Rifiuti, agevolazioni per i comuni virtuosi e salasso per gli altri

Di 26 Gennaio, 2016 0 0
Tempo di lettura: 3 Minuti

Recycle 150 Con i commi da 24 a 41 dell’art. 3, legge n. 549 del 28 dicembre 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la cosiddetta “ecotassa“. L’istituzione del tributo risponde a finalità ambientali consistenti nel favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, la bonifica di siti contaminati e il recupero di aree degradate. La determinazione dell’ammontare di imposta avviene con legge regionale entro il 31 luglio dell’anno precedente (a valere per il successivo periodo d’imposta) in modo da stabilire il costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti nei propri bilanci di previsione per l’anno successivo, nel cui totale l’ecotassa è un componente di costo. Qualora la Regione non si attivi nei termini prestabiliti per la modifica delle aliquote verranno adottate comunque quelle relativi ai periodi di imposta immediatamente precedenti.

La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica, che risultano dalle annotazioni nei registri di carico e scarico del deposito. L’ammontare dell’imposta è fissato con legge regionale, nell’ambito dei parametri stabiliti dalla legge n. 549/1995, e varia in relazione al diverso impatto ambientale dei rifiuti.

Con l’introduzione del D.Lgs n.152/2006 le Regioni possono proficuamente utilizzare la leva fiscale stabilendo forme di penalizzazione (addizionale del 20% del tributo rivolto ai comuni che non riescano a raggiungere determinate aliquote di raccolta differenziata o verso i rifiuti inviati agli impianti di incenerimento senza recupero energetico) o di premialità nei comuni efficienti, in cui il livello di raccolta differenziata supera gli standard previsti a livello statale, il tributo potrà essere scontato dal 30 al 70%.

A prevederlo è la legge recante misure per promuovere la green economy e il contenimento dell’uso eccessivo del suolo (meglio conosciuta come collegato ambientale) a favore delle regioni per disincentivare lo smaltimento mediante semplice deposito in discarica o incenerimento senza il recupero di energia, approvata in via definitiva dalla camera dei deputati la settimana scorsa.

Ma quali sono questi valori?

Con la Legge Regionale del  19 dicembre 2007, n. 45 sono stati stabiliti i seguenti obiettivi

  • almeno il 40% entro il 31 dicembre 2007;
  • almeno il 50% entro il 31 dicembre 2009;
  • almeno il 60% entro il 31 dicembre 2011;
  • almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012.

Come detto, al rincaro del 20% a carico dei comuni inefficienti, fanno da contraltare tutta una serie di sconti previsti per gli enti virtuosi. Per miglioramenti della raccolta differenziata (rispetto agli standard nazionali) fino al 10% la riduzione dell’ecotassa sarà del 30% e salirà fino al 40, 50, 60 e 70% se il superamento del livello di raccolta differenziata raggiungerà rispettivamente il 10, 15, 20 e 25%.

L’addizionale confluirà in un apposito fondo regionale destinato a finanziare interventi di prevenzione della produzione di rifiuti, incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati e attività di informazione ai cittadini. Le regioni, inoltre, potranno prevedere incentivi economici per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati nei comuni.

L’articolo 36, introdotto nel corso dell’esame al senato, prevede la possibilità per i comuni di stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni della Tari in caso di effettuazione di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. Le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti (nuova lettera e-bis) del comma 659 della legge 147/2013) una prima applicazione del principio comunitario «chi inquina paga» fino ad ora rimasto sulla carta e nuovamente rinviato ad opera della legge di stabilità 2016.

Nessun Commento Presente.

Rispondi