Le antenne di telefonia e gli impianti fotovoltaici ancorati al suolo sono soggetti ad IMU e TASI

Di 26 Novembre, 2015 0 0
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Tralicci 150 Secondo una recente sentenza della corte di cassazione (la n. 24026), le antenne di telefonia mobile, se non ancorate ad edifici esistenti, sono da accatastare in categoria D, specificatamente la D/1, in quanto trattasi di opifici industriali e non in categoria E in quanto svolgono una funzione pubblica. Finisce quindi la diatriba sulla modalità di accatastamento di tali impianti.

Già una vecchia circolare del catasto (la n.4 del 16 maggio 2006), che riprendeva una Risoluzione ministeriale del 1993 (la n.2/746 del 13 dicembre 1993), trattava dell’accatastamento delle antenne utilizzate per la telefonia mobile, distinguendo il caso delle antenne istallate su edifici esistenti da quelle realizzate su un terreno a loro destinato.

Il primo caso riguarda gli impianti insistenti su costruzioni già censite in Catasto, caratterizzati di solito dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici. In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell’ambito di locali già esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell’edificio), e non venga individuata una specifica area all’uopo destinata, tali manufatti non necessitano di essere dichiarati in catasto.

Nel secondo caso, quella che riguarda praticamente tutti i tralicci realizzati sul suolo comunale, si distinguono perché locati in un’area specifica, di solito recintata, all’interno della quale viene installato, su platea di calcestruzzo, un traliccio cui sono fissate le antenne. In questa fattispecie, i manufatti in questione dovrebbero essere sottoposti ad accatastamento e dichiarati come autonoma unità immobiliare ovvero come variazione di preesistente unità immobiliare o di parte comune dell’edificio.

Quanto all’attribuzione della categoria catastale, siccome tali fabbricati sono strumentali allo svolgimento di un’attività commerciale dovrebbero essere accatastati nella categoria “D/1” e non come categoria E/9 in ragione di una supposta preordinazione ad un’esigenza pubblica svolta dalle antenne, già vietato in quanto nella categoria catastale E non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale e/o industriale. Inoltre la cassazione aveva affermato più volte che il traliccio ed annessa cabina debbano considerarsi a tutti gli effetti unità immobiliari: ossia “opere aventi caratteri di solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo”.

Questo concetto è esteso anche agli impianti fotovoltaici. La stessa Agenzia delle Entrate, dopo aver tentato per ben tre volte di negare la natura immobiliare agli impianti fotovoltaici, ha finalmente ammesso la loro natura immobiliare allineandosi all’opinione già espressa dall’Agenzia del Territorio, e quindi devono essere censiti al catasto fabbricati come opifici industriali (categoria D/1) e pertanto ad essi deve essere applicato il regime fiscale.

Tradotto, tutti gli impianti fotovoltaici fissati a terra, fin quanto restano nella loro condizione di “immobilità”, sono soggetti alle tasse locali IMU e TASI, così come gli impianti eolici.

Sarebbe interessante sapere se gli impianti fotovoltaici e i tralicci di telefonia sono o non sono già soggetti a tassazione locale.

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