Aumento delle indennità di sindaci e assessori (con limiti)

Di 3 Marzo, 2016 0 0
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Partafoglio 150 La corte dei conti del Lazio con la deliberazione n. 208 del 21 dicembre scorso ha stabilito che è possibile aumentare le indennità degli amministratori locali se sono state ridotte in misura maggiore di quanto fissato dalla legge, purché si rispetti l’abbattimento previsto dalla legge 266/2005 (pari al 10%). Inoltre per il calcolo dell’invarianza di spesa bisogna tener conto all’indennità massima teorica prevista dal D.M. 119/2000 ignorando l’eventuale minore indennità decisa in autonomia dagli amministratori.

Cioè se il Sindaco decidesse di ridurre o di non percepire l’indennità di mandato, il vice sindaco e gli assessori possono comunque percepire l’indennità di mandato calcolandola in relazione all’indennità massima teorica prevista. L’eventuale riduzione dell’indennità resta limitata a soggetto che ha deciso per se stesso la riduzione ed è facoltà del Comune riespandere le indennità sempre nei limiti di legge e nel caso abbia operato una riduzione maggiore di quella imposta che può quindi essere interrotta negli esercizi successivi. Inoltre l’eventuale azzeramento dei compensi del Sindaco avrebbe come conseguenza l’azzeramento di tutti gli emolumenti, fatto comunque inamissibile.

Con l’introduzione della Legge Delrio, la n.56 del 2014, al comma 136, riferito a sua volta al comma 135 attraverso il quale ha ridotto il numero degli amministratori nei Comuni al di sotto dei 10mila abitanti, obbliga a rideterminare gli oneri al fine di ottenere comunque l’invarianza di spesa ad esclusione degli oneri previsti dall’articolo 80 (rimborso oneri per permessi retribuiti) o dall’articolo 86 (oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi). L’invarianza di gettito dovrà tener l’ammontare erogato a partire della riduzione dei numeri di consiglieri stabilita dal D.L. 138/2011 e dovrà essere quindi riportata integralmente tenendo in considerazione le modifiche intervenute nel 2014 (ossia l’importo erogato per i consiglieri nel 2011 dovrà essere identico a quello erogato a partire dal 2014 che risulterà quindi ridotto rispetto per ogni singolo consigliere in maniera da non incrementare la spesa).

Ma a quanto ammontano le indennità degli amministratori comunali?. Come precedentemente detto i limiti massimi sono stabiliti dal Decreto 4 aprile 2000 n. 119 che ha fissato precisi limiti in funzione del numero dei cittadini del comune in cui i sindaci svolgono la loro funzione come riportato in tabella:

  • Comuni fino a 1000 abitanti guadagnano € 1.290;
  • Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti € 1.450;
  • Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti € 2.170;
  • Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti € 2.790;
  • Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti € 3.100;
  • Comuni da 30.001 a 50.000 abitanti € 3.460;
  • Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti € 4.130;
  • Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti € 5.010;
  • Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti € 5.780;
  • Comuni oltre 500.001 abitanti € 7.800,

che rappresentano le indennità di mandato dei sindaci.

Oltre al numero degli abitanti, anche la professione esercitata dal primo cittadino influenza la sua indennità. Se il sindaco è un lavoratore dipendente (* non riguarda i pensionati modifica nel 23.11.2020) l’importo riportato in tabella deve essere dimezzato, a meno che non richieda l’aspettativa per tutta la durata del mandato. I liberi professionisti al contrario percepiscono l’indennità piena, perché ritenuti più penalizzati per effetto degli oneri fiscali e previdenziali impliciti nel reddito d’impresa.

Altre variabili che incidono sulla quantificazione dell’indennità di carica sono:

  • se la percentuale di entrate proprie del bilancio comunale risultanti dall’ultimo rendiconto è superiore alla media regionale, calcolato per fasce di numero di abitanti, scatta una maggiorazione del 3 per cento;
  • se la spesa corrente pro capite dell’ultimo bilancio approvato è superiore alla media regionale, calcolata sempre per fasce di popolazione, scatta un incremento del 2 per cento sull’importo in tabella.

E’ prevista la facoltà di introdurre ulteriori incrementi fino al 15 per cento dell’importo fissato dalla legge previa assunzione di delibera motivata. Ma è possibile anche ridurre o addirittura rinunciare al compenso.

Lo stesso Decreto fissa anche il compenso del vice sindaco e degli assessori. Ai consiglieri comunali invece si attribuiscono i cosiddetti gettoni di presenza, una sorta di indennità di presenza in aula. Ai vicesindaci e agli assessori è corrisposto un compenso mensile pari a una percentuale dello stipendio del sindaco, sempre in base al numero di cittadini del comune. Anche il gettone di presenza dei consiglieri comunali varia a seconda del numero di abitanti del comune in cui sono stati eletti.

Ai Sindaci di comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti è prevista un’indennità “ordinaria” pari a 1.952,21€ (2.170 € – 10%) incrementabili fino al 20% (3+2+15) se pur sia necessario motivarlo.

Ai vicesindaci di comuni con popolazione compresa tra mille e cinquemila abitanti è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari al 20 per cento di quella prevista per i sindaci (390,44€). A quelli con popolazione superiore alle cinquemila unità e fino a 10.000 è corrisposto uno stipendio mensile pari al 50. Ai vicesindaci di cittadine con oltre 10mila abitanti l’indennità è pari al 55 per cento.

Agli assessori di comuni con popolazione superiore a mille e fino a cinquemila abitanti è corrisposta un’indennità mensile pari al 15 per cento di quella prevista per i sindaci (292,83€). Agli assessori di comuni con popolazione superiore a cinquemila unità e fino a 50.000 è corrisposto un compenso pari al 45 per cento. Anche per i vicesindaci e gli assessori l’indennità è dimezzata se sono lavoratori dipendenti o pensionati.

All’eventuale figura del presidente del consiglio, sempre nei comuni con popolazione compresa tra i mille e i 5mila abitanti spetta un’indennità pari al 10 per cento di quella prevista per i sindaci (195.22€).

Per i consiglieri comunali nei comuni da 1.001 a 10.000 abitanti spetta un rimborso di 16,92 € a seduta; da 10.001 a 30.000 abitanti di 19,99 €; da 30.001 a 250.000 abitanti di € 32,53 per ciascuna presenza in aula.

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