La manutenzione stradale (insidia e mancata custodia)

Di 21 Ottobre, 2015 0 0
Tempo di lettura: 2 Minuti

Buca 150 Per le insidie stradali si fa riferimento a due articoli del codice civile, l’articolo 2043 e l’articolo 2051. L’articolo 2043 cita “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. L’articolo 2051 cita “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Per il primo l’onere della prova è a carico del danneggiato che dovrà dimostrare che il danno è riconducibile alla condotta del danneggiatore, il secondo prevede che il danneggiante dovrà, per esimersi da responsabilità, dimostrare che è riconducibile ad un caso fortuito.

I fatti riguardano la presenza di una enorme buca che aveva provocato la caduta di una signora ipovedente. In primo grado la pretesa veniva rigettata. In secondo grado veniva riconosciuto un concorso di colpa e una corresponsabilità del 50% perché secondo il giudice vi era sia una mancanza da parte del comune che non aveva provveduto al ripristino, sia una mancanza da parte dell’anziana donna che nonostante fosse ipovedente aveva comunque deciso di attraversare la strada non essendo in grado di ravvisare il pericolo. Rigettava al contempo la richiesta sollevata dalla signora che chiedeva la condanna anche secondo l’articolo 2051 precedentemente citato.

La causa finisce in Cassazione che conferma la decisione del giudice d’appello e dichiarano che gli articoli prevedono un diverso tipo di accertamento che si fonda su una diversa attribuzione dell’onere probatorio. Difatti, nel caso dell’articolo 2043 del Cc, si tratta di dover accertare se sia stato attuato un comportamento dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi; nel caso dell’articolo 2051 del Cc, bisogna invece prescindere dal profilo del comportamento del custode, elemento estraneo alla struttura della fattispecie nella quale «il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito». Ciò vale a dire che se si fonda la domanda sulla responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, il custode dovrà dare la dimostrazione del caso fortuito nella produzione del danno.

Da un punto di vista processuale, consegue che una volta proposta la domanda ex articolo 2043, fondata sulle figure di insidia e trabocchetto, non può essere proposta in appello la domanda sulla violazione dell’obbligo di custodia, a meno che l’attore abbia espressamente enunciato l’intenzione di presentare la violazione dell’articolo 2051. Tuttavia la decisione della Cassazione è che l’attribuzione ad entrambi delle colpe così come sentenziato dal giudice di fatti esclude la responsabilità prevista dall’articolo 2051 del c.c.

A breve comunque tratteremo un articolo molto più corposo.

Nessun Commento Presente.

Rispondi