Imu 2016

Di 26 Maggio, 2016 0 0
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Imu 150 Dopo aver parlato delle novità relative alla tassa rifiuti 2016 (tari), per la quale dimenticavamo di segnalare che i residenti all’estero pagano la tariffa in misura ridotta di due terzi, oggi parleremo delle altre tasse locali in particolare dell’IMU per la quale la Legge di stabilità 2016 all’articolo 1 comma 26 prevede “la sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015”. Quindi le aliquote 2016 non possono prevedere aumenti, anche se è possibile comunque abbassare le aliquote, chiaramente non nel nostro Comune, visto il suo elevato livello di indebitamento.

La novità più evidente è riservata alle abitazioni date in comodato d’uso ai parenti di primo grado alle quali viene ridotta la base imponibile del 50 per cento secondo quando stabilito nella stessa Legge di Stabilità: «per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

Ricordiamo che i termini affinché la riduzione sia efficace fin dal 1° gennaio sono scaduti e quindi ogni atto successivo va registrato e considerato valido a partire dalla data di registrazione dell’atto di comodato d’uso presso l’agenzia delle entrate.

Le condizioni per la riduzione del 50% in caso di abitazione concessa in comodato d’uso ai parenti in linea retta sono:

  • il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (abitazione compresa la pertinenza);
  • il comodante può possedere anche altro immobile a condizione che lo stesso sia sua abitazione
  • principale;
  • il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso Comune in cui è situato l’immobile
  • concesso in comodato;
  • Il contratto di comodato deve essere registrato (il dimezzamento dell’importo IMU e TASI decorre
  • dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato registrato);
  • presentare dichiarazione IMU con l’attestazione del possesso dei requisiti.

Sono confermate le esenzioni sui terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali e dei fabbricati rurali ad uso strumentale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza purché vengono soddisfatti i requisiti di ruralità. Tuttavia non possono essere considerati fabbricati rurali ad uso strumentale immobili con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali) classificati o classificabili in categoria “A” per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative.

Inoltre sono state modificate la modalità di determinazione della rendita catastale relativa agli immobili gruppo “D” e “E”:

  • Comma 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
  • Comma 22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.
  • Comma 23. Limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga all’articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

Per i residenti all’estero, secondo quanto stabilito dell’art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».

In definitiva queste sono le aliquote applicate all’Imposta Municipale Propria IMU per l’anno 2016:

  • aliquota 4,00 per mille, (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
  • aliquota 8,60 per mille, per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014);
  • aliquota 7,60 per mille, (per le aree edificabili);
  • aliquota 8,60 per mille, per i fabbricati senza rendita catastale inseriti nelle categorie catastali F2-F3-F4 e i fabbricati censiti al N.C.T. con qualità “Ente Urbano” per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento;
  • aliquota 8,60 per mille, per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base imponibile ridotta al 50%;
  • aliquota 8,60 per mille, (per tutti gli altri immobili)

Mentre queste sono le detrazioni applicate all’IMU per l’anno 2016:

  • per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
  • per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

Queste sono le scadenze applicate all’IMU per l’anno 2016:

  • acconto 50% entro il 16 giugno 2016 sulla base delle aliquote dell’anno 2015 (versamento in autoliquidazione ovvero senza l’invio di alcun modello di pagamento dal Comune)
  • saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione).

Ricordiamo infine che sul totale dovuto, all’euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero all’euro per eccesso se uguale o superiore a 50 centesimi e che l’imposta non è dovuta se il totale annuo è inferiore a € 12,00.

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