Irpef e Tasi 2016

Di 27 Maggio, 2016 0 0
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Tasi 150 Anche per l’Irpef e la Tasi la Legge di stabilità 2016 all’articolo 1 comma 26 prevede “la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. Quindi le aliquote non possono prevedere aumenti, anche se come dicevamo nel precedente articolo, è possibile comunque abbassare le aliquote, ciò che ovviamente non è possibile nel nostro indebitato comune.

L’amministrazione conferma anche per il 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) fissandola a 0,50 punti percentuali per tutti gli scaglioni di redditi ed altresì che viene fissata una soglia di reddito, pari a € 7.000,00 (si tratta comunque di piccoli importi), al di sotto della quale l’addizionale stessa non è dovuta.

Vogliamo comunque far presente che secondo quando dichiarato nei vari bilanci consuntivi del Comune, la voce Irpef comunale ha registrato un’esplosione negli ultimi anni e anche per il 2015 le entrate sono quantificate a circa 120 mila €, dopo che nel 2014 si è registrato il record arrivando a oltre 124 mila € di incasso, ovvero il doppio rispetto a quanto incassato ad inizio mandato di questa amministrazione (il che fa come sempre riflettere su quanto ci costa questa politica fatta di sprechi e cattiva amministrazione sempre alla ricerca di maggiori entrate).

Irpef 2011-2015

La Tasi, ossia la tassa sui servizi indivisibili segue le stesse condizioni dell’ImuDal 2016, non sarà più dovuta sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore o dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, si tratta dell’immobilie nel quale il proprietario e il suo nucleo familiare vivono abitualmente e risiedono anagraficamente. Questa agevolazione non si applicherà alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti). Il presupposto impositivo della Tasi, infatti, sarà il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’Imu, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Esenti dal pagamento della Tasi 2016 anche le pertinenze dell’abitazione principale, sempre nei limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine 8C/2), ma solo una pertinenza per ciascuna categoria catastale.

Per i non residenti «sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso»,  e su questo tipo di unità immobiliari l’imposta TASI è applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi è nulla ma solo se si verificano tutte e tre queste condizioni vincolanti:

  • devono essere pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
  • devono essere iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero);
  • e l’immobile non sia locato o dato in comodato d’uso.

Queste sono le aliquote applicate all’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 2016:

  • aliquota 1,00 per mille: per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • aliquota 1,00 per mille: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
  • aliquota 1,00 per milleper le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%;
  • aliquota 1,00 per mille: per gli immobili posseduti dalle imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui all’art. 1, comma 14 lettera “c”, legge 28 dicembre 2015 n. 208;
  • aliquota 1,00 per mille: da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L’occupante (affittuario) versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Queste sono le scadenze applicate alla Tasi per l’anno 2016:

  • acconto 50% entro il 16 giugno 2016 sulla base delle aliquote dell’anno 2015 (versamento in autoliquidazione ovvero senza l’invio di alcun modello di pagamento dal Comune);
  • saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione).

Vi rammentiamo che comuni limitrofi, visto il suo basso livello di indebitamento, per il terzo anno consecutivo porterà l’aliquota a 0 per mille.

Ricordiamo infine che sul totale dovuto, all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi e che l’imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00.

N.B. In corsivo le modifiche apportate (dicembre 2016). 

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