Le buche stradali e la responsabilità del Comune

Di 16 Febbraio, 2016 0 0
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Buche 150 Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 144 dell’8 gennaio ha stabilito che in caso di caduta da un motociclo a causa di una buca stradale, al Comune va attribuita una responsabilità presunta. Sarà poi quest’ultimo in qualità di gestore della strada dimostrare se la caduta sia avvenuta per altra ragione, tra cui anche la stessa imperizia o imprudenza del motociclista (perché ad esempio teneva una velocità eccessiva), ossia sia dovuta a fattori estranei al proprio onere di custodia della strada.

Tuttavia nel corso degli anni questa responsabilità è stata oggetto di sentenze spesso contrastanti.

Da una parte si è ritenuto che anche se al soggetto proprietario della strada aperta al pubblico può essere attribuita una responsabilità per colpa, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, per non avere osservato le comuni norme di prudenza nel controllo delle strade, tale colpa va valutata alla luce del grado di prudenza ed attenzione posta dal conducente del motociclo nel percorrere la stessa strada, così come stabilito nella sentenza delle corte di Cassazione n. 4661 del 9 marzo 2015 nella quale si richiedeva ai giudici di valutare se il conducente abbia comunque guidato con prudenza e con l’attenzione doverosa anche verso gli stessi possibili ostacoli notoriamente presenti sul manto stradale, sentenza in parte ribadita dalla stessa corte di cassazione n. 18865 del 24 settembre 2015 con la quale i supremi giudici hanno sostenuto che era necessario dimostrare se l’utente danneggiato potesse percepire o prevedere, con l’ordinaria scrupolosità, la situazione di pericolo. Non basterebbe, insomma, secondo tale orientamento, la semplice caduta in una buca a costituire insidia stradale.

Di altro avviso il Tribunale di Napoli che con una sentenza più favorevole alle vittime di tali cadute, attingendo al principio di responsabilità presunta in capo all’ente proprietario della strada ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, attribuisce la responsabilità al custode il quale è sempre tenuto quindi a garantire l’incolumità dell’utenza che viene meno solo quando il soggetto tenuto alla custodia ed al controllo sul bene provi il caso fortuito, da intendersi sia come fattore esterno imprevedibile. Sarà quindi compito dell’ente gestore della strada di dimostrare che la caduta sia avvenuta per altra ragione, tra cui anche la stessa imperizia o imprudenza del motociclista, ossia a fattori estranei al proprio onere di custodia della strada. Nel caso discusso il tribunale ha ritenuto che l’ente pubblico sia venuto meno ad un obbligo di manutenzione della pubblica via, poiché ha lasciato che l’insidia stradale improvvisa e non avvertibile potesse costituire il motivo di cadute accidentali da parte dei passanti.

Anche i tempi di intervento caratterizzano l’onere di diligente custodia in capo al proprietario della via pubblica, perché la presenza di una insidia stradale deve determinare l’obbligo di un immediato intervento riparatore proprio per delimitare (con avvisi) ovvero eliminare (con la coperture necessarie) il tratto guastato e pericoloso per il pubblico transito.

Qualora dunque l’ente proprietario della strada non dimostri che la caduta sia stata imputabile ad altro fattore estraneo al proprio onere di custodia della via, il Comune deve essere condannato al risarcimento di tutti i danni alla persona patiti dal conducente del veicolo rovinato a terra senza colpa.

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