Niente autovelox al Comune che vuole far soldi con le multe

Di 20 Febbraio, 2016 0 0
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Autovelox 150 Niente autovelox per il Comune se l’Ente è interessato solo a “sfruttare” l’area per rimpinguare le casse comunali con multe che graverebbero soprattutto su non residenti, trattandosi di strada a scorrimento veloce. Sarebbe stato necessario rispettare quanto previsto dal Codice della Strada e cercare un coordinamento con il Ministero dell’Interno.

Lo ha disposto il TAR per l’Emilia Romagna, sezione prima, a seguito di ricorso di un Comune contro l’A.N.A.S.: l’azienda aveva sospeso l’efficacia della concessione di un’area all’ente per installazione di un autovelox, a seguito del parere negativo della Polizia Stradale e dell’esito di una valutazione collegiale promossa dal Prefetto.

Il ricorso del Comune dinnanzi al Tribunale Amministrativo, tuttavia, si palesa infondato, poichè l’ANAS ha correttamente emanato i provvedimenti di sospensione e revoca della concessione a suo tempo rilisciata in quanto l’amministrazione locale non aveva preventivamente cercato quel coordinamento previsto dall’art. 11, comma 3, C.d.S. secondo cui “Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell’interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell’interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati”.

Il tratto di strada in cui sarebbe dovuto essere installato l’autovelox, precisano i giudici, è posto all’interno del territorio del Comune, ma non all’interno del centro abitato, pertanto qualunque iniziativa andava coordinata con il Prefetto, quale ufficio territoriale del Ministero dell’Interno.

Inoltre, l’art. 11 C.d.S. classifica cinque servizi di polizia stradale “a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la rilevazione degli incidenti stradali; c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; d) la scorta per la sicurezza della circolazione; e) la tutela e il controllo sull’uso della strada”.

Al Comune sembra interessare solo il primo di tali profili, peraltro in un tratto di strada che non si caratterizza per particolare pericolosità, che costituirebbe uno dei criteri per stabilire dove allocare gli autovelox.
È evidente per i giudici del TAR che lo scopo del Comune era solo quello di poter contestare l’eccesso di velocità agli automobilisti di passaggio, rimpinguando cosi le casse del Comune senza neanche colpire cittadini residenti dal momento che si tratta di strada di grande scorrimento

Articolo integrale pubblicato sul sito www.StudioCataldi.it.

Inoltre resta impossibile derogare dall’articolo 142, comma 12-bis, del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) il quale prevede la ripartizione dei proventi derivanti da violazioni dei limiti di velocità accertate mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o attraverso l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza come stabilito dalla recente delibera della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, n. 18/2016. Secondo il Codice della strada infatti i proventi sono suddivisi in ragione del 50% ciascuno tra l’ente proprietario della strada e l’ente da cui dipende l’organo accertatore.

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