La legittimità degli incrementi alla TARI

Di 13 Ottobre, 2015 0 0
Tempo di lettura: 3 Minuti

Time out 150Come ben sapete il nostro comune, a differenza degli altri limitrofi, ha deciso di incrementare la tariffa rifiuti 2015. Vi lasciamo quindi il collegamento con l’ultimo articolo pubblicato dove ne discutevamo a sufficienza. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio né essere inferiore al 50% dello stesso e viene determinato ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo n. 507/1993 (integrazione del 22-10-2015).

Oggi c’è una novità abbastanza rilevante.

La legge prevede un termine massimo per applicare tutte le aliquote comunali, ossia il 30 luglio 2015. Generalmente ai comuni ritardatari vengono sanate le delibere approvate oltre tale data.

Quest’anno non sarà possibile perché è saltata la sanatoria sulle delibere. Solo la Regione Sicilia e le città metropolitane godranno della proroga (anch’essa comunque scaduta) fino al 30 settembre 2015.

In effetti la normativa, ossia l’articolo 1, comma 169 della legge 296/2006, prevede che le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (30 luglio 2015). Le delibere approvate entro questo termine hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (2015). In caso contrario sia le aliquote che le tariffe vengono prorogate di anno in anno (quindi avranno effetto solo negli anni successivi). Anche i regolamenti comunali subiscono la stessa sorte in relazione alla data di pubblicazione, valido dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se pubblicato prima del 30 luglio ovvero l’anno successivo se pubblicato dopo, così come stabilito dall’articolo 27, comma 8 della legge 448/2001.

Diverse sentenze hanno già trattato questi casi, tutte allineate sulla stessa decisione e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’articolo precedentemente citato. Solo il bilancio comunale può godere di una proroga oltre tale data.

Le delibere approvate oltre questa data sono quindi illegittime e si dovrebbero applicare le aliquote e le tariffe approvate l’anno precedente.

Ma chi può invalidare queste delibere?

Il Tar a seguito del ricorso dei contribuenti (che può disapplicare la delibera) o il ministero delle Finanze (che può impugnarle).

Inoltre altro caso di invalidità viene dal ritardo nella trasmissione delle delibere IMU e Tasi al Dipartimento delle finanze. La data ultima è fissata al 21 ottobre 2015 mentre il termine per la pubblicazione è il 28 ottobre. Se quindi non si rispettano questi termini, il ministero è obbligato ad impegnare le delibere. Anche le delibere che riguardano l’addizionale Irpef subiscono lo stesso destino se non vengono pubblicati entro il 20 dicembre.

L’invalidità delle nuove aliquote o tariffe ha effetti sul bilancio comunale che va equilibrato tramite il reperimento, nell’esercizio in corso o nei due successivi, di economie di spesa oppure entrate correnti ad oggi non previste (escluse quelle con vincolo di destinazione) o applicando la quota libera dell’avanzo. Quest’ultima strada è impraticabile per i comune che hanno registrato un risultato di amministrazione negativo e dovranno quindi risolvere il problema nel prossimo biennio 2016-2017 (integrazione del 13-10-2015).

Per la Tari (tariffa rifiuti) la questione non è chiara. La legge prevede che la tariffa debba coprire integralmente i costi e nel caso in cui la tariffa non sia in grado di coprire la spesa, la differenza va riportata l’anno successivo.

Non sappiamo se la sanatoria per la tariffa rifiuti sia stata autorizzata, come d’altronde successo l’anno scorso.

In caso negativo, ricordiamo che il comune ha discusso tutte le delibere Tasi, IMU e Tari il 16 agosto 2015 e le ha pubblicate sul sito del ministero il 14 settembre 2015. Vi facciamo presente che la tariffa Tari in molti comuni è stata deliberata addirittura a febbraio 2015, 6 mesi prima del nostro.

Quindi ci si domanda se l’incremento della tassa rifiuti è legittimo o meno?

Stesso discorso vale sulla delibera Tasi che rispetto all’anno scorso prevede qualche piccola agevolazione per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato, per i quali è stata ridotta l’aliquota allo 0,33‰.

E’ applicabile questa agevolazione o è nulla?

Che dire, un bel grattacapo.

Nessun Commento Presente.

Rispondi