La manovra 2016 e le modifiche a livello comunale (prima parte)

Di 29 Dicembre, 2015 0 0
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2016 150 La Legge di stabilità 2016 approvata qualche giorno fa, ha introdotto non poche modifiche che riguardano gli enti locali (molte altre sono state respinte prima del voto finale incluso l’emendamento per la sanatoria delle delibere pubblicate entro il 30 settembre).

Per i piccoli comuni (<1.000 abitanti), per attenuare gli effetti negativi derivanti dall’introduzione del pareggio di bilancio, sono state introdotte alcune misure compensative che, oltre a prevedere un premio per le fusioni (30 milioni di € complessivi) e per le unioni (30 milioni di € complessivi) versati nel fondo di solidarietà, permettono di mantenere il loro regime in materia di personale dipendente visto che possono sostituire gli impiegati cessati fino a raggiungere il 100% della spesa per il personale pagata nel 2015 (per gli altri comuni è confermata la riduzione del 25% della spesa relativa ai cessati dell’anno precedente). Inoltre manterranno una priorità sugli sconti per equilibrare gli effetti del pareggio di bilancio e sul fondo per la montagna, entrambi elargiti dalle regioni.

Confermato lo sblocco dei 500 milioni per le spese di edilizia scolastica ai quali si aggiungono altri 20 milioni per le spese di bonifica ambientale.

Altra novità riguardano le agevolazioni sulle abitazioni date in comodato d’uso ai parenti di primo grado, rivisto dalla precedente impostazione che aveva suscitato diverse critiche. Dopo l’introduzione di un regime unificato nel 2014, che prevedeva limiti per l’assimilazione (entro 500 € di rendita catastale o Isee non superiore a 15.000€), adesso l’agevolazione viene inserita nel comma 3 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 (modificato), comma che prevedeva una riduzione della base imponibile del 50% (applicabile quindi sia all’Imu che alla Tasi) per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili o inabitabili, ai quali vengono aggiunte le abitazioni in comodato d’uso ai parenti di primo grado. Le conseguenze dirette sono che lo “sconto” sarà applicabile a prescindere dalla volontà dei comuni, che non vige più alcun limite di reddito Isee ma che sarà utilizzata l’aliquota ordinaria (non quella agevolata). Condizione essenziale e che il comodante (colui che da il bene) debba possedere un solo immobile in Italia (anche nello stesso comune) e deve risiedere nello stesso comune cui è situato l’immobile in comodato, purché non sia classificato come abitazione di lusso (A/1, A/8 e A/9). Conseguenza diretta e che se il comodante possiede anche un altro immobile in Italia (ad esempio la casa al mare) indipendentemente dalla quota di possesso (anche lo 0,1%) il comodato non opera. Al comodatario invece viene richiesto solo la residenza nello stesso comune, indipendentemente dal numero di abitazioni possedute. Inoltre alla riduzione della metà della base imponibile (prima si pagava solo la parte eccedente i 500€ di rendita catastale) si aggiunge la necessità di dover registrare l’atto, il che comporta comunque un esborso di almeno 216€ (200€ per l’imposta di registro e 16€ per le marche da bollo per ogni 4 pagine di contratto). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso o detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dei tributi. Pertanto le dichiarazioni per l’anno 2015 devono essere presentate entro il 30/6/2016 e le dichiarazioni per l’anno 2016 entro il 30/6/2017.

Il fondo di solidarietà, ossia i trasferimenti statali verso i comuni, viene ulteriormente incrementato di 80 milioni per garantire a tutti i comuni l’invarianza di gettito relativo alle agevolazioni sulla Tasi per questo tipo di immobili (sempre se il comune li ha inseriti nel proprio regolamento). Questi 80 milioni extra sono quindi destinati a quei comuni nei quali il rimborso “ordinario” non sarà sufficiente a garantire una somma pari al gettito ad aliquota standard (preso come livello di riferimento per il rimborso della Tasi) per cui chi non ha fatto pagare la Tasi nel 2015 (come il Comune di San Vincenzo) guadagnerà dalla sua abolizione, in controtendenza rispetto a quanto fatto fino ad ora visto che si è sempre privilegiato la tenuta dei conti in quei comuni che hanno un eccessivo livello di spesa e conseguentemente una elevata pressione fiscale.

La maxi sanatoria che validava i provvedimenti tributari varati entro il 30 settembre è stata respinta e sostituita da una mini sanatoria che salva solo i provvedimenti varati con 1 giorno di ritardo, ossia entro il 31 luglio 2015. Quindi ad oggi la delibera della tassa rifiuti con la richiesta di incremento della tariffa è a tutti gli effetti non sanata e quindi non valida, oltre al fatto che è stata impugnata dal Ministero delle Finanze, non è giustificata dai stessi numeri forniti dall’amministrazione, non ne motiva l’aumento, non ha privilegiato nella ripartizione dell’incremento della tariffa le utenze non domestiche rispetto a quelle domestiche e che è stata, nella versione senza aumenti, già definita sufficiente a coprire le spese del servizio.

Nel prossimo articolo parleremo delle modifiche destinate ai bilanci comunali.

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