Gli incarichi di studio esterni e il piano delle performance

Di 25 Novembre, 2015 0 0
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Incarichi Con una recente sentenza della Corte dei Conti sono tornate alla luce alcune questioni relative agli incarichi esterni di consulenza e di collaborazione. Nello specifico la Corte dei Conti ha ribadito che i ricorsi a figure esterne sono sempre singolari, tant’è vero che è ormai un principio assodato, ribadito da numerose disposizioni di legge, il fatto che è obbligo per le pubbliche amministrazioni fronteggiare le ordinarie competenze istituzionali con le risorse umane e professionali in organico (anche se l’obbligo sussiste per spese superiori a 5.000€).

All’interno di questo obbligo ricadono anche gli incarichi di studio, ossia “le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell’amministrazione; gli studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi e in generale le attività di consulenza consistenti in valutazioni anche propedeutiche all’individuazione di soluzioni nell’interesse dell’amministrazione conferente”.

La corte altresì ha nel caso specifico (sentenza n. 162/2015) sottolineato che l’incarico contestato, oltre ad essere illegittimo perché non corredato dal regolare parere dell’organo di revisione e della verifica del rispetto dei limiti di spesa, è illegittimo perché è vietato assegnare incarichi di collaborazione se l’amministrazione non ha adottato il “Piano della performance”, già previsto dall’articolo 10 del Dlgs 150/2009 ed obbligatorio per tutti gli enti locali.

Ma cosa è il “piano delle performance”? È un documento obbligatorio per ciascuna amministrazione, che deve essere pubblicato ogni anno, o meglio entro il 31 gennaio, che racchiude tutte le informazione sugli obiettivi e sui risultati di tutti gli impiegati. Se non viene adottato, l’amministrazione inadempiente non potrà erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili e non potrà procedere all’assunzione di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Ma per non generare confusione, bisogna distinguere gli incarichi di consulenza e di collaborazione, che sono caratterizzati “dall’unicità, dalla singolarità, dalla puntualità dell’incarico, la determinatezza dell’arco temporale in cui si deve svolgere la prestazione professionale”, dall’appalto di servizi dove il professionista, che in questo caso riveste un ruolo imprenditoriale, è chiamato a costruire in maniera stabile una “prestazione per la quale assume a proprio rischio la gestione e ad adempiere a una obbligazione di risultato”.

Entrambi hanno però in comune il raggiungimento di un risultato. In caso di mancato risultato, si dovrebbe chiedere per quale motivo un particolare incarico non ha raggiunto l’obiettivo prefissato. Una domanda che legittimamente ci siamo posti alla luce delle numerose sentenze sfavorevoli, tanto da domandarci se sia sempre opportuno ricorrere in tribunale invece di conciliare con la parte avversa, conciliazione che oggi è, anche se non in ogni contesto, è diventata obbligatoria.

In particolare avevamo indicato specificatamente alcuni incarichi che ci erano sembrati incarichi dati più per una questione di ostruzionismo che di ragione legittima. Basta ricordare la causa al dipendente comunale o quella relativa alle strenue resistenze del progetto per la realizzazione di un’ennesima diga (tra l’altro irrealizzabile) che aveva portato il Comune a conferire un incarico esterno “per valutare se il Comune di Balsorano ha subito danni di natura economica o di altro tipo in relazione alle procedure seguite ed in relazioni alle osservazioni prodotte dal Comune di Sora e da altri interessati o comunque eventuali altri motivi che hanno determinato il rallentamento delle pratiche del progetto PRUSST”, incarico finanziato con compenso omnicomprensivo di 1.500€.

Ad oggi nulla di questo “studio” è stato ancora pubblicato, il che fa pensare a tre possibili soluzioni, il legale ha rinunciato all’incarico, lo studio non è stato realizzato o è stato realizzato e tenuto nascosto.

Comunque la normativa prevede che ogni incarico di collaborazione esterna va pubblicato entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e deve restare pubblicato per tre anni successivi alla cessazione dell’incarico.

E’ con rammarico che le pagine relative sia agli incarichi esterni che al piano delle performance del sito istituzionale del comune continuano a restare completamente vuote, nonostante i nostri solleciti.

Evidentemente la trasparenza non è un argomento che questa amministrazione tiene in dovuta considerazione.

Nota del 27-11-2015. In questo articolo non si contesta la legittimità degli incarichi ma la loro opportunità.

Nota del 3-12-2015. Come solertemente ci hanno fatto notare, non tutto il D.lgs. 150/2009 si applica a tutte le amministrazioni locali. Infatti all’articolo 16 dello stesso D.Lgs viene riportato:

  1. Negli ordinamenti delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’articolo 11, commi 1 e 3.
  2. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.

L’art. 10 non è citato.

Tuttavia ribadiamo che se è per questo avevamo già indicato che per importi inferiori ai 5.000€ non esiste nessun obbligo. Quindi la “correzione” non invalida le considerazioni appena fatte che si concentravano sulla “performance degli incarichi legali” visto che in entrambi i casi si tratterebbe di un ampliamento delle disposizioni di legge che per quanto riguarda la trasparenza amministrativa rappresenta sempre un elemento positivo. 

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