Chiarimenti sull’agevolazione prevista per i comodati d’uso gratuito (meno restrittivi)

Di 2 Febbraio, 2016 0 0
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Seconda casa 150 Le nuove regole sui comodati d’uso ai parenti di primo grado stabilite con la Legge di Stabilità sono state chiarite da una circolare ministeriale del dipartimento delle Finanze.

Dove la normativa ai fini dell’agevolazione prevede che il soggetto passivo debba possedere in Italia al massimo due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e uno dato in comodato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio, una lettura rigorosamente tecnica porterebbe a escludere la possibilità di accedere alla riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili dati in comodato in tutti i casi in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile dove nella disciplina Imu con il termine immobile ci si riferisce oltre ai fabbricati anche alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli anche alla pertinenza non inclusa nell’abitazione principale (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).

La circolare chiarisce che il riferimento al termine immobili sia atecnico, e che esso sia relativo alle sole unità immobiliari ad uso abitativo. Peraltro tale conclusione non è neanche estranea dal contesto letterale visto che dove la normativa annuncia “oltre all’immobile concesso in comodato” ovvero dove parla di “un altro immobile adibito a propria abitazione” si sottintende un’abitazione. A tal fine la circolare del Mef precisa che “laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”.

Anche ai fini Tasi la circolare chiarisce che il comodatario non dovrà pagare nulla, perché anche per il detentore è stata prevista l’esenzione sugli immobili adibiti ad abitazione principale. Il comodante (possessore), invece, pagherà la Tasi nella misura stabilita dal Comune (90%), riducendo la base imponibile del 50 per cento, come per l’Imu.

Infine, nel caso di concessione in comodato di un’abitazione storica, ad avviso del ministero, opera la doppia riduzione, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile, precisando che tale conclusione non è in contrasto con la risposta fornita per il quesito in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile, esclusa poiché “non appare coerente con la logica della norma prevedere un’ulteriore agevolazione già compresa in quella specificatamente disposta per questi immobili”.

Restano ancora dei dubbi ad esempio quello che fa decadere l’agevolazione se si possiede oltre agli immobili utilizzato come abitazione e dato in concessione una se pur piccola quota (anche all’1%) di un altro immobile ad uso abitativo, oppure nel caso in cui si possieda un ulteriore immobile dichiarato “inagile” quindi tecnicamente non abitabile oppure sull’obbligo della registrazione del comodato all’agenzia delle entrate. Da parte del contribuente resta indubbiamente conveniente in quei comuni che non avevano mai riconosciuto l’agevolazione controbilanciata dai maggiori costi previsti in quei comuni che avevano riconosciuto da tempo questa agevolazione, prima esenti imposta (o comunque fortemente ridotta) ora scontata al 50%.

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