Nessun permesso di costruzione per il piccolo muro di cinta

Di 5 Febbraio, 2016 0 0
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Muro di cinta 150 Interessante sentenza del consiglio di Stato (Sezione VI 4 gennaio 2016, nr.10) secondo il quale un piccolo muro di contenimento, anche se poi si erge di poco sopra il terreno, non necessità di alcun permesso di costruire ma di una semplice DIA (dichiarazione di inizio attività), sostituita nella maggior parte dei casi dalla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).

Ma ricostruiamo la vicenda. Un’amministrazione ordina ad un privato la demolizione di un muretto di recinzione, che fungeva anche da muro di confine, sul quale era stata posta una rete metallica. Inizialmente il privato ricorre al Tar adducendo che il muro in questione funge anche ad muro di contenimento e che se pur termina al di sopra della linea di campagna non costituisce un rilevante impatto urbanistico. Il Tar respinge il ricorso del privato proprio per la non esclusiva proprietà di contenimento del muro che funge anche da muro di confine che supera, se pur di poco, il piano di campagna. Il privato ricorre al Consiglio di Stato.

I Giudici stabiliscono che il muro è comunque abusivo in quanto non svolge unicamente la funzione di contenimento, ma assolve anche la funzione di muro di confine che termina tra l’altro al di sopra del piano di campagna.

Tuttavia i stessi Giudici evidenziano come per il Testo Unico dell’edilizia (D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380) non specifica se il muro di cinta necessiti di un permesso di costruire o di una semplice dichiarazione di inizio attività. In considerazione del fatto che in una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato (Sezione IV, 3 maggio 2011, n. 2621) si era stabilito che la realizzazione di muri di cinta di modesta entità (altezza e corpo) possono essere dichiarati tramite una semplice DIA (oggi SCIA), accolgono il ricorso e annullano l’ordinanza di demolizione in quanto non prevista dalla DIA, in caso di violazione, prevedendo la sola sanzione pecuniaria.

Ma cosa è la DIA (oggi SCIA)?.

È sostanzialmente un’autodichiarazione del committente dei lavori, accompagnata da una relazione asseverata da un tecnico (oltre i vari documenti da allegare), che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. Trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta configurazione dell’attività.

La SCIA si trasmette all’ufficio tecnico del proprio comune esclusivamente in modalità telematica e quindi dematerializzata, in forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata. Qui troverete il modulo standard fornito dal Ministero della Funzione Pubblica.

E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell’attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

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