Aumentano le buche stradali nell’indifferenza dell’amministrazione comunale

Di 6 Giugno, 2016 0 0
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Buche 150 Crescono i malcontenti per le sempre più numerose buche stradali che, oltre ad essere discretamente profonde e voluminose tali da determinare anche situazioni pericolose (brusche sterzate o repentini cambi di corsia), sono spesso anche difficilmente rilevabili, se non in prossimità delle stesse. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che le precedenti sistemazioni stradali sembrano inefficaci tanto da necessitare ulteriori interventi di manutenzione, interventi che andranno realizzati su quelli già eseguiti ma evidentemente in malo modo.

Visto che spesso membri di questa amministrazione, anche coloro che coprono incarichi di responsabilità pubbliche e che provengono da decenni di pubblica amministrazione, spesso ignorano la normativa sugli enti locali (vedasi la diatriba sul taglio erba nei plessi scolastici che ha dimostrato senza ombra di dubbio che anni e anni di politica possono non bastare per recepire norme e regolamenti comunali anche storici), trascriviamo in quest’articolo le ultime interpretazioni alla norma in riferimento alla manutenzione delle strade comunali.

Secondo l’art. 14, D. Lgs 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada, “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  • alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.”

Inoltre secondo l’ordinamento gli Enti proprietari delle strade sono tenuti non ad un dovere generico di vigilanza e controllo, bensì al rispetto di precise regole comportamentali e da essi sono esigibili le attività ordinarie e straordinarie naturalmente connesse alla gestione delle strade tra cui la manutenzione dell’asfalto, la segnaletica orizzontale e verticale etc..

Anche la Cassazione si esprimeva sull’argomento. Infatti secondo la sentenza 5445 del 14.03.2006 dichiarava “in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti, la P.A., quale proprietaria, ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione, nonché di prevenire, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alle sede stradale, ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limite della sede stradale (banchina)”.

Purtroppo il singolo cittadino non può invocare le norme citate e obbligare il Comune ad eseguire la manutenzione perché “non è tutelabile”, ovvero pur essendo un dovere imposto a capo della P.A. a vantaggio della collettività non è soggettivizzata e quindi non è tutelabile individualmente. La tutela individuale scatta solo se tale obbligo derivi allo stesso cittadino un danno patrimoniale (danneggiamento della propria autovettura).

La responsabilità per danni derivanti da omessa o carente manutenzione delle strade ha due orientamenti. Il primo rappresentato dall’art. 2043 c.c. che scatta in caso di violazione del neminem laedere (non offendere nessuno) scaturito dal non aver evitato che il bene demaniale rappresenti per l’utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile, che dia luogo al danno derivante da “insidia o trabocchetto”. Si parla di insidia stradale quando lo stato dei luoghi sia oggettivamente pericoloso e non visibile, nonché soggettivamente non prevedibile, con conseguente non evitabilità del pericolo da parte dell’utente della strada. La P.A. nell’adottare le misure di cautela, dovrà prudentemente far riferimento alla capacità di percezione, non già all’utente medio bensì alle capacità dell’utente meno dotato sotto il profilo delle capacità percettive. Per trabocchetto stradale quelle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada (ad esempio le irregolarità del manto stradale, la segnaletica sbagliata etc) o le situazioni di pericolo provocate dagli stessi utenti e non specificatamente prevedibile alterazioni dello stato del bene (esempio ghiaccio improvviso, perdita di olio da auto etc). Costituisce quindi insidia o trabocchetto stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio della strada non possa obbiettivamente prevedere.

Un altro orientamento segue la sentenza della corte costituzionale n. 156 del 10.05.1999 che prevede la responsabilità a capo della P.A. per il danno cagionato da cose in custodia, come definito dall’articolo 2051 c.c. e cioè, sulla norma che contempla l’ordinaria responsabilità per cose in custodia, anziché su quella che prevede l’ordinaria responsabilità per fatto illecito extracontrattuale.

La differenza non è sottile perché secondo quando stabilito dall’art. 2043 c.c., caratterizzato dall’elemento dell’imprevedibilità, è il danneggiato a dover provare la colpa della P.A., mentre con la richiesta dell’art. 2051 c.c. si assiste all’inversione dell’onere della prova che esclude l’esclusione della responsabilità a carico della P.A. solo in caso di impossibilità di governo del territorio (ad esempio l’eccessiva estensione della rete stradale).

Per aversi la responsabilità della P.A. quale proprietaria o gestore della strada o dell’area pubblica su cui si è verificato il danno cagionato da una buca presente nel manto stradale, è necessario che il pericolo non sia visibile e non sia prevedibile e che entrambi questi elementi concorrano nella causazione del fatto illecito, tenendo però a precisare che l’utente abbia osservato le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell’incolumità dei terzi e del loro patrimonio. Cioè la presenza di buche su strada non può costituire insidia stradale se, per le circostanze di luogo e di tempo in cui si verifichi il sinistro, queste siano concretamente visibili, prevedibili ed evitabili dal conducente che mantenga una prudente e diligente condotta di guida.

L’amministrazione è tenuta a prevedere e a preavvertire determinate situazioni pericolose con riferimento alle condizioni dei luoghi ovvero essere nelle condizioni di prevedere tale situazione di pericolo e l’aver omesso la predisposizione di opportune cautele, costituisce di per sé condotta colposa omissiva (ex art. 2043 c.c.).

Tutte queste considerazioni valgono anche sui marciapiedi che come sapete fanno parte della strada e restano di competenza dell’ente proprietario.

In poche semplici parole, la manutenzione è obbligo dell’amministrazione. Il singolo cittadino non può richiedere il rispetto dell’obbligo perché la richiesta sarebbe soggettivizzata a meno che non subisca un danno. Possono farlo comunque un gruppo di cittadini perché in questo caso diventò un intervento a vantaggio dell’intera collettività.

Chiudiamo l’articolo quindi con un appello rivolto all’amministrazione con la precisa richiesta di procedere celermente alla copertura delle buche stradali che ormai coinvolgono quasi tutte le vie comunali molte delle quali registrano comunque un traffico sostenuto.

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