Legittimo l’affidamento diretto dell’impianto sportivo per evitare i danni della «non gestione»

Di 26 Febbraio, 2016 0 0
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Sport 150 Premessa. In questa prima parte dell’articolo si parla di impianti dotati della cosiddetta “rilevanza economica” ovvero presentano caratteri di redditività.

Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato (la n. 413 del 3 febbraio 2016), il sistema di scelta del contraente senza gara non è suscettibile di interpretazione estensiva (cioè non può valere su ogni tipo di gara e non può eludere le norme di legge), ciò nondimeno ravvisa, nel caso di specie, non vi sia un valido presupposto per dare applicazione all’articolo 57, comma 2, del Dlgs 163/2006 ovvero alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, anche considerando che in base al comma 2, lettera c), di quest’ultimo articolo, l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, allorché l’estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.

Nella sentenza il Consiglio di Stato afferma però che in alcuni casi è pienamente legittimo l’affidamento temporaneo della gestione di un impianto sportivo (in particolare di un impianto natatorio) con procedura negoziata senza pubblicazione del bando, allo scopo di evitare i costi insostenibili derivanti dal fatto stesso di lasciare inutilizzata la struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile.

Ricostruendo da principio il caso in oggetto, inizialmente il Tar Campania, dando una interpretazione letteraria della Legge, aveva accolto il ricorso di una ditta che si opponeva all’affidamento, se pur bimestrale, della gestione di un complesso sportivo (in questo caso trattasi di piscine coperte) accusando l’ente di non aver dato pubblicità alla procedura, decisione presa anche tenendo in considerazione l’esito di un precedente ricorso.

La sentenza però viene sovvertita dal Consiglio di Stato che accoglieva la motivazione addotta dal Comune a sostegno del provvedimento contestato, evidenziando come l’affidamento in via d’urgenza si fosse reso necessario «per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti dal pericolo di un’eventuale “non gestione” della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all’ente sarebbe potuta derivare dall’eventuale danneggiamento degli impianti». In questa prospettiva, la scelta del contraente senza gara risulta finalizzata all’urgenza di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con il rischio di vandalismi e deterioramenti non prevedibili, né del resto imputabili all’amministrazione appaltante.

Ora sapete tutti che sul nostro martoriato impianto sportivo (una struttura, ad esclusione del campo principale, che da decenni non è salvaguardata, è lasciata esposta ai danni da vandalismo e al suo stesso deterioramento) pendono da anni richieste di concessione da parte di un’associazione. Nel 2014 erano in attesa della pubblicazione del relativo bando (che avrebbe quindi rispettato in toto la recente sentenza del Consiglio di Stato), mentre successivamente (2015) attendevano l’affidamento diretto temporaneo (permesso in particolari circostanze). Nessuno dei due casi si è però concretizzato per una scelta ben precisa di questa amministrazione.

Per chiarezza vi dimostriamo che fin dall’introduzione della Legge 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) all’articolo 90 comma 25 si stabilisce che “ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento”.

Inoltre la nostra Regione è una delle poche che ha legiferato sull’argomento disciplinando, senza distinzione di sorta, l’affidamento di tutti gli impianti sportivi di proprietà pubblica, prevedendo come obbligo:

  • l’affidamento alle società sportive dilettantistiche (tranne nei casi in cui non ve ne siano);
  • la territorialità delle suddette società;
  • assenza di finalità di lucro della gestione.

Ora è chiaro che preso alla lettera può sembrare eccessivo in quanto con il termine “impianti sportivi” si identificano diversi tipi di impianti (piscine, palestre, campi coperti, campi scoperti etc) e in alcuni casi è possibile comunque ledere la concorrenza. Tuttavia questa è strettamente collegata alla “rilevanza economica” dell’impianto. Ed è proprio la mancanza della rilevanza economica e contestualmente della presenza di un’associazione sportiva dilettantistica, che è per natura “senza scopo di lucro”, ad escludere tendenzialmente problemi di concorrenza diretta con le attività economiche locali, tenendo anche in debita considerazione che il progetto di ripristino presentato dall’unica associazione interessata (fin dal 2009) prevede il “ripristino” delle superfici di gioco e non la sostituzione delle stesse usando altri materiali.

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