Trasparenza totale sui contratti della Pubblica Amministrazione

Di 3 Febbraio, 2016 0 0
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ANAC 150 Con la delibera dell’Anac n.39 del 20 gennaio 2016 (che contiene le indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall’art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015), è fatto obbligo entro il 31 gennaio di ogni anno pubblicare sul sito web di ogni stazione appaltante i dati di tutti i contratti pubblici, anche affidati senza gara o con procedure in deroga. Chi non adempie all’obbligo è sanzionato con un’ammenda che può arrivare fino a 25 mila €.

La delibera sostituisce una precedente delibera dell’Avcp del 2013 con la legge Severino (Legge 190/2012) che, all’art. 1, comma 32 obbliga le stazioni appaltanti a pubblicare e aggiornare tempestivamente sui propri siti web istituzionali, nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”, le informazioni indicate nello stesso articolo le informazioni oggetto di pubblicazione, le modalità e i tempi di pubblicazione delle stesse, ovvero debba indicare:

  • struttura proponente;
  • oggetto del bando;
  • elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
  • aggiudicatario;
  • importo di aggiudicazione;
  • tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
  • importo delle somme liquidate,

e richiama le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi medesimi da parte dei soggetti responsabili.

L’obbligo comunicativo, precisa l’Anac, dovrà riguardare “tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall’acquisizione del Cig o dello SmartCig, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all’esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito”, deliberà che dovrà essere rispettata anche quando le amministrazioni agiscono in deroga alle procedure ordinarie.

L’obbligo vale per le procedure dell’anno precedente aggiudicate o in corso di aggiudicazione. La delibera impone alle amministrazioni di tenere le informazioni sul sito “per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all’esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento”.

Riassumendo, entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni e gli Enti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto, le informazioni di cui al comma 1 riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell’anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione (fermo restando il rispetto del principio di segretezza delle offerte) e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti.

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