L’incrocio sulle agevolazioni previsto per le case in comodato d’uso

Di 25 Febbraio, 2016 0 0
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Tasse casa 150 Per gli immobili dati in comodato le agevolazioni sulle aliquote si incrociano e a volte si sommano in base alle diverse interpretazioni delle norme. Come abbiamo più volte sottolineato per il 2016 queste abitazioni godono di una riduzione della base imponibile del 50% ed è riferita alle sole unità immobiliari (escluse quelle di lusso) concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori o figli) che la utilizzano come abitazione principale, ma con diverse condizioni:

  • il contratto deve essere registrato;
  • il comodante (possessore) deve possedere un solo immobile in Italia e per immobile, come indicato dal dipartimento delle finanze, occorre far riferimento alle sole unità abitative;
  • il comodante risieda e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile dato in concessione.

L’agevolazione non decade se il comodante (colui che riceve il bene) possiede un altro immobile adibito a propria abitazione. La successiva nota del dipartimento delle finanze (1/DF del 17 febbraio) ha chiarito che gli immobili rurali ad uso strumentale (come quelle date ai dipendenti di un’impresa agricola) sono escluse dal conteggio. Tuttavia la normativa nel prevedere il possesso di due abitazioni non esclude che una eventuale terza abitazione posseduta all’1% l’agevolazione non opera. Anche le pertinenze possono rientrare nell’agevolazione ma sempre nel limite fissato dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, ovvero una pertinenza per ciascuna categoria. Infine il contratto, scritto e verbale, deve comunque essere registrato e l’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto.

Questa ennesima rivoluzione ha fatto decadere le norme che autorizzavano i Comuni a disporre di un proprio regolamento relativo all’assimilazione dell’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato ai parenti di primo grado disposta rispettando uno dei due parametri:

  • limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i 500€,
  • ovvero nel caso in cui il comodatario appartenesse ad un nucleo famigliare con Isee non superiore ai 15.000€ annui.

Queste disposizioni vengono quindi annullate.

Tuttavia in quei Comuni che pur non prevedendo l’assimilazione concedevano una aliquota agevolata (grazie alla propria autonomia) a questo tipo di unità, sempre in riferimento all’Imu e alla Tasi, queste agevolazioni non potranno essere revocate perché si violerebbe il blocco degli aumento delle aliquote, come confermato dalla Corte dei conti dell’Emilia Romagna, delibera n. 53/2010.

Inoltre bisognerà leggersi bene le delibere comunali perché, sempre nel caso in cui il Comune abbia deliberato l’aliquota agevolata senza prevedere l’assimilazione il contribuente, se rispetta sia i parametri comunali che nazionali, versare l’imposta considerando l’aliquota agevolata ulteriormente ridotta del 50%, in caso contrario ovvero se  rispetta solo i parametri fissati dal comune e non quelli nazionali, pagherà l’aliquota agevolata senza riduzione.

Vediamo caso per caso quando è possibile cumulare l’agevolazione.

Abitazione in comodato a parenti:

  • Se l’immobile è classificato come storico-artistico cumula le due riduzione del 50% e quindi versa sia l’Imu che la Tasi ridotta al 25%;
  • Se l’immobile è inagibile o inabitabile non è previsto alcun cumulo visto che un si fatto edificio non è comune concedibile come abitazione principale. Paga comunque l’aliquota al 50%.

Abitazione affidata a canone concordato:

  • Se l’immobile è catalogato storico-artistico cumula le riduzioni. In questo caso si sconta una riduzione del 50% e un ulteriore riduzione del 25%, ovvero la riduzione complessiva sarà del 37,5%;
  • Se l’immobile è inagibile o inabitabile non è previsto alcun cumulo visto che un si fatto edificio non è comune concedibile come abitazione principale. Paga comunque l’aliquota al 50%.

L’immobile inagibile o inabitabile:

  • è prevista la sola riduzione dell’imponibile nella misura del 50% sia per l’Imu che per la Tasi;
  • non può cumulare le agevolazioni perché se vero che può essere dato in comodato non può essere usato come abitazione ne può essere locato con canone concordato.

L’immobile storico artistico:

  • è prevista la sola riduzione dell’imponibile nella misura del 50% sia per l’Imu che per la Tasi;
  • se concesso in comodato gratuito ai parenti di primo grado (sempre rispettando la normativa) gode di due riduzioni al 50% ovvero paga il 25% della base imponibile;
  • se affittata a canone concordata code sia della riduzione al 50% sia dell’ulteriore riduzione prevista per il canone concordato (25%) ovvero paga il 37,5% della base imponibile.

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