille.
Sotto il profilo della deducibilità dei tributi comunali va infine segnalato che l’Imu è “scalabile” dal reddito d’impresa nella misura del 20%, in relazione ai fabbricati strumentali, per destinazione e per natura, e a i fabbricati merce; nelle stesse ipotesi la Tasi è integralmente deducibile.

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