La manovra 2016 e le modifiche a livello comunale (seconda parte)

Di 30 Dicembre, 2015 0 0
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Le modifiche al bilancio.

Come abbiamo precedentemente descritto, anche per il 2016 è stato prorogato l’utilizzo libero degli oneri di urbanizzazione. Tutto nasce dall’articolo 2, comma 9 della Legge 244/2007 che è stata più volte prorogata (fino al 2015) che consente ai Comuni di destinare il 75% dei proventi degli oneri di urbanizzazione e delle relative sanzioni per spese correnti in particolare il 50% senza vincoli e il restante 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Con la nuova disposizione contenuta nel comma 737 della legge di stabilità si proroga questa disposizione anche per gli anni 2016 e 2017 ma al contempo li indirizza integralmente (100%) per il pagamento delle spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Ma sotto la voce “manutenzione del patrimonio” può ricadere praticamente ogni spesa che va dalla pubblica illuminazione, all’edilizia scolastica, alla manutenzione degli automezzi etc (gran parte di queste già coperte dalla Tasi che resterà ancora in vigore se pur versata dallo Stato). Diverso e poco utile risulta la possibilità di finanziare le spese di progettazione in quanto queste rappresentano spese di investimento quindi si presume coperte dal finanziamento dell’opera. Comunque in entrambi i casi è fatto obbligo di giustificare quali spese risulteranno finanziate con i proventi degli oneri di urbanizzazione, anche per un principio di rispetto dei contribuenti che hanno versano un’imposta per il finanziamento di opere che forse non vedranno mai realizzate o che nella migliore delle ipotesi verranno realizzate con anni se non decenni di ritardo. Restano comunque due scogli, il primo di compatibilità costituzionale (che probabilmente lo renderà illegittimo) in quanto la Legge 243/2012 prevede che dal 2016 per il pagamento delle spese correnti e le spese di rimborso prestiti si possono utilizzare solo entrate correnti, scontrandosi quindi anche con il principio del pareggio di bilancio previsto dall’articolo 81 della Costituzione. Il secondo scoglio riguarda l’equilibrio di bilancio in quanto si paga con entrate non ricorrenti, che peraltro la cui attendibilità è fortemente influenzata dall’andamento del mercato (una certezza che non può essere acquisita ne analizzando l’andamento storico degli oneri né al momento del rilascio del permesso di costruire in quanto possono essere ancora oggetto di rimborso se l’opera non si concretizza), spese ricorrenti come quelle per la manutenzione. Quindi le possibili soluzioni sono due, o non si convertono questi oneri di urbanizzazione (andando finalmente in contro ai numerosi cittadini che da anni hanno pagato dei servizi che ancora non hanno) o si convertono solo quegli oneri per i quali è stata accertata l’entrata (il che prevede comunque una giustificazione).

Prorogata di un anno (fino al 31 dicembre 2016) la possibilità per gli enti locali di attivare anticipazioni di cassa fino a 5/12 delle entrate accertate, contro i 3/12 previsti ordinariamente dall’articolo 222 del Tuel. Le anticipazioni attivate nel corso dell’anno, però, vanno comunque restituite entro il termine dell’esercizio finanziario visto che le mancate restituzioni che superano il 5% delle entrate accertate sono un parametro di deficitarietà dell’ente. Il nostro Comune dopo aver richiesto un’anticipazione di cassa per il 2014 (fino ad un massimo di 533.871,56 €) ha replicato la richiesta anche per il 2015 (fino ad un massimo di 622.833,44 €) a dimostrazione che le entrate (quindi anche le tasse locali) negli ultimi anni sono aumentate. Tuttavia il ripetuto impiego delle anticipazioni di tesoreria potrebbe essere rivelatore di una crisi finanziaria strutturale.

La riforma contabile prevista per il 2016 prevede il monitoraggio di 15 indicatori relativi al bilancio di previsione 2017/2019 e al rendiconto della gestione 2016, che obbligatoriamente vanno pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito». Gli indicatori sintetici per il bilancio di previsione abbracciano molti parametri che misurano gli aspetti contabili della gestione alla luce delle nuove regole dell’armonizzazione, tra i quali l’indicatore di rigidità strutturale di bilancio rapporta le spese rigide (da disavanzo personale e debito) alle entrate correnti, gli indici dedicati alle entrate correnti analizzano la realizzazione delle previsioni di competenza e delle previsioni di cassa (distinguendo i rapporti anche con riferimento alle sole entrate proprie), alle esternalizzazioni di servizi, agli interessi passivi, agli investimenti, ai debiti non finanziari, ai debiti finanziari, alla composizione dell’avanzo di amministrazione presunto, al disavanzo di amministrazione presunto, al fondo pluriennale vincolato e alle partite di giro e conto terzi, le anticipazioni del tesoriere, all’analisi dei residui e ai debiti fuori bilancio. Per le entrate occorre dettagliare la composizione in termini percentuali per ogni tipologia e la percentuale di riscossione, così come per le spese occorre indicare la composizione per missione e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti.

Inoltre per il prossimo anno è previsto l’incremento dell’accantonamento per il “fondo crediti dubbia esigibilità” che passa dal 36% al 55%, con la conseguenza di dover probabilmente tagliare la spesa corrente per alimentare il fondo. Se ricorderete questo fondo doveva avere un importo non inferiore al 25% dei residui attivi del titolo I (entrate tributarie) e III (entrate extra-tributarie) aventi un’anzianità superiore a 5 anni (30% se l’ente ha fatto ricorso all’anticipazione di liquidità). Si era partiti da una previsione di 50.000€ per poi passare ad effettivi 148.000€ dopo il ri-accertamento, somma che faceva presumere l’esistenza di crediti non riscossi per un ammontare che va da un minimo di 411.000 € (se si considera il 36% dell’importo totale) ad un massimo di 592.000 € (se si considera una base del 25%). L’incremento al 55% comporta, qualora l’amministrazione non abbia recuperato una parte di questo credito, l’incremento del fondo fino di potenziali 78.000 €, portando il fondo a 226.000€ o addirittura di 178.000 € (portandolo a 326.000€) qualora il fondo sia stato calcolato sulla base del 25% del totale.

Infine l’equilibrio di bilancio (introdotto con una Legge del 2012 ma posticipato e rimodulato più volte) che, mentre per il 2015 è grossomodo un pareggio finanziario, dal 2017 diventa un pareggio economico a tutti gli effetti. Gli enti locali sia in sede di bilancio preventivo, quanto in sede di rendicontazione, devono rispettare 4 vincoli: un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Inoltre mentre nel 2015 si sono introdotti nuovi voci di contabilità, tra i quali il fondo pluriennale vincolato, il fondo crediti di dubbia esigibilità e il ri-accertamento straordinario dei residui, dal 2017 entra in vigore un nuovo regime attraverso il quale è possibile valutare l’effettiva contabilizzazione delle entrate e delle uscite producendo un calcolo più preciso sullo stato di indebitamento netto dell’ente. Se fosse entrata in vigore già da quest’anno il nostro comune non avrebbe raggiunto il pareggio di bilancio. Se la situazione non migliora (possibile solo con il taglio della spesa visto che le entrate tributarie sono bloccate) è probabile che il pareggio non lo si raggiunga neanche quando la riforma entrerà in vigore (2017) indipendentemente dalle “svendite” del patrimonio comunale.

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