Nessuna sanatoria sulle delibere Imu/Tasi (Tari) approvate in ritardo

Di 12 Dicembre, 2015 0 0
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Si evitano così rischi sui probabili conguagli o rimborsi previsti già a gennaio. Quindi per tutti quei comuni che hanno approvato le nuove aliquote dopo il 30 luglio, sia in aumento che in diminuzione, varranno quelle già applicate per il 2014 (eccezion fatta per i comuni siciliani che hanno avuto una proroga fino al 30 settembre e i comuni del Friuli che hanno potuto posticipare la scadenza grazie all’autonomia regionale).

Il caos nasce a luglio quando il Governo non approva la proroga dei termini per approvare i bilanci preventivi (consuetudine degli ultimi anni), termine che coincide anche con quello relativo alle nuove aliquote. Questa mancata sanatoria, tentata più volte, evita quindi l’insorgere di futuri conguagli o rimborsi, che sarebbero comunque giunti dopo il termine previsto per il saldo delle stesse imposte (imu-tasi 16 dicembre, tasi 30 novembre per il nostro comune).

Inoltre con l’introduzione della nuova legge di stabilità queste aliquote risulteranno “congelate” anche per il 2016. C’è da dire che in riferimento all’Imu e alla Tasi il nostro comune ha sostanzialmente confermato le aliquote 2014 (fatta eccezione della Tasi per i residenti all’estero che è stata ridotta allo 0,33 per mille e per la quale non sappiamo se questa riduzione vale o è stata eliminata).

Per la Tari (tariffa rifiuti) sappiamo che il comune aveva deciso in un incremento dell’imposta per poi tornare sui suoi passi dopo che il Ministero aveva impugnato la delibera costringendo il comune ad un assestamento di bilancio.

Altra conseguenza del blocco dei tributi è che non sarà più possibile istituire nuovi tributi, come l’imposta di soggiorno o l’addizionale comunale Irpef, nei Comuni che non li hanno finora previsti. Diverse sentenza della Corte dei Conti si sono mosse verso la stessa destinazione in quanto non è possibile un’interpretazione letterale della norma, riferita agli «aumenti», ma occorre guardare alla ratio della stessa, che è quella di rendere statica la situazione della fiscalità locale, peraltro, le imposte sopradescritte non sono istituite dal Comune ma dalla legge statale, ad aliquota zero, sicché l’ente nel prevederne l’applicazione non fa altro che disporre un aumento dell’aliquota.

Inoltre il blocco si applica agli aumenti indiretti, cioè all’eliminazione o attenuazione di agevolazioni già concesse in precedenza, modifiche che finiscono per aggravare il trattamento fiscale complessivo, trattandosi di aumenti in senso sostanziale. Non è pertanto possibile, ad esempio, eliminare l’aliquota agevolata Imu, oppure introdurre la categoria speciale con maggiorazione delle tariffe sulla pubblicità (articolo 4 del Dlgs 507/93) o eliminare la soglia di esenzione al di sotto della quale l’addizionale comunale Irpef non è dovuta.

Le entrate di natura extratributaria sono invece fuori dal blocco, ad eccezione del canone di pubblicità che in quanto di natura tributale è quindi “congelato”. Non rientra nel blocco invece la delibera di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili, trattandosi di intervento che dipende dall’andamento dei prezzi di mercato più che da decisioni autonome dall’ente.

Ci sarebbe tuttavia da rilevare l’irrazionalità del blocco, perché in realtà si toglie leva fiscale solo a quei Comuni che in passato sono riusciti a quadrare il bilancio riducendo le spese e non aumentando il carico tributario dei cittadini, mentre i Comuni che hanno già utilizzato tutta la leva fiscale non subiranno alcuna conseguenza. Per certi versi anche questa situazione determina una disparità di trattamento dei contribuenti.

Tuttavia la stessa legge di stabilità lascia un piccolo spiraglio per l’adeguamento della Tari, soprattutto in quei comuni che prevedono una rata in scadenza nel 2016. Ma questo si scontra con alcune sentenze che stabiliscono che dopo aver fissato le tariffe e le aliquote per i tributi di propria competenza il Comune non può decidere di aumentarle per raggiungere l’equilibrio finanziario poiché spetta al legislatore prevedere deroghe generali come avvenuto per la Tari nel 2014.

È il principio di contabilità chiarito dalla Corte dei conti – sezione controllo del Lazio, delibera n. 175/2015 – a un Comune pronto a modificare la Tari 2015 per raggiungere ex-post l’equilibrio fra ricavi tariffari e costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, avendo accertato, nel passaggio alla gestione commissariale, un costo di gestione maggiore «erroneamente omesso» anche se già segnalato dalla società appaltatrice del servizio.

La Corte, bocciando questa ipotesi, ha richiamato la «norma generale di riferimento in materia», ovvero una disposizione della Finanziaria 2007 (comma 169 della legge 296/2006) secondo cui «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Queste deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

In base al parere, «esula dalla discrezionalità dell’ente interessato l’individuazione di fatti e circostanze che giustificano le variazioni di deliberazioni già adottate, anche quando queste mirino a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi prefissati di corrispondenza fra ricavi tariffari e costi dei servizi pubblici».

Questo dovrebbe valere anche al contrario. Cioè se un comune stabilisce per l’anno X una tariffa a 100 e poi il costo del servizio nello stesso anno scende di 10 punti, il comune dovrebbe adeguare la nuova tariffa, valutando comunque l’andamento dei primi sei mesi, tenendo in considerazione quindi anche il risparmio ottenuto l’anno X. Cioè se nei primi 6 mesi dell’anno X+1 il costo del servizio sembra mantenere il trend di discesa di 10 punti, è logico che l’imposta prevista per il 2015 tenda a scendere con una percentuale simile ma debba comunque tenere in considerazione anche la maggior tariffa fatta pagare per l’anno X. Ma questo come abbiamo visto non si verifica mai e lo abbiamo verificato di persona. Ad esempio sappiamo che il costo del servizio dal 2013 al 2014 è sceso di quasi 10 punti percentuali. Tuttavia la tariffa reale applicata al 2014 è stata solo dell’1,33% più bassa. Il restante 8,62% che il comune ha incassato o che prevede di incassare in più, dovrebbe essere scontato l’anno successivo. Invece come sappiamo questo surplus di imposte è rimasto comunque nelle casse comunali e la tariffa 2015 non l’ha neanche preso in considerazione visto che la tariffa se pur riducibile di quasi 4 punti è stata addirittura incrementata di 6, poi tornare essere annullata. Tuttavia anche tornando all’aliquota 2014 assistiamo comunque ad un maggior incasso “teorico” del comune visto che questa stima comunque costi maggior rispetto a quelli effettivamente addebitati.

Infine il Testo unico degli enti locali consente di modificare tariffe e aliquote comunali al momento della manovra di riequilibrio generale per prevenire disavanzi, e che la disciplina cosiddetta di “riordino dei tributi locali” le ammette «solo in presenza di sopravvenienze oggettive costituite da rilevanti incrementi nei costi e senza alcun effetto retroattivo».

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