Anticipazioni di cassa e l’utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa corrente

Di 16 Dicembre, 2015 0 0
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Urbanizzazione 150 Anche per il 2016 viene concessa l’ennesima proroga relativa alle anticipazioni di tesoreria, il cui limite è pari a cinque dodicesimi delle entrate dei primi tre Titoli registrate nel penultimo rendiconto, operazione che è stata richiesta anche dal nostro comune per un massimo di 3/12 delle entrate, pari a 634.760,12 €, necessarie per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa (gli oneri decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme e saranno iscritti nell’apposito capitolo del bilancio 418/0 con codice 1.01.08.06 del bilancio di previsione 2016).

Altra proroga riguarda gli oneri di urbanizzazione. Nella manovra 2016, grazie all’inserimento del nuovo comma 429-bis, si autorizza l’utilizzo «libero» delle entrate prodotte dagli oneri di urbanizzazione destinabili per una quota fino al 50 per cento al finanziamento delle spese correnti, e per un altro 25 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. È in poche parole l’autorizzazione a dirottare soldi che i cittadini verseranno per un preciso scopo ma che invece possono, legittimamente essere usati per pagare le spese correnti del comune (fino ad un massimo pari al 50% del totale incassato sotto forma di oneri di urbanizzazioni). Sarebbe corretto ed utile indicare quanti di questi soldi vengono sistematicamente, grazie alle continue proroghe, dirottate a finanziare spese correnti invece di finanziare quelle per le quali sono state versate.

Ma cosa sono gli oneri di urbanizzazione ovvero quella che molti conoscono come “Bucalossi”. Sappiamo che gli interventi che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia (tali contributi sono dovuti sia per le nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d’uso) sono soggetti al rilascio del permesso di costruire. Il rilascio di tale permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” che si calcola in base alla superficie in mq soggetta ad intervento.

Gli oneri di urbanizzazione sono distinti in contributi per la realizzazione dell’urbanizzazione primaria (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato. ecc.) e per l’urbanizzazione secondaria (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere, ecc.). Gli insediamenti residenziali, commerciali, direzionali e turistici sono soggetti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre gli insediamenti industriali, artigianali, agricoli alla sola urbanizzazione primaria.

Ma il problema è che l’amministrazione non ha alcun obbligo di investirli realmente nella realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alle edificazioni da cui scaturiscono e a conferma di ciò qualcuno di voi starà ancora aspettando il completamento delle opere di urbanizzazione primaria per i quali hanno da anni già versato i relativi oneri.

Bisogna però considerare che un’eccessiva estensione delle zone edificabili tramite modifiche al Piano Regolatore Generale, se pur da una parte permette maggiori entrate dovute ad una maggiore area assoggettabile ad imposta comunale, crea comunque maggiori costi di urbanizzazione perché è maggiore l’area prevista per la fornitura dei servizi essenziali (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas etc) che può scaturire in una lunghissima attesa per ottenere questi servizi essenziali.

Ma chi ha diritto a questo tipo di opere?

Le opere di urbanizzazione primaria sono per definizione “al servizio del comparto, della zona, del nucleo o di qualunque altro ambito territoriale, comunque denominato, che siano di interesse della collettività o di una generalità indistinta di cittadini”.

Quindi le abitazioni isolate, che si esauriscono alla singola utenza del privato richiedente (cioè non abbia alcuna altra utilità) ovvero non è a vantaggio anche di una pluralità di altri utenti, non obbligano il comune a procedere con le opere di urbanizzazione.

Quindi la domanda da porsi è la seguente: in assenza della richiesta del privato, quel potenziamento della rete di acquedotto sarebbe stato comunque posto in essere dal comune? In altre parole, la spesa a carico del privato e della quale è pretesa la rivalsa sugli oneri di urbanizzazione, è realmente sostitutiva di una spesa pubblica oppure no? Se la risposta alla seconda domanda è affermativa, al privato va riconosciuto il diritto di scomputo o di intervento pubblico preteso; se la risposta è negativa, con la logica conseguenza che al potenziamento dell’acquedotto in quel punto e in quel momento non è riconosciuta una utilità pubblica, la richiesta del privato non può essere accolta. Ne deriva che le opere di urbanizzazione primaria che il privato può eseguire direttamente scomputandone il costo dagli oneri di urbanizzazione sono solo quelle che il comune, in assenza dell’iniziativa del privato stesso, sarebbe comunque tenuto ad eseguire con i propri mezzi di bilancio.

Infatti secondo l’organo di giustizia amministrativa: «se il privato costruttore esegue direttamente opere di urbanizzazione o si sia obbligato a farle, nella zona oggetto dell’intervento edilizio autorizzato, anche se non abbia concordato le relative modalità e garanzie con il Comune, ha diritto a che l’amministrazione valuti l’effettiva entità e concreta utilizzazione delle opere già realizzate o da realizzare, al fine di scomputarne il costo dalla somma dovuta a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione».

Ovviamente scomputare le spese dagli oneri (con il rimborso se questi fossero già corrisposti) è la medesima cosa che chiedere al comune di accollarsi (direttamente o con l’aumento delle tariffe) le stesse spese.

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