Ultime direttive sui comodati d’uso

Di 19 Febbraio, 2016 0 0
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Case 150 Il dipartimento delle Finanze, con la risoluzione numero 1 del 17 febbraio, ha confermato quanto indicato nelle precedenti ipotesi laddove la legge prevede il vincolo del numero delle abitazioni possedute dal comodante (colui che cede il bene) definendo che con il termine “immobile”, deve intendersi riferito all’immobile ad uso abitativo (sono esclusi dunque i terreni agricoli o i negozi). Inoltre ricorda che è stata abrogata la disposizione che autorizzava i Comuni a disporre l’assimilazione all’abitazione principale di quella data in comodato a parenti con relativo azzeramento dell’imposta in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall’articolo 52 del Dlgs 446/1997.

Intanto afferma che la Tasi non è dovuta dal comodatario (colui che usufruisce del bene) ma sarà versata solo dal comodante (colui che concede il bene), una volta ridotta la base imponibile del 50%, nella percentuale stabilità dal comune (90%) con riferimento all’anno 2015.

In merito alla registrazione del contratto di comodato viene confermato l’obbligo di registrazione entro 20 giorni, con la precisazione che l’agevolazione Imu decorre dalla data del contratto di comodato e non da quello della registrazione. Per i contratti “verbali” non sono soggetti all’obbligo di registrazione tranne se espressamente previsti. Nella legge di stabilità questo obbligo è espressamente richiesto, dunque, ai soli fini dell’applicazione Imu, la relativa registrazione potrà essere effettuata con l’esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui «dovrà essere indicato contratto verbale di comodato». Anche in questo caso la data con cui decorre l’agevolazione coincide con la data di conclusione del contratto.

Il Ministero precisa inoltre che anche per le pertinenze concesse in comodato unitamente all’abitazione si renderà applicabile il trattamento di favore previsto per l’abitazione, tuttavia nei limiti comunque fissati dall’articolo 13, comma 2, del Dl 201/2011, o nei limiti di una pertinenza per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (anche se per legge non è stato previsto un numero massimo di pertinenze che possono accedere alla riduzione del 50% della base imponibile).

La risoluzione affronta, poi, altre circostanze. Ad esempio afferma che il beneficio è riconosciuto anche nel caso in cui due coniugi possiedono la comproprietà al 50% dell’immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un comune diverso da quello del primo immobile. In questo caso l’agevolazione fa riferimento però alla quota di possesso della moglie, in quanto per il marito non è rispettato il requisito del possesso dell’unico immobile. Diversamente, se il marito avesse posseduto l’altro immobile nello stesso comune potevano entrambi usufruire dell’agevolazione. Altra situazione se l’immobile fosse di comproprietà tra i coniugi ed concesso in comodato ai genitori di uno di essi. In questo caso l’agevolazione spetta al solo comproprietario legato dal vincolo di parentela in ragione della quota di possesso. Infine nell’ipotesi di possesso di due immobili ad uso abitativo, di cui uno in comproprietà, in un comune diverso da quello in cui è ubicato quello concesso in comodato, non si applica l’agevolazione, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, poiché l’agevolazione opera solo se l’immobile, ubicato nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è destinato a propria abitazione principale dal comodante.

Infine, sempre secondo il Ministero, per le abitazioni rurali ad uso strumentale o quelle destinate ad abitazioni dei dipendenti esercenti attività agricola assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero di giornate lavorative superiori a 100, non si preclude l’accesso all’agevolazione sebbene sia considerato strumentale all’esercizio dell’agricoltura e non abitativo (non scioglie comunque il dubbio su quale sia la differenza tra il fabbricato abitativo rurale come quello dato in comodato al soggetto che conduce il terreno, e quello dato in comodato o affitto ai dipendenti agricoli).

Aggiunta del 25/02/2016. Secondo una nota dell’Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) il riferimento al «possesso» previsto dalla normativa vada inteso in senso tecnico, ovvero come sinonimo di tutti i casi che danno luogo alla soggettività passiva, e quindi proprietà, usufrutto, superficie, uso o abitazione. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto comodante sia proprietario di due abitazioni e anche titolare del diritto di abitazione in qualità di assegnatario dell’ex casa coniugale, l’agevolazione non spetta perché il contribuente è soggetto passivo, ovvero possiede, tre abitazioni.

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