Nuove regole sulla trasparenza e silenzio-assenso sui tributi

Di 9 Ottobre, 2015 0 0
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Domande 150Con la legge 124/2015 approvata ad agosto, il governo ha praticamente riscritto l’intera normativa sulla trasparenza che negli ultimi dieci anni è stata oggetto di numerose norme. Ricordiamo che le norme sulla trasparenza hanno come obbiettivo l’ostacolare i comportamenti illegali e rendicontare la qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione.

La legge in particolare ribadisce ed amplia il principio di libertà di accesso civico inteso come la possibilità data a “chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti”, e “fermi restando gli obblighi di pubblicazione”, di accedere “ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento”. In particolare il diritto di accesso è pensato “al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

La trasparenza non è solo una forma di vigilanza contro la corruzione ma è soprattutto un criterio di controllo della qualità dei servizi. Una amministrazione “non trasparente” non infrange solo il codice penale ma e soprattutto viola il codice della correttezza ed efficienza nelle prestazioni ai cittadini.

Altra novità è l’introduzione del meccanismo di silenzio-assenso in riferimento alle richieste di chiarimenti sui tributi.

Con le nuove norme gli enti locali entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato di riforma del processo tributario e dell’interpello, ossia entro il 1 luglio 2016, sono tenuti a adeguare statuti e regolamenti alle nuove regole che disciplinano il diritto d’interpello. Nel regolamento dovranno essere indicati: organo competente al quale devono essere rivolte le istanze, termini e adempimenti che devono essere osservati, contenuto e modalità di presentazione delle domande, effetti che produce la mancata o intempestiva risposta e via dicendo.

E’ possibile chiedere delle istanze quando si ha necessità di chiarimenti su determinate disposizioni di legge o sull’applicabilità di alcune sentenze passate in giudicato. A questo scopo è necessario stabilire nel regolamento quando intercorrono le condizioni di incertezza per evitare che ogni istanza possa trasformarsi in contenzioni.

A tale istanza l’amministrazione ha 90 o 120 giorni a seconda del tipo di istanza. La presentazione dell’istanza non evita però l’osservanza degli obblighi tributari del soggetto ricorrente il quale sarà comunque obbligato a versarli entro i termini di legge, tant’è che è espressamente indicato che le istanze non hanno «effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza» e non comportano interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

L’istanza deve essere indirizzata all’organo competente, individuato nel regolamento del che è legittimato a fornire la risposta relativamente alla questione prospettata.

La legge prevede che se l’amministrazione non fornisce una risposta entro il termine fissato, si forma il cosiddetto silenzio-assenso, situazione che equivale all’accettazione dell’istanza del contribuente il che preclude ogni successivo atto dell’amministrazione, quali l’accertamento o le sanzioni, in quanto nulli se difformi risposta alla risposta espressa o taciuta.

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