Acquisti liberi sotto i 40.000€

Di 20 Gennaio, 2016 0 0
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Acquisti 150px La Legge di stabilità 2016 (Legge 2008/2015), se pur confermando la tendenza a centralizzare gli acquisti, prevede la facoltà per tutti i comuni di procedere in autonomia agli acquisti se questi sono di importo modesto (sotto la soglia dei 40.000 euro) o qualora non vi siano particolari esigenze, facoltà precedentemente prevista solo per i comuni con più di 10.000 abitanti ma successivamente estesa a tutti i comuni in fase di discussione della stessa Legge.

Resta l’obbligo di rivolgersi alle centrali di committenza per le fattispecie previste dall’art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 (tramite il quale si individua ogni anno di categorie di beni e servizi e relative soglie di valore al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori), per i beni e servizi informatici (come indicato nel comma 512 della stessa Legge 2008) e per le categorie merceologiche relativi all’energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (descritte nell’art. 1, comma 7, del dl 95/2012).

È comunque fatta salva la possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. In particolare questa possibilità è descritta nel comma 494 della Legge 2008, che permette di derogare alle convenzioni se si spuntano corrispettivi inferiori almeno del 10% per telefonia fissa e mobile e del 3% per carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. I contratti stipulati in deroga vanno comunque inviati all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione). Inoltre l’articolo 510 prevede la possibilità di evitare le convenzioni se gli acquisti riguardano categorie merceologiche non presenti nelle convenzioni.

Negli altri casi, occorrerà motivare il provvedimento confrontando in modo tecnicamente rigoroso le caratteristiche essenziali dei beni o servizi oggetto della convenzione e le caratteristiche essenziali dei beni, o servizi, necessari per soddisfare il fabbisogno dell’ente.

Infine, ricordiamo che il comma 450 della legge 296/2006 impone di fare ricorso al Mercato Elettronico (MePa) per acquisti sopra i 1.000 euro. Trattandosi di un acquisto autonomo, anche in tal caso dovrebbe essere necessaria l’autorizzazione che dovrebbe provenire dalla giunta, salvo il caso di assenza di convenzioni idonee.

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