I problemi sul fondo crediti di dubbia esigibilità (prima parte)

Di 12 Febbraio, 2016 0 0
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Conti 150 Il fondo crediti di dubbia esigibilità introdotto dal D.Lgs 118/2011 obbliga ad accantonare in spesa una parte delle risorse iscritte nel bilancio di previsione impegnabili solo ad effettiva realizzazione al fine di evitare di finanziare spese certe con entrate non garantite. Fino a quando non si concretizza l’entrata, il residuo (differenza tra quanto previsto e quanto incassato) finisce nel fondo e va accantonato nel successivo risultato di amministrazione rendendo di fatto questa cifra non realmente disponibile.

Come abbiamo più volte ribadito questo fondo deve essere almeno del 36% del totale non ancora incassato (ma finanziariamente conteggiato) riferito all’anno scorso mentre per il 2016 questa quota sale al 55%, per passare al 70% nel 2017, all’85% nel 2018 e interamente per il 2019.

Il fondo è in continua evoluzione, scende quando si realizza l’entrata, sale quando si reputa difficilmente incassabile una specifica risorsa finanziaria (non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa ivi inclusi entrate provenienti da tributi in autoliquidazione quali Imu, Tasi e addizionale Irpef).

In via del tutto eccezionale per il rendiconto 2015 può essere utilizzato quello accantonato in sede di ri-accertamento straordinario (chiaramente ridotto per i crediti stralciati ed incrementato della quota stanziata nel preventivo dello scorso anno).

Questo fondo deve quindi essere quantificato sia in concomitanza della pubblicazione del preventivo sia sul consuntivo che ne rappresenta il valore reale per quell’anno e di norma si basa sull’andamento degli incassi negli ultimi cinque anni.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un’unica voce, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti, inoltre non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La dimostrazione dei conteggi deve essere indicata nella nota integrativa ed evidenziata per singola tipologia di entrata.

Il primo problema è proprio sulla modalità di calcolo, cioè se bisogna valutarne una media semplice (prendendo tutti i residui non incassati e dividerli per 5 anni) ovvero la media ponderata (dove ciascun numero ha una determinata importanza che influisce sul calcolo) sempre in rapporto fra incassi e accertamenti. Ovvero se per ciascuno degli anni in cui non si applicavano le nuove regole (in generale, quindi, quelli fino al 2014), è possibile considerare a numeratore la somma delle riscossioni in conto competenza e in conto residui, mentre per gli anni in cui si sono applicate le nuove regole (dal 2015 in poi) vanno conteggiati solo gli incassi di competenza ed eventualmente quelli in conto residui effettuati nell’anno successivo ma riferiti all’anno precedente.

Secondo le indicazioni ministeriali è comunque possibile procedere con uno dei seguenti metodi:

  • media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
  • rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio – rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
  • media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

Tuttavia si da per scontato che gli enti abbiano utilizzato per tutte le entrate una sola fra le due medie (semplice o ponderata), mentre in molti casi è stato adottato un sistema misto.

Fine prima parte ….

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