Senza contraddittorio non è valido alcun verbale di contestazione dei tributi

Di 28 Ottobre, 2015 0 0
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Rifiuti 150

Secondo una recente sentenza della Commissione tributaria di Campobasso l’accertamento della Tarsu (quindi anche della Tari) è nullo se si basa unicamente sulla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie risultante dagli atti catastali. Secondo il tribunale, il Comune avrebbe dovuto accedere ai locali al fine di verificare l’effettiva superficie imponibile il che avrebbe permesso al contribuente di presentare ricorso entro 60 giorni secondo il principio del contraddittorio.

Nello specifico si trattava di un accertamento relativo alla differenza tra i dati catastali e quelli effettivi verso il quale il contribuente aveva presentato ricorso affermando che non tutte le superficie conteggiate dal Comune erano idonee a produrre rifiuti. Nonostante soccombente il Comune aveva presentato appello affermando che non esistono aree esente imposta rifiuti.

Secondo i giudici la normativa che regolamenta la Tarsu rilevava tre principi: è sufficiente la sola idoneità nel produrre rifiuti per applicare il tributo, il contribuente può provare, anche solo il linea teorica, che ci sono aree inabili alla formazione di rifiuti e che il comune può, in caso di mancato chiarimento da parte del contribuente, anche accedere ai locali per eseguire un’ispezione avvisando comunque il contribuente con un certo anticipo.

Alla luce del fatto che il Comune non aveva verificato effettivamente tale condizione si era impedito al contribuente di presentare osservazione entro i 60 giorni dalla consegna del verbale di contestazione negando al contribuente il diritto al contraddittorio.

Il principio del contraddittorio esprime la garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di un’effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale.

Cioè il comune avrebbe dovuto inoltrare una lettera di chiarimenti al contribuente e solo dopo la verifica (che la commissione tributaria da come obbligatorio), procedere alla consegna del verbale di contestazione. Il diritto del contraddittorio è applicabile alla generalità dei tributi così come stabilito dall’ordinanza 527/2015 della Cassazione derivata dalla disciplina comunitaria.

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