Il caos sulle abitazioni in comodato d’uso ai parenti di primo grado

Di 9 Dicembre, 2015 0 0
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Caos 150 Nel giro di pochi anni il Governo è riuscito a complicare un’agevolazione che, quando era in vigore l’ICI, si applicava senza particolari problemi.

Quando l’imposta si chiamava ICI veniva data ad ogni singolo comune la facoltà di redigere un proprio regolamento relativo alle abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta. L’unico problema era che i regolamenti potevano essere molto diversi da comune a comune. Tuttavia l’agevolazione non ha avuto particolari problemi ed è stata applicata fino a quando l’ICI è esistita.

Ma quando nel 2012 è stata introdotta l’Imu, l’agevolazione è stata “dimenticata”. Nel 2013 con il D.l. n. 102/2013 venne reintrodotta anche se con decorrenza relativa al secondo semestre 2013. Anche in questo caso si richiedeva una regolamentazione con la condizione essenziale che nel caso di più abitazioni concessi in comodato ai parenti in linea diretta di primo grado, l’agevolazione era valida solo per una abitazione e quindi le altre, anche se venivano date in comodato d’uso, pagavano l’imposta come seconda casa. Nel 2013 il Governo aveva deciso comunque di andare incontro ai comuni che da tempo applicavano questa agevolazione decidendo di rimborsare le mancate entrate con un trasferimento di quasi 20 milioni di €.

Nel 2014 le regole cambiarono nuovamente e si introducevano dei nuovi parametri questa volta validi per ogni comune. In particolare l’abitazione godeva dell’agevolazione entro i limiti fissati per legge, in particolare l’Isee del nucleo familiare del comodatario non superiore ai 15 mila € ovvero l’agevolazione interveniva solo nella parte non eccedente i 500€ di rendita catastale. Se si sceglieva il primo vincolo, quello del reddito Isee, non si incorreva in particolari problemi. Se si sceglieva invece il secondo questa potenzialmente poteva generare non pochi problemi. Infatti fino ai 500€ l’imposta era “neutralizzata”. La parte eccedente era invece assoggettata all’imposta con l’aliquota ordinaria, alla quale si aggiungeva la Tasi applicata sugli “altri immobili”. Questo quindi non escludeva comunque il comodante a corrispondere una quota di Tasi come abitazione principale e una quota di Tasi come detentore di altro immobile. Quindi mentre l’Imu restava a carico del proprietario, la Tasi veniva pagata da entrambi se pur con quote diverse.

Nella legge di stabilità 2016 le cose cambiano notevolmente. Nel disegno di legge appare un comma, che nella prima parte prevede l’assimilazione per legge all’abitazione principale dei fabbricati concessi in comodato registrato a parenti in linea retta di primo grado (per i disabili entro il secondo grado) che però non devono possedere altro immobile a uso abitativo (senza distinguere la piena proprietà, dalla proprietà parziale e non utilizzata). Altra condizione vincolante è che il proprietario comodante (colui che dà in dote l’abitazione) abbia utilizzato il medesimo immobile nel 2015 come propria abitazione. Avete capito bene, l’esenzione si applica solo se il proprietario dell’abitazione principale nel 2015 decide di trasferirsi altrove, dando la sua casa al parente di primo grado. Se poi, un giorno il comodatario (colui che ha ricevuto l’abitazione) eredita una quota anche piccola di una abitazione di un lontano parente anche a centinaia di chilometri di distanza, l’esenzione non opererà più.

Visto le condizioni assurde è quindi altamente probabile che queste abitazioni nel 2016 pagheranno una pesante Imu, forse a compensazione dell’abolizione dell’Imu e della Tasi sulla prima casa.

Per il nostro comune comunque non ci saranno modifiche visto che non ha mai riconosciuto alcuna agevolazione su questo tipo di abitazioni.

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