Le nuove regole per il bilancio preventivo 2016 (e previsione di accertamenti)

Di 29 Gennaio, 2016 0 0
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Tasse verifica 150 Per i nuovi bilanci di preventivi è previsto un pareggio di bilancio “ammorbidito” per il solo 2016, dovendo poi ipotizzare l’applicazione del pareggio “rafforzato”, nella sua versione definitiva così come previsto dalla legge 243/2012, per gli anni 2017 e 2018.

Queste nuove regole previste dalla Legge 243/2012 che doveva entrare in vigore dal 2016, impongono di pareggiare otto saldi contemporanei, vale a dire quello di parte corrente e quello finale, sia di cassa sia di competenza, sia a preventivo sia a consuntivo. La legge di stabilità 2016 ha sospeso l’efficacia dell’intero pacchetto, imponendo agli enti il pareggio di bilancio nel solo saldo finale di competenza, se pur limitata al solo 2016, scontrandosi di fatto con l’orizzonte triennale cui deve spingersi il preventivo.

Tutto nasce dal fatto che oltre al pareggio degli otto saldi sono previste altre regole che vanno dalle compensazioni territoriali ai vincoli all’indebitamento, regole che per entrare in vigore necessitano di provvedimenti ancora non attuati. Questo impone quindi un preventivo 2016 che segue in parte le nuove regole ed in parte le vecchie, come ad esempio per l’indebitamento dell’ente dovranno fare riferimento all’articolo 204 del Testo Unico degli Enti Locali, che vieta di superare il tetto del 10% nel rapporto fra le spese per interessi e le entrate dei primi tre titoli del penultimo consuntivo. Tuttavia questo rappresenta un ostacolo nel garantire le previsioni di bilancio pluriennale indispensabile per liberare davvero gli investimenti in modo stabile.

Modificare la stessa Legge sembra arduo visto che è una cosiddetta “legge rinforzata” protetta anche dalla Costituzione.

Lo slittamento di questa data fa nascere qualche paradosso, così come sarebbe avvenuto se si sarebbero sanate le delibere comunali approvate in ritardo che avrebbero richiesto la necessità di procedere al pagamento di un conguaglio a gioco fermo (dopo il pagamento dei rispettivi saldi).

Nella stessa Legge infatti è previsto che l’eventuale avanzo di amministrazione debba essere verificato entro il 31 gennaio, con apposita delibera, aggiornando il previsto risultato di amministrazione sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Il paradosso è che il termine per la presentazione del bilancio preventivo 2016 che includa la previsione relativa agli anni 2017 e 2018 è stato posticipato dal 31 dicembre 2015 alla fine di marzo 2016. Quindi non avendo un preventivo non dovrebbe esistere neanche il relativo avanzo di amministrazione vincolato nel bilancio 2016. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto risulta inferiore rispetto all’importo applicato al bilancio di previsione, l’ente è immediatamente obbligato ad approvare la variazione di bilancio che adegua l’importo iscritto in bilancio.

Questo paradosso è comunque risolto per quanto riguarda la nostra amministrazione visto che presumibilmente, visto il preventivo 2015 non particolarmente brillante, non vi sia un avanzo libero e dovranno quindi replicare semplicemente le quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente.

Novità recente è l’approvazione della delibera di giunta che prevede l’introduzione di un sistema per la “gestione informatizzata dei dati propedeutici all’emanazione di provvedimenti accertativi ICI/IMU/TASI-TRSU/TARES/TARI al 31-12-2014, gestione ordinaria IMU/TASI/TARI e servizio sportello informativo ai contribuenti anno 2016”, al fine di :

  • efficientare gli strumenti e delle modalità di gestione dei dati propedeutici alla fase di accertamento dei tributi comunali ICI/IMU/TASI – TRSU/TARES/TARI;
  • potenziare l’azione di controllo relativa a fattispecie di evasione parziale e/o totale o altre tipologie di irregolarità (es. comportamenti finalizzati all’elusione di tali tributi);
  • incrementare la percentuale di recupero dei tributi evasi con l’obiettivo primario di incrementare la base imponibile per il raggiungimento dell’equità fiscale;
  • una migliore gestione ordinaria dei tributi comunali.

Aspettatevi quindi, nei prossimi mesi, lettere di accertamento da parte dell’amministrazione che riguardano le imposte locali “presumibilmente evase”, sperando che non sia un mero tentativo di far cassa, lettere che dovrebbero evidenziare a chiari lettere l’oggetto dell’imposta e i riferimenti normativi alla base dei quali è prevista l’imposta a giustificazione dell’accertamento.

In poche parole si spera che nelle eventuali lettere di preavviso di accertamento sia presente dettagliatamente l’immobile oggetto di accertamento e le relative basi legislative che hanno portato ad una revisione l’imposta associata all’immobile (o all’attribuzione dell’imposta precedentemente non applicata) e che questa valga anche in caso contrario, cioè se il contribuente ha versato più di quanto previsto.

E’ comunque previsto l’istituzione del “servizio tramite sportello informativo rivolto ai contribuenti per l’anno 2016” al quale chiedere eventuali chiarimenti sperando che sia uno sportello indipendente dall’ufficio tributi e dagli accertatori, ossia che sia un ufficio in grado di essere oggettivo e quindi nella posizione di dare un giudizio neutrale e non di parte.

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