I pagamenti in ritardo di Imu e Tasi

Di 20 Giugno, 2016 0 0
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Sanzioni Da qualche giorno è scaduto il termine per il versamento della prima rata dell’Imu e della Tasi. Ricordiamo che se non sono intervenute modifiche si pagano le stesse imposte dell’anno scorso per l’Imu mentre la Tasi, in relazione all’abitazione principale escluse le categorie A/1, A/8 e A/9 (che godono di aliquota agevolata al 4‰ e 200€ di sconto), è stata abolita ivi comprese le relative pertinenze (una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e  C/7). Per Legge le abitazioni date in comodato d’uso ai parenti di primo grado, seppur con regole molto precise (registrazione, numero immobili e residenze), godono di uno sconto sulla base imponibile del 50% sia in riferimento all’abitazione principale che alle relative pertinenze (una per ognuna delle categorie C/2, C/6 e  C/7). Le abitazione date in locazione con contratti a canone concordato godono di uno sconto sulla base imponibile del 25% e le abitazioni dichiarate “storiche” mantengono l’agevolazione relativa alla riduzione del 50% dell’imponibile. Tutte queste agevolazioni possono essere cumulate.

Quest’anno in caso di ritardo nel pagamento, così come stabilito dalla legge di Stabilità 2016, entra in vigore, anticipatamente al 1° gennaio 2016 rispetto alla data originariamente prevista del 1° gennaio 2017, la riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 158/2015), che ha previsto sanzioni più favorevoli per gli omessi pagamenti di Imu e Tasi (come anche di Tari, oltre che di Irpef, Ires, Irap, Iva).

In particolare è stata dimezzata la sanzione ordinaria del 2% al giorno, applicabile per i primi 14 giorni dopo la violazione, e quella ordinaria del 30% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni (articolo 13 del Dlgs 471/1997, applicabile alla Iuc grazie all’articolo 1, comma 695, della legge 147/2013).

Per l’omesso o insufficiente pagamento della prima rata 2016 dell’Imu e della Tasi, quindi, la sanatoria, tramite il ravvedimento sprint attuabile dal 17 giugno 2016 al 30 giugno 2016, può beneficiare della riduzione ad un decimo per ogni giorno di ritardo (1%/10) più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (0,2%).

Dal 1° al 16 luglio, invece, si applica il ravvedimento breve che prevede una sanzione dell’1,5% (1/10 del minimo, pari al 15%) mentre dal 17 luglio al 14 settembre 2016 si applica il ravvedimento intermedio (90° giorno dall’omissione o dal ritardo del pagamento) pari all’1,67% più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (1/9 del minimo, pari al 15%). Infine, come prima, si applica per il ravvedimento operoso il 3,75% (un ottavo del 30%) più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale, se il pagamento avviene dal 15 settembre 2016 fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, quindi entro il 30 giugno 2017, per l’omesso pagamento della prima rata Imu e Tasi 2016, scadente il 16 giugno 2016.

Se l’ufficio manda l’avviso bonario bisogna aggiungere un 10% di sanzione mentre se l’ufficio emette cartella la sanzione sale al 30%. Ovviamente trascorsi 4 anni (se è stata presentata la dichiarazione) e 5 (se non è stata presentata) c’è la prescrizione e quindi è inutile pagare.

Per l’Imu e la Tasi (come per la Tari), pertanto, non è possibile avvalersi del ravvedimento operoso dopo il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Nell’esercizio della sua potestà regolamentare, introdotta dall’articolo 52 del Dlgs 446/97, il Comune può stabilire, comunque, altre ipotesi di ravvedimento operoso relativamente alla Iuc (Imu, Tasi e Tari), tramite delibera con la quale stabilire un regolamento in cui sono descritte le circostanze attenuanti del sistema sanzionatorio (articolo 1, comma 700, legge 147/2013).

Queste regole, in vigore dal 1° gennaio 2016, sono applicabili anche per le violazioni commesse prima di tale data (anche per gli accertamenti già emessi, tranne quelli divenuti definitivi). Vi rammentiamo che la prescrizione scatta dopo 4 anni (se è stata presentata la dichiarazione) e 5 (se non è stata presentata) e quindi ad oggi sono prescritte tutte le rate a partire dalla seconda rata del 2011 con scadenza originale fissata al 16-12-2011, sempre se non vi è già stata contestata precedentemente.

ExcelVi lasciamo con un piccolo file Excel da scaricare ed usare liberamente tramite il quale è possibile calcolare le eventuali sanzioni relative alle imposte IMU-TASI 2011-2015 e il ravvedimento 2016 (da prendere comunque come riferimento e non come dati certi). ATTENZIONE: il ravvedimento si perfeziona soltanto col pagamento integrale della sanzione, se la sanzione (l’importo del ravvedimento) è insufficiente, ossia se sbagliate i calcoli, avrete la sanzione piena del 30%, quindi rivolgetevi a un professionista ed evitate il fai da te.

Se si tratta di accertamenti o ravvedimenti relativi agli anni 2011-2015 dovete indicare l’anno (cella A3 in giallo), inserire l’importo della tariffa IMU o TASI (cella B5 in verde) e la data di pagamento prevista ovvero la data del giorno odierna (quella di apertura del file) nella cella B10 in grigio. Otterrete l’importo da pagare già arrotondato.

Se si tratta di ritardato pagamento relativo alla tariffa 2016 dovrete semplicemente inserire l’importo della tariffa IMU o TASI (cella D5 in blu) e la data di pagamento prevista ovvero la data del giorno odierna (quella di apertura del file) nella cella D10 in arancio. Otterrete l’importo da pagare già arrotondato.

IMU-TARI

Ricordiamo che i dati generati dal foglio Excel sono solo di aiuto per il calcolo delle sanzioni e degli interessi. Resta comunque fortemente consigliato rivolgersi all’ufficio tributi sia per ottenere riscontro sia per ricevere istruzioni sui modelli da presentare ed i codici tributi da utilizzare. Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa al “ravvedimento operoso” ed indicando l’importo totale comprensivo dell’imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, distinto per codice tributo.

Ecco i codici tributi più utilizzati

IMUTASI
Codice ComuneA603
3912IMU su abitazione principale e pertinenze3958TASI su abitazione principale e relative pertinenze
3916IMU su aree fabbricabili3959TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
3918IMU su altri fabbricati3960TASI per le aree fabbricabili
  3961TASI per altri fabbricati
 

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