I consumi provano la residenza

Di 14 Marzo, 2016 0 0
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Condominio150 Per avere diritto all’esenzione ICI (anche IMU) degli immobili destinati ad abitazione principale non è sufficiente la residenza anagrafica ma serve anche dimostrare che il fabbricato viene adibito a dimora abituale del nucleo familiare. La verifica dell’utilizzo dell’immobile è facilmente riscontrabile dai consumi di energia elettrica in quanto i consumi elettrici rappresentano una misurazione specifica diretta e strumentale della frequenza e dell’intensità sull’uso dell’immobile.

Questo principio è stato enunciato dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano, sezione XIII, con la sentenza 782 dell’11 febbraio 2016. Nel caso specifico la commissione ha rilevato che in presenza di consumi elettrici molto bassi è escluso che l’immobile possa essere ritenuto dimora abituale di un nucleo familiare, requisito necessario affinché si possa fruire dei benefici fiscali.

La normativa sugli immobili prevede che non è sufficiente il dato anagrafico formale, ma è necessario destinare di fatto l’immobile a propria dimora. Quest’ultimo requisito è dimostrabile anche tramite il consumo elettrico.

Nell’ultima riforma si dispone che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risieda anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie sopra elencate.

Esiste la possibilità di ottenere l’agevolazione anche qualora si utilizzi diversi fabbricati con la condizione che le due unità devono essere possedute da un unico titolare e devono essere contigue. La Cassazione ha più volte confermato che conta l’effettiva utilizzazione dell’abitazione principale dell’immobile considerato nella sua interezza a prescindere dal numero delle unità catastali, tesi confermata anche se gli immobili sono di proprietà dei coniugi distintamente a patto che non sconfini la categoria catastale delle unità che le compongono.

Questa tesi è però in contrasto con quanto affermato dal Mef con la risoluzione 6 del 2002 secondo la quale due o più unità immobiliari vanno singolarmente e separatamente soggette a imposizione ciascuna con la propria rendita pertanto solo una andrebbe considerata come abitazione principale. Per ottenere l’agevolazione è necessario procedere all’accatastamento unitario dell’immobile dal quale ottenere un’unica rendita presentando all’ente una denuncia di variazione come confermato nella successiva circolare n. 3 del 2012.

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